INPS - INCENTIVI AL RINVIO DEL PENSIONAMENTO - L.388/2000 - DECRETO INTERMINISTERIALE 29 GENNAIO 2004

 

Con precedente provvedimento del 23 marzo 2001 erano state fornite indicazioni circa l’incentivazione all’occupazione a favore dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti minimi di età e anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità contributiva (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 6/2001).

Con il Decreto Interministeriale del 29 gennaio 2004, adottato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, invece, è stata data attuazione al comma 5 dell’art. 75 della Legge 388/2000 in materia di incentivi all’occupazione dei lavoratori che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni se donna e 65 anni se uomo. Tali lavoratori, secondo quanto previsto dal citato decreto 29/1/2004, possono scegliere di continuare l’attività lavorativa posticipando l’accesso al pensionamento e rinunciando parzialmente all’accredito contributivo.

Più precisamente, vien meno l’obbligo del versamento dei contributi al fondo IVS mentre la restante contribu-zione, per il periodo di vigenza del contratto a tempo determinato, è destinata, per il 40%, alle regioni di residenza, ai fini del finanziamento di attività di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie. Il restante 60% concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare l’ammontare della pensione, a decorrere dal compimento dell’età di quiescenza.

A tal fine i lavoratori in parola devono impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo almeno di due anni, ovvero fino al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) qualora intervenga prima della scadenza del biennio. Inoltre devono stipulare, con il datore di lavoro, un contratto a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.

La facoltà di cui sopra è esercitabile più volte, fino al limite massimo del raggiungimento dell’età pensiona-bile di vecchiaia.

Il lavoratore, in possesso dei requisiti prescritti, per avvalersi della facoltà in parola deve:

- stipulare, con il datore di lavoro, un contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art.75, legge 388/2000 e del decreto interministeriale 29/1/2004, della durata di almeno due anni, o, comunque, fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, se precedente;

- presentare all’Inps e al datore di lavoro una dichiarazione, di rinuncia, nella misura del 40 per cento, della copertura contributiva per l’invalidità, a vecchiaia ed i superstiti, per il periodo corrispondente alla durata del contratto, e impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il medesimo periodo.

Si fa comunque riserva di ritornare sull’argomento non appena l’Inps diramerà le necessarie istruzioni operative.