INPS - DEBITI CONTRIBUTIVI ISCRITTI A RUOLO - RATEAZIONE FINO A 60 MESI - LEGGE 8 AGOSTO 2002, N. 178 - ISTRUZIONI ISTITUTO

 

Si scioglie la riserva contenuta nelle precedenti comunicazioni in argomento (cfr. da ultimo Not. n. 11/2002) per informare che l’Inps, con circolare n. 74 del 5 maggio 2004, ha dettato alle proprie sedi periferiche i criteri cui attenersi per la concessione del pagamento rateizzato in 60 mensilità dei debiti contributivi iscritti a ruolo.

Dall’entrata in vigore della legge legge 8 agosto 2002 n. 178 sussistono due diversi criteri per la concessione del pagamento rateizzato dei debiti contributivi:

- l’uno riguardante i crediti non iscritti a ruolo, che possono essere rateizzati dai Direttori Regionali dell’Istituto fino a 24 mensilità, prorogabili a 36, su autorizzazione del Ministero del Lavoro o a 60 per i casi eccezionali previsti dall’art. 116, comma 17, previa autorizzazione interministeriale;

- l’altro riguardante i crediti iscritti a ruolo, che possono essere rateizzati autonomamente dagli organi dell’Istituto fino a 60 mensilità.

Con la citata circolare n. 74/2004 l’Istituto ha definito i criteri in base ai quali i Direttori Regionali sono autorizzati a concedere rateazioni fino a 60 mensilità per i crediti iscritti a ruolo.

Si precisa che, almeno relativamente ai crediti iscritti a ruolo, la facoltà di autorizzare dilazioni a 60 rate comprende, ovviamente, anche l’attribuzione al Direttore Regionale della facoltà di decidere le rateazioni in 36 mensilità, che, prima della citata legge 178/2002, erano tutte di competenza del Ministero.

I criteri contenuti nella circolare citata sono immediatamente applicabili alle domande presentate dall’11 agosto 2002 e non ancora perfezionate con la sottoscrizione del piano di ammortamento, indipendentemente dal periodo di riferimento del debito.

I criteri per la concessione di una rateazione in n. 60 mensilità, per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo, sono quelli riconducibili ad una delle seguenti cause:

a) calamità naturali in occasione delle quali sono stati emessi decreti di sospensione dei termini;

b) procedure concorsuali dichiarate;

c) carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, a seguito di obblighi contrattuali, ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanzia-menti pubblici previsti da legge o convenzione;

d) ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell’attività produttiva per eventi transitori, non imputabili all’azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali e locali, ovvero di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;

e) trasmissione agli eredi dei debiti contributivi;

f) contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ( condono, recupero contributi sospesi a seguito di ordinanze connesse al verificarsi di calamità naturali, contributi correnti ), aventi scadenze concomitanti;

g) debiti contributivi di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00 avuto riguardo alla precaria situazione reddituale del debitore, risultante da documentazione fiscale;

h) oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuti in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo all’inadempienza;

i) fatto doloso del terzo denunciato, entro i termini di cui all’art. 124, primo comma c.p., all’Autorità giudiziaria;

l) carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali territoriali o settoriali, qualora l’importo oggetto della dilazione sia di particolare rilevanza in relazione alle dimensioni aziendali.

Per determinare la particolare rilevanza occorre verificare che il debito contributivo sia pari o superiore al doppio della media delle contribuzioni denunciate negli ultimi tre anni precedenti la domanda di rateazione.