I.R.PE.F. –
DETRAZIONI DI IMPOSTA PER CARICHI DI FAMIGLIA - CHIARIMENTI
Come noto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante
“Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei
tributi locali” ha riformulato gli artt. 11, 12 e 13 del T.U.I.R., approvato
con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e ha introdotto, con decorrenza dal 1
gennaio 1998, le nuove misure delle aliquote, degli scaglioni di reddito e
delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente.
Sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze
con circolare 9 gennaio 1998, n. 3/E, di seguito sono evidenziati gli aspetti
della nuova disciplina che, con particolare riguardo alle detrazioni per figli
a carico e per coniuge a carico, si discostano sensibilmente dalla disciplina
in vigore fino al 31 dicembre 1997.
Detrazione
per figli a carico: art. 12, comma 1, lett. b) T.U.I.R.
L'art. 12, nuovo testo, del T.U.I.R. non opera più alcuna
distinzione fra detrazione per figli a carico e detrazione per altre persone a
carico che convivono con il lavoratore o percepiscono assegni alimentari non
risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Le suddette detrazioni sono state unificate, e il relativo importo
è fissato in lire 336.000, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla
detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Inoltre, è
stata eliminata la previgente distinzione, relativa all'importo della
detrazione per figli a carico, in funzione del numero dei figli. La detrazione
in oggetto compete, quindi, per ciascun figlio a carico, nella indicata misura
fissa di lire 336.000, a prescindere dal numero dei figli. Per quanto concerne
i presupposti richiesti per il diritto alla detrazione in parola, va segnalato
che nella nuova formulazione dell'art. 12 del T.U.I.R. si fa riferimento ai
figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati
o affiliati, mentre non è più richiesto che si tratti di figli minori di età o
permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore a 26 anni dediti agli
studi o a tirocinio gratuito. La detrazione spetta per il solo fatto che il
figlio sia a carico del lavoratore, senza tener conto dell'età, del fatto che
sia inabile o dedito agli studi. La detrazione spetta anche nel caso in cui il
figlio sia militare in servizio di leva.
Per il primo figlio, indipendentemente dalla sua età, compete la
detrazione per coniuge a carico (in luogo di quella prevista per i figli), nei
seguenti casi:
- assenza fisica (per decesso) dell'altro genitore o mancato
riconoscimento dei figli naturali, se il lavoratore non è coniugato, o se
coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo
lavoratore e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente
legalmente ed effettivamente separato.
Per ciascuno degli altri figli compete la detrazione di lire
336.000.
Come accennato, le detrazioni in oggetto sono da ripartire tra
coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da
ciascuno: a tal fine il lavoratore deve dichiarare la misura percentuale in cui
può fruire della detrazione stessa. Tale percentuale è liberamente attestata
dal dipendente, e il datore di lavoro non deve compiere alcuna indagine in
ordine all'indicazione del lavoratore.
Limite
di reddito per il “carico familiare”
E' considerato fiscalmente a carico il familiare che possiede un
reddito complessivo annuo non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri
deducibili. In tale limite si computano anche le retribuzioni corrisposte da
enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
Missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti
direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Detrazione
per coniuge a carico art. 12, comma 1, lett. a) T.U.I.R.
L'art. 12, nuovo testo, del T.U.I.R. subordina, come in passato,
l'attribuzione della detrazione per coniuge a carico alla condizione che questi
non sia legalmente ed effettivamente separato. Rimane invariato anche l'importo
della detrazione, graduato in relazione al reddito del contribuente. Tuttavia,
a differenza della disciplina previgente, il riferimento non è più al reddito
imponibile del lavoratore, bensì al reddito complessivo, al lordo, quindi, di
eventuali oneri sostenuti dal dipendente stesso e deducibili ai sensi dell'art.
10 del T.U.I.R..
In precedenza, il sostenimento di oneri da parte del lavoratore
comportava, ai fini del riconoscimento della detrazione per coniuge a carico,
effetti diversi a seconda che si trattasse di oneri deducibili che, come tali,
influenzano direttamente il reddito imponibile, o di oneri che danno diritto a
detrazioni d'imposta che, al contrario, comportano diminuzione dell'imposta
lorda ma non influenzano il reddito imponibile.
Quale “reddito complessivo” il sostituto d'imposta deve
considerare, in via preventiva, il reddito di lavoro dipendente che nel corso
dell'anno corrisponderà al lavoratore e in sede di conguaglio di fine anno o di
fine rapporto dovrà apportare le eventuali correzioni alla misura della
detrazione attribuita in corso d'anno in relazione all'effettivo ammontare del
reddito erogato al lavoratore stesso. Restano, tuttavia, salve le diverse
indicazioni fornite dal lavoratore circa il presumibile importo del proprio
reddito complessivo dell'anno cui si riferisce la detrazione.