TRASPORTI
- AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RECUPERO DELLA CARBON TAX - SCADENZA 30 GIUGNO
2004
Si ricorda che gli autotrasportatori di
merci in conto proprio o conto terzi con veicoli di massa complessiva non
inferiore a 11,5t possono chiedere la restituzione
della quota di accisa, in denaro o in compensazione, corrispondente alla
riduzione degli oneri relativi ai consumi di gasolio per autotrazione, relativi
all'anno 2003, presentando una dichiarazione specifica entro il 30 giugno 2004
.
I consumi di gasolio ammessi al beneficio
possono essere comprovati solo attraverso le relative fatture di acquisto,
mentre per la fruizione dell'agevolazione con Mod. F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6730.
Le imprese che scelgono di utilizzare in
compensazione l'importo del credito possono usufruirne soltanto dopo il periodo
di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione (silenzio assenso)
ed entro l'anno solare in cui il credito č sorto.
Il rimborso in denaro, invece, si determina
moltiplicando l'importo, originariamente previsto in lire 33,26 per litro, per
il totale dei litri di gasolio acquistati, convertendo poi in euro l'importo
cosė ottenuto.