ICI - AREE
FABBRICABILI - BASE IMPONIBILE
(Cass. - Sent. n.19515 del 19/12/03)
Ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, la Corte di
Cassazione, con la Sentenza n.19515 del 19 dicembre 2003, ribadisce che il
valore di riferimento per la determinazione della base imponibile delle aree
edificabili deve essere definito con riferimento al valore venale del bene,
tenuto conto dei criteri tassativamente indicati dalla legge.
La Suprema Corte, in relazione al caso di una società che
oppone ricorso contro un avviso d'accertamento relativo ad un'area ubicata in
zona inserita in un Piano di edilizia economica e popolare (P.e.e.p.), esclude
innanzitutto che, ai fini della base imponibile ICI possa farsi riferimento ad
un valore del bene diverso dal "valore venale in comune commercio"
così come previsto dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, non assumendo
alcun rilievo, come nel caso di specie, il prezzo d'acquisto dell'area, a suo tempo
fissato, in convenzione con l'Ente locale cedente, in un importo idoneo a
favorire l'acquisto da parte delle persone meno abbienti.
Si riafferma inoltre che i parametri a cui far riferimento
per la determinazione del valore dell'area fabbricabile sono fissati esclusivamente
dal medesimo art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, ed in particolare:
- zona territoriale di ubicazione;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno
necessari per la costruzione,
- prezzi medi rilevati sul mercato delle vendite di aree
aventi analoghe caratteristiche,
non rilevando in nessun caso parametri o caratteristiche (come nel caso di specie, la godibilità del costruendo immobile) non previste dalla richiamata norma.