I.R.PE.F. – DETRAZIONI DI IMPOSTA PER CARICHI DI FAMIGLIA - CHIARIMENTI

 

 

Come noto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali” ha riformulato gli artt. 11, 12 e 13 del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e ha introdotto, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, le nuove misure delle aliquote, degli scaglioni di reddito e delle detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente.

Sulla scorta dei chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con circolare 9 gennaio 1998, n. 3/E, di seguito sono evidenziati gli aspetti della nuova disciplina che, con particolare riguardo alle detrazioni per figli a carico e per coniuge a carico, si discostano sensibilmente dalla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 1997.

 

Detrazione per figli a carico: art. 12, comma 1, lett. b) T.U.I.R.

L'art. 12, nuovo testo, del T.U.I.R. non opera più alcuna distinzione fra detrazione per figli a carico e detrazione per altre persone a carico che convivono con il lavoratore o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Le suddette detrazioni sono state unificate, e il relativo importo è fissato in lire 336.000, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. Inoltre, è stata eliminata la previgente distinzione, relativa all'importo della detrazione per figli a carico, in funzione del numero dei figli. La detrazione in oggetto compete, quindi, per ciascun figlio a carico, nella indicata misura fissa di lire 336.000, a prescindere dal numero dei figli. Per quanto concerne i presupposti richiesti per il diritto alla detrazione in parola, va segnalato che nella nuova formulazione dell'art. 12 del T.U.I.R. si fa riferimento ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, mentre non è più richiesto che si tratti di figli minori di età o permanentemente inabili al lavoro, o di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito. La detrazione spetta per il solo fatto che il figlio sia a carico del lavoratore, senza tener conto dell'età, del fatto che sia inabile o dedito agli studi. La detrazione spetta anche nel caso in cui il figlio sia militare in servizio di leva.

Per il primo figlio, indipendentemente dalla sua età, compete la detrazione per coniuge a carico (in luogo di quella prevista per i figli), nei seguenti casi:

- assenza fisica (per decesso) dell'altro genitore o mancato riconoscimento dei figli naturali, se il lavoratore non è coniugato, o se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;

- se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo lavoratore e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Per ciascuno degli altri figli compete la detrazione di lire 336.000.

Come accennato, le detrazioni in oggetto sono da ripartire tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno: a tal fine il lavoratore deve dichiarare la misura percentuale in cui può fruire della detrazione stessa. Tale percentuale è liberamente attestata dal dipendente, e il datore di lavoro non deve compiere alcuna indagine in ordine all'indicazione del lavoratore.

 

Limite di reddito per il “carico familiare”

E' considerato fiscalmente a carico il familiare che possiede un reddito complessivo annuo non superiore a lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili. In tale limite si computano anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e Missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

 

Detrazione per coniuge a carico art. 12, comma 1, lett. a) T.U.I.R.

L'art. 12, nuovo testo, del T.U.I.R. subordina, come in passato, l'attribuzione della detrazione per coniuge a carico alla condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato. Rimane invariato anche l'importo della detrazione, graduato in relazione al reddito del contribuente. Tuttavia, a differenza della disciplina previgente, il riferimento non è più al reddito imponibile del lavoratore, bensì al reddito complessivo, al lordo, quindi, di eventuali oneri sostenuti dal dipendente stesso e deducibili ai sensi dell'art. 10 del T.U.I.R..

In precedenza, il sostenimento di oneri da parte del lavoratore comportava, ai fini del riconoscimento della detrazione per coniuge a carico, effetti diversi a seconda che si trattasse di oneri deducibili che, come tali, influenzano direttamente il reddito imponibile, o di oneri che danno diritto a detrazioni d'imposta che, al contrario, comportano diminuzione dell'imposta lorda ma non influenzano il reddito imponibile.

Quale “reddito complessivo” il sostituto d'imposta deve considerare, in via preventiva, il reddito di lavoro dipendente che nel corso dell'anno corrisponderà al lavoratore e in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto dovrà apportare le eventuali correzioni alla misura della detrazione attribuita in corso d'anno in relazione all'effettivo ammontare del reddito erogato al lavoratore stesso. Restano, tuttavia, salve le diverse indicazioni fornite dal lavoratore circa il presumibile importo del proprio reddito complessivo dell'anno cui si riferisce la detrazione.