INPS - DEBITI CONTRIBUTIVI ISCRITTI A RUOLO -
RATEAZIONE FINO A 60 MESI - LEGGE 8 AGOSTO 2002, N. 178 - ISTRUZIONI ISTITUTO
Si scioglie la riserva contenuta nelle
precedenti comunicazioni in argomento (cfr. da ultimo
Not. n. 11/2002) per informare che l’Inps, con
circolare n. 74 del 5 maggio 2004, ha dettato alle proprie sedi periferiche i
criteri cui attenersi per la concessione del pagamento rateizzato in 60
mensilità dei debiti contributivi iscritti a ruolo.
Dall’entrata in vigore della legge legge 8 agosto 2002 n. 178 sussistono due diversi
criteri per la concessione del pagamento rateizzato dei debiti contributivi:
- l’uno
riguardante i crediti non iscritti a ruolo, che possono essere rateizzati dai
Direttori Regionali dell’Istituto fino a 24 mensilità, prorogabili a 36, su
autorizzazione del Ministero del Lavoro o a 60 per i casi eccezionali previsti
dall’art. 116, comma 17, previa autorizzazione interministeriale;
- l’altro riguardante i
crediti iscritti a ruolo, che possono essere rateizzati autonomamente dagli
organi dell’Istituto fino a 60 mensilità.
Con la citata circolare n. 74/2004
l’Istituto ha definito i criteri in base ai quali i Direttori Regionali sono
autorizzati a concedere rateazioni fino a 60 mensilità per i crediti iscritti a
ruolo.
Si precisa che, almeno relativamente
ai crediti iscritti a ruolo, la facoltà di autorizzare dilazioni a 60
rate comprende, ovviamente, anche l’attribuzione al Direttore Regionale della
facoltà di decidere le rateazioni in 36 mensilità, che, prima della citata
legge 178/2002, erano tutte di competenza del Ministero.
I criteri contenuti nella circolare citata
sono immediatamente applicabili alle domande presentate dall’11 agosto 2002 e
non ancora perfezionate con la sottoscrizione del piano di ammortamento,
indipendentemente dal periodo di riferimento del debito.
I criteri per la concessione di una
rateazione in n. 60 mensilità, per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo,
sono quelli riconducibili ad una delle seguenti cause:
a) calamità naturali in occasione delle
quali sono stati emessi decreti di sospensione dei
termini;
b) procedure concorsuali dichiarate;
c) carenza
temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti
maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a
seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi
e finanzia-menti pubblici previsti da legge o convenzione;
d) ricorrenza di uno stato di crisi
aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per
eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato,
di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un
processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
e) trasmissione agli
eredi dei debiti contributivi;
f) contestuali richieste di pagamento di
contributi dovuti a vario titolo ( condono, recupero contributi sospesi a
seguito di ordinanze connesse al verificarsi di
calamità naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti;
g) debiti contributivi di
importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00 avuto riguardo alla
precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione
fiscale;
h) oggettive incertezze connesse a
contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o
determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o
amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze
interpretative che hanno dato luogo all’inadempienza;
i) fatto doloso del terzo denunciato, entro
i termini di cui all’art. 124, primo comma c.p.,
all’Autorità giudiziaria;
l) carenza
temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali
territoriali o settoriali, qualora l’importo oggetto della dilazione sia di
particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali.
Per determinare la particolare rilevanza
occorre verificare che il debito contributivo sia pari o superiore al doppio
della media delle contribuzioni denunciate negli ultimi tre anni precedenti la
domanda di rateazione.