CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - ACCORDO 20 MAGGIO 2004 - ULTERIORI CHIARIMENTI
Si fa seguito al suppl. n. 1 al Not. n.
5/2004, per informare che sul Notiziario n. 7/2004 verrà pubblicato il testo
dell'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro nonché
un ampio stralcio della circolare illustrativa diramata dall'Ance.
Di seguito, si richiama
l'attenzione su alcuni punti della citata circolare.
1) Apprendistato
Come confermato anche dall'Ance,
la nuova disciplina in materia di apprendistato introdotta dall'accordo del
20 maggio 2004 non trova attualmente applicazione. Diverrà, infatti,
operativa solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi previsti
dal D.Lgs. 276/2003. Pertanto, continua a trovare applicazione la disciplina
contenuta nel previgente contratto collettivo nazionale di lavoro 20 gennaio
2000 sia per i contratti di apprendistato sottoscritti dopo l'entrata in vigore
dell'accordo del 20 maggio sia per quelli già in essere a tale data.
2) Comunicazione del
superamento delle 48 ore di media settimanale
Per gli operai e per gli impiegati
tecnici addetti al cantiere il calcolo della media delle ore lavorate, come
previsto dal D.Lgs. 66/2003 (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 5/2003) deve essere
effettuato su base annua. Pertanto, la prossima scadenza è fissata per il 1°
maggio 2005 e l'eventuale comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente dell'avvenuto superamento delle citate 48 ore dovrà essere
effettuata entro il 30 maggio 2005.
Per gli altri dipendenti,
invece, il periodo di riferimento rimane fissato in quattro mesi con il
conseguente obbligo di comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro, nel
caso di superamento della media delle 48 ore, secondo le usuali scadenze già
fissate (cfr. suppl. n. 5 al Not. n. 7/2003).
3) Quadri
E' stata incrementata
l'indennità di funzione che, dal 1° maggio 2004, è fissata in euro 70 mensili.
Peraltro, per i lavoratori promossi nella qualifica di quadro dopo il 1° maggio
2004 è previsto l'assorbimento dell'eventuale superminimo individuale, riconosciuto
prima dell'attribuzione della qualifica di quadro, fino alla concorrenza
del 50% dell'importo predetto, cioè fino a 35 euro.
4) Aspettativa
E' stata
introdotta una nuova ipotesi in cui può essere concessa l'aspettativa. Più
precisamente, nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio dal
territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura
frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio
di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni. E’
possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative
dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
5) Contratti di
inserimento
Con l'accordo del 20 maggio 2004
è stato confermato che anche per il settore edile trova applicazione l'accordo
interconfederale dell'11 febbraio 2004 (cfr. Not. n. 3/2004).
Gli uffici del Collegio sono a
disposizione per le imprese interessate alla stipula di tali contratti.