IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ - ESENZIONE PER LA PUBBLICITA'
EFFETTUATA CON VEICOLI
(Ris. Min. 26/5/04, n. 2/DPF)
Il Ministero delle Finanze, Dipartimento
politiche fiscali, ha ribadito che, in merito all'ambito di operatività
dell'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità per la pubblicità
effettuata con veicoli, il beneficio fiscale spetta sia alle imprese che
effettuano trasporti per conto terzi sia alle imprese di produzione di beni e
servizi che effettuano come attività meramente strumentale il trasporto della
merce prodotta.
L'esenzione in esame non può invece
riguardare il canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi
pubblicitari.
Infine i veicoli non possono essere
considerati come mezzi pubblicitari che hanno un impatto sull'arredo urbano o
sull'ambiente: non possono essere pertanto assoggettati al pagamento del
canone.
In merito alla titolarità giuridica degli
autoveicoli da parte delle imprese stesse l'esenzione viene
riconosciuta alle indicazioni apposte sui veicoli utilizzati per il trasporto
senza ulteriore specificazioni riguardo al titolo giuridico sottostante.
Pertanto nel concetto di utilizzo possano legittimamente rientrare anche gli
automezzi in noleggio o in leasing.
Si pubblica di seguito il testo della
Risoluzione.
RISOLUZIONE N. 2/DPF
Roma, 26 maggio 2004
Oggetto: Imposta comunale
sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Esenzione per la
pubblicità effettuata con veicoli. Quesito.
Nella nota in
riferimento si chiedono chiarimenti in merito all'ambito di operatività
dell'esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità per la pubblicità
effettuata con veicoli, prevista dall'art. 13, comma 4-bis, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507.
Come già chiarito nella circolare n. 2/DPF
del 18 aprile 2002, l'agevolazione in discorso spetta sia alle imprese che effettuano
trasporti per conto terzi - che non erano comprese nella precedente
formulazione dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 507 del
1993 - sia alle imprese di produzione di beni e servizi che effettuano, come
attività meramente strumentale, il trasporto della merce prodotta.
L'intenzione del legislatore, quindi, non è
stata quella di riservare il beneficio fiscale solamente alle imprese di
autotrasporto, ma, anzi, di specificare più chiaramente che l'esenzione dal
tributo opera per tutte e due le fattispecie appena descritte, sia pure
limitatamente all'indicazione della ditta e dell'indirizzo dell'impresa.
Vale la pena ricordare che fra gli elementi
che contraddistinguono la ditta può essere fatto rientrare anche il marchio, a
condizione che sia identificativo non solo del prodotto commercializzato o del
servizio fornito, ma anche dell'impresa stessa.
Per quanto concerne, poi, le problematiche
legate alla titolarità giuridica degli autoveicoli da parte delle imprese
stesse, occorre precisare che, da un attento esame della norma non si può
dedurre che l'esenzione in commento spetti esclusivamente ai veicoli di
proprietà dell'impresa che effettua il trasporto, e non possa essere
riconosciuta, invece, nel caso in cui tali veicoli siano
detenuti, ad esempio, per effetto di un contratto di noleggio o di leasing. Il
comma 4-bis dell'art. 13 del D.Lgs. n. 507 del 1993,
invero, riconosce l'esenzione alle indicazioni apposte sui veicoli
"utilizzati" per il trasporto, senza ulteriori specificazioni
riguardo al titolo giuridico sottostante. Si ritiene, quindi, che nel concetto
di utilizzo possano legittimamente rientrare anche gli automezzi in noleggio o
in leasing. Avvalora tale tesi anche la lettura del comma 3
del citato art. 13, che non fa riferimento esclusivo ai veicoli di proprietà
dell'impresa, ma include nell'agevolazione del successivo comma 4 anche quelli
"adibiti ai trasporti per suo conto".
Un'ultima annotazione va fatta
riguardo alla problematica relativa alla non applicazione dell'esenzione
in esame nei comuni che hanno scelto di sostituire l'imposta comunale sulla
pubblicità con il canone per l'autorizzazione all'installazione di mezzi
pubblicitari. A tale proposito va precisato che detta esenzione non può
riguardare il canone, poiché l'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16,
di conversione del d.l. 28 dicembre 2001, n. 452, che ha introdotto il citato
comma 4-bis, incide esclusivamente sul D.Lgs. n. 507
del 1993, che disciplina l'imposta sulla pubblicità, e non sull'art. 62 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che regolamenta invece il canone.
Occorre aggiungere, inoltre, che
quest'ultima norma dispone che devono essere assoggettati al pagamento del
canone le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente, e che per l'individuazione di detti mezzi pubblicitari occorre
fare riferimento al codice della strada, introdotto dal D.Lgs. 30 aprile 1992,
n. 285, ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, il cui art. 47, che definisce i mezzi
pubblicitari, non ricomprende fra di essi i veicoli.
Ne consegue che detti veicoli non possono essere considerati come mezzi
pubblicitari che hanno un impatto sull'arredo urbano o sull'ambiente, e che,
quindi, non possono essere assoggettati al pagamento del canone.