ICI
- AREA UTILIZZATA COME PERTINENZA DI UN IMMOBILE
(Cass. Sent. n. 19375 del 17/12/03)
Non è assoggettabile autonomamente ad ICI,
anche dopo il frazionamento, l'area utilizzata effettivamente e concretamente
come pertinenza di un fabbricato.
Così si è espressa la Corte di Cassazione
con la recente e innovativa Sentenza n. 19375 del 17 dicembre 2003,
relativamente ad un giardino asservito ad un fabbricato, mediante recinzione in
muratura, oggetto di successivo frazionamento (e, quindi, di accatastamento
separato rispetto all'immobile), che risulta in contrasto con il prevalente
orientamento dei Comuni, soggetti attivi ICI.
In particolare, ai fini dell'ICI, l'art.2
del D.Lgs. n. 504/1992 considera parte integrante del
fabbricato (soggetto al tributo) l'area occupata dalla costruzione e quella che
ne costituisce pertinenza, escludendo in tal modo l'autonoma tassabilità delle
aree pertinenziali.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato
come il mero frazionamento di un'area non comporta necessariamente ed
automaticamente una modifica della sua destinazione d'uso e della sua natura
pertinenziale rispetto al fabbricato cui la stessa accede.Il citato art.2 del
D.Lgs. 504/1992, infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale, fa
implicito riferimento al concetto di pertinenza definito dall'art.817 del
Codice civile ("Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a
servizio o ad ornamento di un'altra cosa"), che si basa su una condizione
fattuale, ossia sulla concreta ed effettiva destinazione della pertinenza a
servizio della costruzione, rendendo del tutto irrilevanti
circostanze, come appunto l'intervenuto frazionamento dell'area, di
rilievo esclusivamente formale.
Le aree asservite di
fatto ad un fabbricato, seppure accatastate separatamente a
quest'ultimo, non sono, quindi, assoggettabili autonomamente ad ICI, potendosi
considerare parte integrante della costruzione.