SICUREZZA SUL LAVORO - DECRETO
MINISTERIALE 15/7/2003, N. 388 - PRONTO SOCCORSO AZIENDALE
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3
febbraio 2004, n. 27 è pubblicato il Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n.
388 ''Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni". Di seguito si fornisce una prima
illustrazione delle nuove norme che entreranno in vigore il 3 agosto 2004.
Art.1
Classificazione delle aziende
Le aziende ovvero le unità produttive
(intendendosi come tali non ogni singolo cantiere ma solamente i cantieri
dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale, come previsto dall'art. 2
lettera i) del D.Lgs n. 626/94), sono suddivise in tre grandi gruppi:
Gruppo
A di cui fanno parte, fra l'altro:
- le aziende o unità produttive esercenti lavori in
sotterraneo, così come definiti dal D.P.R. n. 320/56, e ciò a prescindere dal
numero di dipendenti;
- le aziende o unità produttive esercenti attività
minerarie, così come definite dal D.Lgs n. 624/96 e ciò a prescindere dal
numero di dipendenti;
-
le aziende o unità produttive con più di cinque lavoratori dipendenti appartenenti
ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilità permanente
superiore a 4.
Gruppo B di cui fanno parte le aziende o unità produttive con tre o
più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
Gruppo C di cui fanno parte le aziende o unità produttive con meno
di tre lavoratori dipendenti che non rientrano nel Gruppo A.
Il datore di lavoro, sentito il medico competente,
identifica il gruppo di appartenenza dell'impresa o dell'unità produttiva e, nel
solo caso sia classificata nel Gruppo A, ne dà comunicazione alla ASL
competente per il territorio in cui si svolge l'attività lavorativa. Il
Ministero della Salute ha precisato che "in caso di aziende che abbiano
più unità produttive nell'ambito di competenza di una specifica ASL, si ritiene
sufficiente un'unica comunicazione ricomprendente tutte le stesse; per unità
produttive ubicate in ambito di competenza di più ASL si dovrà provvedere ad
inoltrare la comunicazione a ciascuna ASL competente per territorio rispetto
all'ubicazione dell'unità produttiva, salvo diversa determinazione
regionale."
Ai fini della classificazione, si osserva che le imprese o
le unità produttive inquadrate nel codice di tariffa 3100 (costruzioni edili),
3200 (costruzioni idrauliche), 3300 (strade e ferrovie), 3400 (linee e condotte
urbane), 3500 (fondazioni speciali) e 3600 (impianti) presentano indici
infortunistici superiori a 4. Pertanto, al momento, al fine di classificare
l'impresa o l'unità produttiva inquadrata in uno dei codici di tariffa sopra
evidenziati è necessario far riferimento al numero dei dipendenti, e cioè:
- se vi sono addetti più di 5 dipendenti: Gruppo A;
- se vi sono addetti 3 o 4 o 5 dipendenti: Gruppo B;
- se vi sono addetti meno di 3 dipendenti: Gruppo C.
Art. 2
Organizzazione di pronto soccorso
Nelle
aziende o unità produttive di Gruppo A e di Gruppo B deve essere presente una
cassetta di pronto soccorso con la dotazione minima di seguito indicata. Tale
dotazione minima potrà essere integrata, in presenza di rischi specifici, su
indicazione del medico competente o del sistema di emergenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale. Deve essere inoltre presente un mezzo di
comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del
Servizio Sanitario Nazionale (è sufficiente un cellulare con cui chiamare il
118).
Inoltre,
nelle aziende o unità produttive di Gruppo A, il datore di lavoro, sentito il
medico competente, 'deve garantire il raccordo tra il servizio di pronto
soccorso interno e il sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale. Sulle modalità per garantire tale raccordo il decreto non dà alcuna
indicazione: eventuali notizie in merito verranno trasmesse non appena
disponibili.
Nelle
aziende o unità produttive del Gruppo C e nei singoli cantieri non rientranti
nella definizione di unità produttiva è sufficiente la presenza del pacchetto
di medicazione, il cui contenuto minimo è di seguito riportato, e del mezzo di
comunicazione di cui sopra.
Art. 3 Requisiti
e formazione degli addetti al pronto soccorso
Il
nuovo provvedimento fissa i tempi minimi (16 ore per le aziende di Gruppo A e
12 ore per le aziende di tipo B e C) e i contenuti dei corsi di formazione per
gli addetti al pronto soccorso. Sono ritenuti validi i corsi di formazione
ultimati entro la data di entrata in vigore del decreto (3 agosto 2004).
L'articolo
prevede che, a cadenza triennale, la formazione sia ripetuta almeno per quando
attiene alle capacità di intervento pratico. Quanto alla tempistica di
effettuazione dei corsi di richiamo il Ministero della Salute ha precisato che "in
caso di avvenuta formazione in data anteriore al triennio antecedente l'entrata
in vigore del provvedimento (ossia il 3 agosto 2001), le aziende
interessate dovranno, alla data del 4 agosto 2004, aver provveduto all'aggiornamento
formativo, nei confronti dei propri addetti, almeno per quanto attiene alla
capacità di intervento pratico."
Art. 4
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
Evidentemente
tali attrezzature (per esempio: barelle, respiratori, etc.) sono legati ai
rischi specifici presenti nell'azienda o nell'unità produttiva e per la loro
individuazione è essenziale la collaborazione tra il datore di lavoro ed il
medico competente.
Contenuto minimo
della cassetta di pronto soccorso:
Guanti
sterili monouso (5 paia); Visiera paraschizzi; Flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1); Flaconi di soluzione fisiologica
(sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3); Compresse di garza sterile 10 x 10 in
buste singole (10); Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
Teli sterili monouso (2); Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
Confezione di rete elastica di misura media (1); Confezione di cotone idrofilo
(1); Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); Rotoli di
cerotto alto cm 2,5 (2); Un paio di forbici; Lacci emostatici (3); Ghiaccio
pronto uso (due confezioni); Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti
sanitari (2); Termometro; Apparecchio per la misurazione della pressione
arteriosa.
Contenuto minimo
del pacchetto di medicazione:
Guanti
sterili monouso (2 paia); Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10%
di iodio da 125 ml (1); Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)
da 250 ml (1); Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1);
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3); Pinzette da
medicazione sterili monouso (1); Confezione di cotone idrofilo (1); Confezione
di cerotti di varie misure pronti all'uso (1); Rotolo di cerotto alto cm 2,5
(1); Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1); Un paio di forbici (1); Un laccio
emostatico (1); Confezione di ghiaccio pronto uso (1); Sacchetti monouso per la
raccolta di rifiuti sanitari (1); Istruzioni sul modo di usare i presidi
suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.