LEGALIZZAZIONE LAVORO
IRREGOLARE DI EXTRACOMUNITARI - D.L. 9 SETTEMBRE2002 N. 195 - ASSEGNO PER IL
NUCLEO FAMILIARE - ISTRUZIONI DELL’INPS
Il Decreto-Legge 9/9/2002, n. 195,
convertito dalla Legge 9/10/2002, n. 222, ha previsto la possibilità, per
chiunque, nell’esercizio di una attività di impresa,
sia in forma societaria che individuale, abbia occupato, nei tre mesi
precedenti il 10 settembre2002, lavoratori extracomunitari in posizione
irregolare, di legalizzare il rapporto di lavoro mediante il versamento di un
contributo forfettario pari ad euro 700 per ciascun lavoratore occupato da
regolarizzare. A carico dei datori di lavoro incombeva l’onere di denunciare,
entro l’11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura
- Ufficio Territoriale del Governo (UTG) competente per territorio, mediante la
presentazione di una apposita dichiarazione di
emersione, accompagnata, fra l’altro, dall’attestato di versamento del
contributo forfettario di cui sopra.
Tanto premesso, si informa
ora che, con circolare n. 61 del 6 aprile 2004 la Direzione Generale dell’Inps
ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento, nei confronti dei
lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi della richiamata normativa,
del diritto all’assegno per il nucleo familiare. Atteso che ai sensi dell’art.
2 del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2002 il contributo forfettario dal
medesimo determinato garantisce, per il periodo dal 10 giugno 2002 al 9 settembre2002,
la copertura ai soli fini pensionistici, detto periodo non deve essere considerato utile ai fini del diritto all’assegno per
il nucleo familiare, che, quindi, non può essere riconosciuto.
L’Inps chiarisce, inoltre, che, anche per i
periodi di lavoro antecedenti il 10 giugno 2002, eventualmente denunciati, i versamenti
contributivi effettuati secondo le disposizioni dettate dagli articoli 3 dei
Decreti Ministeriali 26 agosto 2002 e 28 ottobre 2002 sono utili ai soli fini
pensionistici, essendo calcolati soltanto sulla base dell’aliquota invalidità,
vecchiaia e superstiti (I.V.S.). Per i periodi di lavoro successivi al 9 settembre2002
si applica la disciplina generale in materia di assegno
per il nucleo familiare.
Con riferimento all’ipotesi in cui il
contratto di soggiorno, con il contestuale permesso di soggiorno e la
conseguente residenza, vengono perfezionati in un
momento successivo a quello dell’avvenuta regolarizzazione, l’Istituto ricorda
che la residenza in Italia è requisito fondamentale per la corresponsione
dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori extracomunitari solo per i
familiari di cittadino di Stato estero che non riservi un trattamento di
reciprocità nei confronti dei cittadini italiani, ovvero con il quale non sia
stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di
famiglia.
Qualora, a causa dei tempi tecnici
necessari per la concessione della residenza, manchi tali requisito, l’Inps
ritiene che lo stesso possa essere soddisfatto in presenza
di una documentazione certa, volta ad attestare che i familiari si trovavano
stabilmente in Italia anche prima del rilascio della certificazione anagrafica
(ad esempio, le buste paga, il certificato di frequenza di asili e scuole,
ecc.).