AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - RICHIESTA DEL
CREDITO D'IMPOSTA
(Ris. Min. n.70/E dell'11/5/04)
Per fruire del credito d'imposta di cui
all'art.7, commi 1 e 2 della legge 448/1998, il contribuente che, dopo aver
venduto un'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa", provveda, ricorrendo ancora tutti i requisiti, ad
acquistarne una seconda entro un anno dalla vendita della prima, non è
obbligato a rendere all'atto d'acquisto alcuna dichiarazione di volontà di
utilizzo del credito stesso in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla
dichiarazione successiva al secondo acquisto.
Dopo la Circolare n.19/E del 1° marzo 2001,
l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.70/E dell'11 maggio 2004,
interviene nuovamente proprio in materia di credito d'imposta relativo ai
trasferimenti immobiliari "prima casa".
Come noto, l'art. 7, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo", ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio
1999, l'attribuzione di un credito d'imposta a favore di coloro che, alienato
un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni "prima casa" ai
fini dell'imposta di registro o dell'IVA, provvedano ad acquisire a qualsiasi
titolo, entro un anno dalla vendita, altra casa di abitazione non di lusso,
ricorrendo nuovamente le condizioni per essere considerata "prima
casa", di cui all'art.1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/86.
Per usufruire del citato credito d'imposta,
l'Amministrazione finanziaria precisava testualmente, nella Circolare
n.19/E/2001, che fosse necessario che il contribuente
manifestasse la propria volontà, specificando se intendesse o meno utilizzare
lo stesso in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto.
Tale indicazione ha fatto erroneamente
ritenere che la dichiarazione di utilizzo del credito dovesse essere resa anche
nel caso in cui il contribuente intendesse valersi del beneficio per ridurre il
proprio onere fiscale ai fini dell'IRPEF.
Con la recente pronuncia, l'Agenzia
chiarisce che la dichiarazione nell'atto d'acquisto è necessaria solo se il contribuente
intende utilizzare il credito in compensazione con l'imposta di registro dovuta
per il secondo acquisto. Diversamente, tale dichiarazione non risulta
necessaria in tutti gli altri casi, ivi compresa l'ipotesi di acquisto soggetta
ad IVA.
Pertanto, si ricorda, che, ai fini
dell'imposta di registro, l'atto di acquisto del secondo immobile deve
contenere:
1. le dichiarazioni previste dalla nota
II-bis) all'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, del DPR 131/1986,
lett. b e c (la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di altro
immobile situato nello stesso comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata
con i benefici e la non titolarità, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale di altro immobile acquistato con le agevolazioni "prima
casa" su tutto il territorio nazionale),
2. l'espressa
richiesta del credito d'imposta in questione,
3. gli elementi necessari per la
determinazione del credito stesso. In altri termini è necessario:
- indicare gli estremi dell'atto di
acquisto dell'immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o
l'IVA in misura agevolata nonché l'ammontare della stessa;
- nel caso in cui per l'acquisto del
suddetto immobile era stata corrisposta l'IVA ridotta in assenza della
specifica agevolazione c.d. "prima casa", rendere la dichiarazione di
sussistenza dei requisiti che avrebbero dato diritto a tale agevolazione alla
data dell'acquisto medesimo;
- nell'ipotesi in cui risulti corrisposta
l'IVA sull'immobile alienato, produrre le relative fatture;
- indicare gli estremi dell'atto di
alienazione dell'immobile.
Qualora l'acquisto del secondo immobile
agevolato avvenga mediante contratto d'appalto si ricorda ancora che, per poter
fruire del credito d'imposta, è necessario che il contratto d'appalto sia
redatto in forma scritta e registrato e contenga le
indicazioni sopra precisate.