DISCIPLINA SOA -
PROROGA E VARIAZIONI
Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2004, n. 148 è stata
pubblicata la legge 24 giugno 2004, n. 162, che ha convertito, con
modificazioni, il Decreto Legge 26 aprile 2004, n. 107, recante: ''proroga del
termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di
Attestazioni (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.''
La legge di conversione è entrata in vigore il 27 giugno
2004, vale a dire il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
Il provvedimento, come è noto, prevede, in particolare, la
proroga al 15 luglio 2004 del termine di validità di tutte le attestazioni
rilasciate dalle SOA agli esecutori di lavori pubblici, già scadute o in
scadenza prima di detta data.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2004, n.107
Testo del decreto-legge 26 aprile 2004, n. 107,
coordinato con la legge di conversione
24 giugno 2004, n. 162, recante:
"Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli
esecutori di lavori pubblici".
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal
Ministero della giustizia ai sensi dellart. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sullemanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, nonche dellart. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore
e lefficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche
sono riportate sul terminale tra i segni ((. . .)).
A norma dellart. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988,n.400 (Disciplina dellattivita di
Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione hanno efficacia
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
((
L'articolo 4 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, e sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Validità
attestazioni SOA). - 1. E prorogata
al 15 luglio 2004 la
validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni rilasciate dalle
Società Organismi di
attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali
la scadenza del termine per
la verifica triennale ivi prevista interviene prima di
tale data.))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art.
15, comma 5
del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000,
n. 34, recante:
"Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori dei
lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109" e successive modificazioni,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio
2000, supplemento ordinario n. 35, e il seguente:
"5. La durata
dell'efficacia dell'attestazione e pari a
cinque anni con verifica
triennale del mantenimento dei requisiti
di ordine generale,
nonchè dei requisiti di
capacità strutturale di cui all'art.
15-bis. La efficacia delle attestazioni
gia rilasciate alla data di entrata in vigore
della legge 1° agosto 2002, n.
166, e prorogata a cinque anni. Almeno
tre mesi prima
della scadenza del termine,
l'impresa che intende conseguire il
rinnovo dell'attestazione deve
stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra
autorizzata".
Art. 1-bis.
(( 1. Sono prorogati
al 31 dicembre 2005 i termini
relativi alla qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, di cui
all'articolo 22, commi 2
e 4, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art.
22, commi 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, e il seguente:
"2. Fino al 31 dicembre
2002 per la qualificazione
nelle categorie OG5,
OG9 e OG10, gli importi previsti
all'art. 18, comma 5, lettera b), sono
quelli realizzati ei migliori cinque anni del decennio antecedente la
data di sottoscrizione del contratto
con la SOA.
(Omissis).
4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle
categorie OG5, OG9
e OG10, i lavori di cui all'art.
18, comma 5, lettera c), sono quelli
realizzati nel decennio antecedente la
data di sottoscrizione del contratto con la
SOA".
Art. 1-ter.
((1.Le disposizioni relative alla certificazione per
l'esecuzione dei lavori della categoria
OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto e sesto periodo,
del regolamento di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, si
applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art.
18, comma 8
del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e il seguente:
"8.
L'adeguata attrezzatura tecnica
consiste nella dotazione stabile
di attrezzature, mezzi
d'opera ed equipaggiamento tecnico,
in proprietà o in locazione finanziaria o
in noleggio, dei
quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.
Detta dotazione
contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di
cui al
comma 2, lettera b),
effettivamente realizzata, rapportata
alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per
un valore non inferiore al 2% della predetta
cifra d'affari, costituito
per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni 5 di locazione
finanziaria. L'attrezzatura
tecnica per la quale e terminato
il piano di ammortamento contribuisce al valore della
cifra di affari sotto forma
di ammortamenti figurativi,
da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di
ammortamento precedentemente adottato
per un periodo pari alla meta della sua durata. L'ammortamento
figurativo e calcolato
con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento
alla durata del
piano di ammortamento concluso.
Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati o
subappaltati a decorrere dal
primo gennaio 2005, al fine
di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria
per le classifiche di importo
pari o superiore alla III (euro
1.032.913), l'impresa deve essere titolare
della certificazione di
sistema di qualità
conforme alle norme
europee della serie
UNI EN ISO 9001/2000
relativamente alla produzione,
al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per
le classifiche di importo inferiore e in via transitoria per
le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della
collaudazione di lavori della categoria OS12 di importo superiore a
50.000 euro, una dichiarazione del produttore
dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e
installazione degli stessi.".
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.