PER APPALTI OLTRE
LA II CLASSIFICA NON PUO' ESSERE ESCLUSA L'IMPRESA CHE NON DOCUMENTA LE
ISO 9000 SENZA CHE IL BANDO LO PRESCRIVA
(Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 11/05/2004 n. 2967)
Non è da escludere il partecipante ad una gara di appalto che
ha documentato documentato all'atto dell'offerta solo il possesso
dell'attestazione rilasciata da SOA, senza l'indicazione dell'attestazione del
possesso da parte dell'impresa stessa della certificazione di qualità aziendale
secondo le norme europee della serie UNI 9000, ovvero del possesso della
dichiarazione di esistenza nell'impresa di elementi significativi e tra loro
concorrenti del sistema di qualità. L'obbligo di esclusione, non richiesta dal
bando, non può discendere dalla considerazione che tale requisito è comunque
dovuto perché richiesto dall'articolo 4 del d.p.r. n. 34 del 2000.
Nel caso di specie il bando di gara non si limita affatto a
richiedere genericamente la presentazione dell'attestazione (SOA), ma indica
altresì il contenuto del documento, costituito dall'accertamento del
"possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere". In questa ipotesi particolare, quindi, l'omissione
non può essere intesa come uno spazio bianco, colmabile mediante un processo di
etero integrazione, sempre che questo sia configurabile nella materia dei
pubblici appalti in presenza del principio che vincola le amministrazioni
all'applicazione delle regole contenute nel bando " senza che residui in
capo all'organo competente alcun margine di discrezionalità nella loro
interpretazione" (Consiglio di Stato, sezione quinta, 20 maggio 2002, n.
2717). Ma la clausola del bando va intesa come una prescrizione che circoscrive
l'onere del candidato alla sola presentazione dell'attestazione concernente il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere. Diversamente ragionando, infatti, risulterebbe vulnerato principio
del clare loqui , che impone alla stazione appaltante di indicare con esattezza
gli oneri procedurali a carico dei concorrenti.
FATTO
La società per azioni GEA ha impugnato, davanti al Tar per la
Puglia, il provvedimento di aggiudicazione definitiva alla Torricelli srl della
gara relativa alla costruzione dell'impianto per il trattamento dei liquami,
completo di sistema di affinamento delle acque, nonché i provvedimenti di
ammissione alla gara sia dell'ATI Millennium costruzioni srl sia della CO.GEI.
Ove queste ultime due concorrenti fossero state escluse, a parere della
ricorrente, la nuova determinazione della soglia dell'anomalia delle offerte
avrebbe portato ad una differente graduatoria che la vedrebbe collocata al
primo posto. Il motivo dell'esclusione delle due concorrenti consisterebbe
nella circostanza che queste avevano documentato all'atto dell'offerta solo il
possesso dell'attestazione rilasciata da SOA, senza l'indicazione
dell'attestazione del possesso da parte dell'impresa della certificazione di
qualità aziendale secondo le norme europee della serie UNI 9000, ovvero del
possesso della dichiarazione di esistenza nell'impresa di elementi
significativi e tra loro concorrenti del sistema di qualità. Tale adempimento,
ancorchè non richiesto dal bando, era comunque dovuto perché richiesto
dall'articolo 4 del d.p.r. n. 34 del 2000
Il Tar, premesso che l'attestazione SOA e la certificazione
di qualità aziendale UNI 9000 rappresentano distinti requisiti, ha sostenuto
che non era possibile una eterointegrazione del bando di gara. Quest'ultimo,
quindi, avrebbe dovuto essere specificamente impugnato nella parte in cui non
richiedeva la dimostrazione anche del secondo requisito.
L'appello è proposto da GEA, che prospetta i seguenti motivi:
1) il bando non andava impugnato ma solo correttamente
applicato, in quanto nell'attestazione SOA confluiscono sia la qualificazione
per categorie e classifica congruenti con l'appalto che la certificazione di
qualità secondo le norme europee, ovvero la dichiarazione di esistenza
nell'impresa di elementi significativi;
2) comunque, ove così non fosse, la presentazione del
documento sarebbe stata necessaria in base al principio di eterointegrazione
del bando.
L'appellante conclude chiedendo, in riforma della sentenza di
cui all'epigrafe, l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Resiste all'appello il comune intimato, che contesta la
fondatezza delle tesi avversarie e conclude per il rigetto dell'appello.
