IVA - DETRAIBILITA’ - IMPOSTA PAGATA PER UN BENE
STRUMENTALE NON DIRETTAMENTE UTILIZZATO
(Cass. Sent. 23/4/04, n. 7816)
La Corte di Cassazione, con la Sentenza 23
aprile 2004, n. 7816, riafferma il principio secondo il quale il diritto alla
detrazione (art. 19 del DPR 633/1972) e all'eventuale rimborso dell'IVA (art.
30 del DPR 633/1972) prescinde dall'utilizzo diretto nell'attività d'impresa
del bene strumentale acquistato.
In particolare viene confermato che tale
diritto è comunque riconosciuto al soggetto passivo d'imposta, ancorché questi
non abbia ancora iniziato ad esercitare la propria attività d'impresa.
Spetta comunque al contribuente l'onere di
dimostrare che l'acquisto del bene immobile ammortizzabile sia stato
effettivamente finalizzato all'esercizio dell'attività, a prescindere
dall'utilizzo diretto od indiretto del bene nel ciclo produttivo.
In caso contrario, il contribuente che non
riuscisse a dimostrare l'inerenza dell'acquisto all'attività imprenditoriale
esercitata potrebbe vedersi disconosciuto il diritto alla detrazione, sancito
dall'art. 19, comma 1 del DPR 633/1972.
Con tale pronuncia, infine, viene
ulteriormente confermato che l'IVA sui beni strumentali "per natura",
di cui all'art.43, comma 2, secondo periodo del TUIR DPR 917/1986, rientrano
nella categoria dei beni strumentali ammortizzabili, a prescindere dalla
circostanza che siano o meno utilizzati nel processo produttivo ovvero locati
presso terzi.