RIMBORSO CARENZA INFORTUNI
Si ricorda alle imprese associate che per
ottenere il rimborso del 60% della retribuzione erogata agli operai nei primi
tre giorni di carenza in infortunio è necessario
allegare all’apposita domanda le copie del certificato medico e della denuncia
all’Inail relativa ad ogni evento.
Si rammenta inoltre che le richieste di
rimborso devono pervenire al Collegio entro sei mesi dalla data dell’infortunio
e che pertanto le domande pervenute dopo tale termine non potranno essere esaminate.
Gli uffici
del Collegio sono a disposizione per eventuali
chiarimenti e per la consegna della documentazione illustrativa.