URBANISTICA –
SANATORIA ABUSI EDILIZI – VINCOLO PAESISTICO IMPOSTO DOPO L'ABUSO – NON
NECESSITA IL PARERE AMBIENTALE
È sempre sembrato ragionevole che le sanatorie di opere abusive in
zona a vincolo paesaggistico eseguite prima dell'apposizione del vincolo stesso
dovessero essere esaminate prescindendo dal vincolo, tuttavia così non è stato
nella maggior parte dei casi; lo stesso Ministero, con la circolare 2241/UL del
17 giugno 1995 (punto 7.2), ha sostenuto che il parere dell'autorità preposta
alla tutela del vincolo era indispensabile anche se quest'ultimo fosse stato
imposto successivamente all'esecuzione delle opere.
L'equivoco nasceva dal fatto che la legge aveva disposto
espressamente l'ininfluenza dei vincoli di inedificabilità assoluta apposti
dopo la commissione dell'abuso (articolo 33, primo comma, della legge n. 47 del
1985) ma taceva a proposito dei vincoli di tutela ambientale (articolo 32,
primo comma), portando alla opinabile conclusione che, nel silenzio della
norma, il legislatore intendesse sostenere la rilevanza, sempre e comunque, del
vincolo medesimo. Le stesse istruzioni ministeriali e quelle regionali non
hanno mai avuto il coraggio di interpretare correttamente la norma, arrivando
al massimo ad affermare che qualora l'imposizione del vincolo fosse stata
successiva all'abuso, se ne doveva valutare la circostanza ai fini
dell'autorizzazione, quasi a far trasparire una sorta di affievolimento e di
“benevolenza”, ma comunque ribadendo la necessità del parere sotto il profilo
paesistico per poter rilasciare la concessione in sanatoria e che il vincolo
doveva considerarsi operante in ogni caso.
Con una pronuncia inequivocabile, il Consiglio di Stato Sez. VI, 5
marzo 1997, n. 356, confermando peraltro l'orientamento già espresso con
decisione n. 1030 del 1995) ha affermato che il parere di cui all'articolo 32
della legge n. 47 del 1985 ( e quindi anche il parere in subdelega di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 18 del 1997) non è dovuto per
i condoni relativi ad opere eseguite prima dell'imposizione del vincolo stesso.
Le parole dei giudici non necessitano di altro commento: “La
formulazione letterale (dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 47 del
1985, n.d.r.) ... non presenta alcun margine di indeterminatezza in ordine
al fatto che il vincolo, in relazione al quale è necessaria l'acquisizione del
parere favorevole dell'autorità preposta alla sua tutela (del parere
subdelegato, n.d.r.) debba sussistere prima dell'esecuzione dell'opera per
la quale è stata chiesta la concessione in sanatoria”.
Ne consegue che per le pratiche di condono edilizio non ancora
definite concernenti opere realizzate in zone colpite da vincolo solo dopo la
loro esecuzione, non necessita il parere di cui all'articolo 32, comma 1, della
legge n. 47 del 1985 (pertanto sono esentate, ad esempio, le opere in zona
soggetta al cosiddetto vincolo “Galasso”, realizzate prima del 7 settembre
1985).
In questi casi, qualora tale parere sia stato comunque espresso in
senso positivo esso non va trasmesso alla Soprintendenza dei beni ambientali in
quanto atto inutile; se espresso in senso positivo e già annullato dalla
Soprintendenza, ovvero se negativo, esso non potrà ostacolare il rilascio della
concessione in sanatoria (sarà sufficiente che si dia atto, su quest'ultima,
della circostanza appena descritta).