DISCIPLINA SOA - PROROGA E VARIAZIONI

 

Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2004, n. 148 è stata pubblicata la legge 24 giugno 2004, n. 162, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 26 aprile 2004, n. 107, recante: ''proroga del termine di validità delle certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di Attestazioni (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.''

La legge di conversione è entrata in vigore il 27 giugno 2004, vale a dire il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento, come è noto, prevede, in particolare, la proroga al 15 luglio 2004 del termine di validità di tutte le attestazioni rilasciate dalle SOA agli esecutori di lavori pubblici, già scadute o in scadenza prima di detta data.

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2004, n.107 

Testo  del  decreto-legge  26 aprile  2004, n. 107, coordinato con la legge  di  conversione  24 giugno  2004, n. 162, recante: "Proroga di termini in materia di attestazione e qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".

Avvertenza:    

Il testo coordinato qui pubblicato e stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dellart. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sullemanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  nonche  dellart. 10, comma 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di  quelle  richiamate nel decreto, trascritte nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e lefficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali  modifiche sono  riportate  sul terminale tra i segni ((. . .)).

A norma dellart. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988,n.400 (Disciplina  dellattivita di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

Art. 1.

(( L'articolo   4   del  decreto-legge  24 dicembre  2003,  n.  355, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, e sostituito dal seguente:

"Art.  4  (Validità  attestazioni  SOA). - 1.  E  prorogata al 15 luglio  2004  la  validità  delle  attestazioni  di  cui  al comma 5 dell'articolo  15  del  regolamento  di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni rilasciate  dalle  Società  Organismi  di  attestazione  (SOA)  agli esecutori  di lavori pubblici, per tutte le attestazioni per le quali la  scadenza  del  termine  per  la  verifica  triennale ivi prevista interviene prima di tale data.))

Riferimenti normativi:

- Il  testo  dell'art.  15,  comma  5  del  decreto del Presidente   della   Repubblica  25 gennaio  2000,  n.  34, recante: "Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori  dei  lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della  legge 11 febbraio 1994, n. 109" e successive modificazioni, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 49 del 29 febbraio 2000, supplemento ordinario n. 35, e il seguente:

"5.  La durata dell'efficacia dell'attestazione e pari a  cinque  anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti  di  ordine  generale,  nonchè  dei requisiti di capacità  strutturale di cui all'art. 15-bis. La efficacia delle  attestazioni gia rilasciate alla data di entrata in vigore  della  legge 1° agosto 2002, n. 166, e prorogata a cinque  anni.  Almeno  tre  mesi  prima  della scadenza del  termine, l'impresa  che  intende  conseguire  il  rinnovo dell'attestazione  deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata".

                                     

Art. 1-bis.

(( 1. Sono prorogati  al  31 dicembre 2005 i termini relativi alla qualificazione  nelle  categorie OG5, OG9 e OG10, di cui all'articolo 22,  commi  2  e  4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. ))

Riferimenti normativi:

- Il  testo  dell'art.  22, commi 2 e 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e il seguente:

"2.  Fino al  31 dicembre  2002  per la qualificazione nelle  categorie  OG5,  OG9  e  OG10,  gli importi previsti all'art.  18,  comma  5, lettera b), sono quelli realizzati ei  migliori  cinque anni del decennio antecedente la data  di sottoscrizione del contratto con la SOA.

(Omissis).

4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie  OG5,  OG9  e  OG10, i lavori di cui all'art. 18, comma  5,  lettera  c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente  la data di sottoscrizione del contratto con la  SOA".

Art. 1-ter.

((1.Le disposizioni relative alla certificazione per l'esecuzione dei  lavori della categoria OS12, previste dall'articolo 18, comma 8, quinto  e  sesto  periodo,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente  della  Repubblica  25 gennaio  2000,  n. 34, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006. ))

Riferimenti normativi:

- Il  testo  dell'art.  18,  comma  8  del  decreto del Presidente  della  Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e il seguente:

"8.  L'adeguata  attrezzatura  tecnica  consiste  nella dotazione   stabile   di  attrezzature,  mezzi  d'opera  ed equipaggiamento  tecnico,  in  proprietà  o  in  locazione finanziaria  o  in  noleggio,  dei  quali  sono  fornite le essenziali   indicazioni  identificative.  Detta  dotazione contribuisce  al  valore della cifra di affari in lavori di cui  al  comma 2,  lettera  b),  effettivamente realizzata, rapportata  alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma  di  ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta  cifra  d'affari,  costituito  per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni 5 di locazione finanziaria. L'attrezzatura  tecnica  per la quale e terminato il piano di  ammortamento  contribuisce  al  valore  della  cifra di affari   sotto   forma   di   ammortamenti  figurativi,  da evidenziarsi  separatamente, calcolati proseguendo il piano di  ammortamento  precedentemente  adottato  per un periodo pari alla meta della sua durata. L'ammortamento figurativo           e  calcolato  con applicazione del metodo a quote costanti con  riferimento  alla  durata  del  piano  di ammortamento concluso. Per la esecuzione dei lavori della categoria OS12 aggiudicati  o  subappaltati  a decorrere dal primo gennaio 2005,  al  fine  di acquisire o rinnovare la qualificazione nella  categoria  per  le  classifiche  di  importo  pari o superiore  alla III (euro 1.032.913), l'impresa deve essere titolare   della  certificazione  di  sistema  di  qualità  conforme   alle  norme  europee  della  serie  UNI  EN  ISO 9001/2000  relativamente  alla  produzione,  al montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le classifiche  di  importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori della categoria OS12 di  importo  superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del produttore  dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e installazione degli stessi.".                                      

 

Art. 2.

Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.