TRASPORTI
- TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI - NUOVE DISPOSIZIONI
(R.L. - Circolare n.16
del 31/3/04)
Con circolare n.16 del 31 marzo 2004
(pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n.15 del 5 aprile
2004) la Regione Lombardia ha disposto nuove modalità applicative relative alle
tasse automobilistiche regionali previste dalla L.R. n.10/2003 "Riordino
delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo Unico
della disciplina dei tributi regionali ".
Il provvedimento abroga e sostituisce la
precedente circolare regionale n.3 del 13 gennaio 2004, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia -Serie Ordinaria del 16 gennaio
2004, n.4.
Si richiamano brevemente le novità
apportate di interesse per il nostro settore.
2.1- Soggetto
passivo e presupposto di imposta
Si chiarisce che, qualora subentrino eventi
modificativi relativi alla proprietà del veicolo, gli effetti, ai fini fiscali,
decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del
provvedimento di modifica; si conferma la preventiva registrazione dello stesso
al PRA. Nel caso, invece, di rientro in possesso del veicolo a seguito di
provvedimenti di revoca ovvero nel caso di ritrovamento del veicolo a seguito
di furto, ai fini dell'obbligo tributario gli effetti decorrono dalla data del
provvedimento o dell' evento medesimo; si ribadisce
l'obbligatorietà, anche in questo caso, della relativa trascrizione al PRA.
Sono stati inseriti chiarimenti circa
l'individuazione del soggetto passivo nel caso di compravendita di veicolo,
proveniente da altra Regione, avvenuta nel mese di pagamento. Nello specifico
sono stati individuati due casi possibili:
1. veicolo
proveniente da altra Regione nel mese di pagamento della tassa -la tassa automobilistica
è dovuta alla Regione Lombardia in quanto alla data di compravendita si
costituito il presupposto impositivo ed è stato individuato il proprietario del
veicolo alla medesima data;
2. veicolo in uscita dalla Regione
Lombardia nel mese di pagamento della tassa - valgono le norme vigenti nella
Regione di destinazione nella quale il soggetto passivo è individuato nel
proprietario del veicolo l'ultimo giorno utile per il pagamento e, pertanto, la
tassa va corrisposta a favore della Regione di residenza dell'
acquirente.
2.2 -Scadenze
Vengono fornite
indicazioni sulla modalità di individuazione del mese di immatricolazione dei
veicoli per il pagamento della relativa tassa. Tale dato potrà essere desunto
dalla Carta di circolazione oppure dalla Certificazione di proprietà; in ogni
caso avrà valore vincolante, ai fini tributari, il dato contenuto nella Carta
di circolazione.
2.5 -Pagamenti
frazionati della tassa automobilistica regionale
Sono state ammesse al pagamento frazionato
della tassa automobilistica regionale di proprietà anche altre due tipologie di
veicoli:
- veicoli alimentati a gasolio non
ecologici, immatricolati prima del 1985 e adibiti ad uso professionale;
- veicoli adibiti a locazione senza
conducente (vedi art.84 del D.Lgs. n.285/1992).
Si precisa che l'eventuale rimborso della
tassa automobilistica non include, qualora i versamenti per la tassa siano
stati effettuati tardivamente, gli importi relativi alla sanzione ed eventuali
interessi.
2.8 -Riduzioni ed esenzioni
E' prevista la riduzione della tassa
automobilistica regionale di proprietà per tre ulteriori tipologie di veicoli:
- trattori stradali per il traino di
rimorchi;
- autovetture a noleggio di rimessa;
- autobus adibiti al servizio di noleggio
con conducente.
Si precisa la definizione di veicolo
"speciale" ai sensi di legge.
2.9 -Veicoli ultraventennali
Si specificano gli effetti del ripristino,
con effetto retro attivo al 1 gennaio 2004, della tassa di circolazione per i
veicoli ultraventennali.