INPS - INCENTIVI AL RINVIO
DEL PENSIONAMENTO - L.388/2000 - DECRETO INTERMINISTERIALE 29 GENNAIO 2004
Con precedente provvedimento del 23 marzo
2001 erano state fornite indicazioni circa l’incentivazione all’occupazione a
favore dei lavoratori dipendenti che hanno maturato i
requisiti minimi di età e anzianità contributiva, ovvero di sola anzianità
contributiva (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 6/2001).
Con il Decreto Interministeriale del 29
gennaio 2004, adottato dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, invece, è stata data attuazione al
comma 5 dell’art. 75 della Legge 388/2000 in materia di incentivi
all’occupazione dei lavoratori che abbiano raggiunto un’anzianità contributiva
di almeno 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di 60 anni se donna e 65
anni se uomo. Tali lavoratori, secondo quanto previsto dal citato decreto
29/1/2004, possono scegliere di continuare l’attività lavorativa posticipando
l’accesso al pensionamento e rinunciando parzialmente all’accredito contributivo.
Più precisamente, vien meno l’obbligo del
versamento dei contributi al fondo IVS mentre la restante contribu-zione, per
il periodo di vigenza del contratto a tempo determinato, è destinata, per il
40%, alle regioni di residenza, ai fini del finanziamento di attività
di assistenza agli anziani non autosufficienti ed alle famiglie. Il restante
60% concorre, secondo il sistema di calcolo contributivo, ad incrementare
l’ammontare della pensione, a decorrere dal compimento dell’età di quiescenza.
A tal fine i lavoratori in parola devono
impegnarsi a posticipare l’accesso al pensionamento per un periodo almeno di
due anni, ovvero fino al compimento dell’età
pensionabile di vecchiaia (60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini) qualora
intervenga prima della scadenza del biennio. Inoltre devono stipulare, con il
datore di lavoro, un contratto a tempo determinato di durata pari al posticipo del pensionamento.
La facoltà di cui sopra è esercitabile più
volte, fino al limite massimo del raggiungimento dell’età
pensiona-bile di vecchiaia.
Il lavoratore, in possesso dei requisiti
prescritti, per avvalersi della facoltà in parola deve:
- stipulare, con il datore di lavoro, un
contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art.75, legge 388/2000 e del
decreto interministeriale 29/1/2004, della durata di almeno due anni, o, comunque, fino al compimento dell’età per la pensione di
vecchiaia, se precedente;
- presentare
all’Inps e al datore di lavoro una dichiarazione, di rinuncia, nella misura del
40 per cento, della copertura contributiva per l’invalidità, a
vecchiaia ed i superstiti, per il periodo corrispondente alla durata del
contratto, e impegno a posticipare l’accesso al pensionamento per il medesimo
periodo.
Si fa comunque
riserva di ritornare sull’argomento non appena l’Inps diramerà le necessarie
istruzioni operative.