E' anche costituita in appello l'impresa di Torricelli, che
eccepisce per la prima volta in sede di appello il difetto di interesse alla
coltivazione del ricorso, in quanto ove si accedesse alla tesi avversaria,
anche un'altra concorrente ( ATI CTIDA) avrebbe dovuto essere esclusa, con la
conseguenza che la graduatoria sarebbe rimasta inalterata.
L'appellante ritiene non provata quest'ultima affermazione e
sostiene comunque inammissibile l'eccezione prospettata in appello senza
ricorso incidentale.
DIRITTO
L'infondatezza dell'appello proposto dalla GEA, esime il
collegio dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo
grado, prospettata dalla contro interessata, la quale richiederebbe una
ulteriore attività istruttoria con un inutile prolungamento dei tempi del
processo.
Il d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, all'articolo 4, comma 1,
stabilisce che "ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, lettere a) e b), della legge, le imprese devono possedere il sistema
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati
del suddetto sistema, nella misura prevista dall'allegato C, secondo la cadenza
temporale prevista dall'allegato B. " Precisando poi, al comma 3, che
"il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della
dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale,
rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di
costruzione, è attestato dalle SOA."
Nel caso di specie, il bando di gara indicava, quale
condizione minima di carattere economico e tecnico necessaria per la
partecipazione, che "i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. n.
34/ 2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere". Nulla dice, il bando, a riguardo della certificazione di
qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di
requisiti del sistema di qualità aziendale.
Secondo la ricorrente, attuale appellante, l'aggiudicazione
dell'appalto per costruzione dell'impianto per il trattamento dei liquami nel
Comune di San Marco in Lamis, è stata viziata non perché l'aggiudicataria sia
priva dei requisiti previsti dalla legge, ma per il fatto che, essendo state
ammesse a partecipare alla gara due concorrenti che avrebbero dovuto essere
escluse, ciò ha influito sulla media delle offerte, con conseguenze per lei
pregiudizievoli
Quindi, a ben vedere, l'oggetto della controversia non sta
nello stabilire se le due concorrenti, che tra l'altro non sono parti nel
presente giudizio, abbiano o meno i requisiti che la legge impone agli
esecutori di lavori pubblici, ma solo se, sotto il profilo procedurale, la
stazione appaltante avrebbe dovuto o meno escluderle alla gara.
A tal riguardo, occorre osservare come il comportamento della
commissione di gara sia vincolato al rispetto delle statuizioni contenute nel
bando di gara. Statuizioni che, ove lesive dell'interesse di singoli
concorrenti, debbono da questi essere ritualmente impugnate, autonomamente nel
caso in cui la lesione abbia il carattere dell'attualità, ovvero unitamente al
provvedimento conclusivo della procedura, nel caso in cui l'illegittimità della
clausola abbia determinato la mancata aggiudicazione dell'appalto.
Nel caso di specie, posto che le due concorrenti avevano
comunque adempiuto all'onere documentale indicato nel bando e quest'ultimo non
ha formato oggetto di un'apposita impugnativa, il primo giudice ha respinto il
ricorso.
L'appello, nella sostanza sostiene che il bando non aveva
alcuna necessità esplicitare il contenuto dell'attestazione SOA e che, comunque,
trattandosi di una semplice omissione, la norma regolamentare avrebbe dovuto
essere rispettata in base al principio di eterointegrazione.
L'assunto non convince, in quanto il bando di gara non si
limita affatto a richiedere genericamente la presentazione dell'attestazione
(SOA), ma indica altresì il contenuto del documento, costituito
dall'accertamento del "possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere". In questa ipotesi
particolare, quindi, l'omissione non può essere intesa come uno spazio bianco,
colmabile mediante un processo di etero integrazione, sempre che questo sia
configurabile nella materia dei pubblici appalti in presenza del principio che
vincola le amministrazioni all'applicazione delle regole contenute nel bando
" senza che residui in capo all'organo competente alcun margine di
discrezionalità nella loro interpretazione" (Consiglio di Stato, sezione
quinta, 20 maggio 2002, n. 2717). Ma la clausola del bando va intesa come una
prescrizione che circoscrive l'onere del candidato alla sola presentazione
dell'attestazione concernente il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere. Diversamente ragionando, infatti,
risulterebbe vulnerato principio del clare loqui , che impone alla stazione
appaltante di indicare con esattezza gli oneri procedurali a carico dei
concorrenti.
Per questi motivi il ricorso in appello deve essere respinto
Appare tuttavia equo compensare tra le parti le spese del
grado
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
quinta, respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese del grado.