CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - ACCORDO 20 MAGGIO 2004 - ULTERIORI CHIARIMENTI

 

Si fa seguito al suppl. n. 1 al Not. n. 5/2004, per informare che sul Notiziario n. 7/2004 verrà pubblicato il testo dell'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché un ampio stralcio della circolare illustrativa diramata dall'Ance.

Di seguito, si richiama l'attenzione su alcuni punti della citata circolare.

1) Apprendistato

Come confermato anche dall'Ance, la nuova disciplina in materia di apprendistato introdotta dall'accordo del 20 maggio 2004 non trova attualmente applicazione. Diverrà, infatti, operativa solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi previsti dal D.Lgs. 276/2003. Pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina contenuta nel previgente contratto collettivo nazionale di lavoro 20 gennaio 2000 sia per i contratti di apprendistato sottoscritti dopo l'entrata in vigore dell'accordo del 20 maggio sia per quelli già in essere a tale data.

2) Comunicazione del superamento delle 48 ore di media settimanale

Per gli operai e per gli impiegati tecnici addetti al cantiere il calcolo della media delle ore lavorate, come previsto dal D.Lgs. 66/2003 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 5/2003) deve essere effettuato su base annua. Pertanto, la prossima scadenza è fissata per il 1° maggio 2005 e l'eventuale comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro competente dell'avvenuto superamento delle citate 48 ore dovrà essere effettuata entro il 30 maggio 2005.

Per gli altri dipendenti, invece, il periodo di riferimento rimane fissato in quattro mesi con il conseguente obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, nel caso di superamento della media delle 48 ore, secondo le usuali scadenze già fissate (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 7/2003).

3) Quadri

E' stata incrementata l'indennità di funzione che, dal 1° maggio 2004, è fissata in euro 70 mensili. Peraltro, per i lavoratori promossi nella qualifica di quadro dopo il 1° maggio 2004 è previsto l'assorbimento dell'eventuale superminimo individuale, riconosciuto prima dell'attribuzione della qualifica di quadro, fino alla concorrenza del 50% dell'importo predetto, cioè fino a 35 euro.

4) Aspettativa

E' stata introdotta una nuova ipotesi in cui può essere concessa l'aspettativa. Più precisamente, nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni. E’ possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

5) Contratti di inserimento

Con l'accordo del 20 maggio 2004 è stato confermato che anche per il settore edile trova applicazione l'accordo interconfederale dell'11 febbraio 2004 (cfr. Not. n. 3/2004).

Gli uffici del Collegio sono a disposizione per le imprese interessate alla stipula di tali contratti.