I.N.P.S. –

AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI IN MOBILITA' CON CONTRATTO A TERMINE – PRECISAZIONI ISTITUTO

 

La Direzione Centrale Contributi dell'I.N.P.S., con messaggio n. 03558 dell'8 gennaio 1998, ha fornito ulteriori precisazioni in merito all'applicazione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti, con contratto a termine, dalle liste di mobilità.

L'art. 8, comma 2 della legge 23 luglio 1991 ha stabilito che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi. In tal caso, i contributi a carico del datore di lavoro, sono dovuti nella misura fissa stabilita per gli apprendisti. Qualora il contratto, nel corso del suo svolgimento, venga trasformato a tempo indeterminato, lo stesso beneficio spetta per ulteriori dodici mesi e, in aggiunta al beneficio della contribuzione fissa compete, ai sensi del comma 4 del citato art. 8, un contributo mensile, pari alla metà dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

L'I.N.P.S. con circolare 5 marzo 1997, n. 50 ha precisato che la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato deve avvenire nel corso del rapporto, e può decorrere anche dall'ultimo giorno del contratto a termine, in quanto formalmente il rapporto è ancora in essere. In tal caso, agli effettivi dell'agevolazione contributiva, la trasformazione del rapporto coinvolge l'intero periodo di paga a cui tale giorno inerisce, con la conseguenza che la riduzione contributiva può essere concessa per un massimo di ventitrè mesi.

Con il provvedimento da ultimo intervenuto, l'Istituto conferma, anche a seguito di un ulteriore approfondimento della questione con il Ministero del lavoro, che, poichè anche nel caso di rapporto a tempo determinato con durata di dodici mesi (la massima consentita) la trasformazione deve avvenire prima della scadenza, e la contribuzione a carico del datore di lavoro è fissata in misura pari alla contribuzione settimanale stabilita per gli apprendisti, si avrà necessariamente sovrapposizione fra l'ultima settimana del contratto a termine e la prima settimana del contratto a tempo indeterminato, con la conseguenza della impossibilità di fruizione del beneficio per 24 mesi.

Tuttavia, a parziale modifica del criterio precedentemente espresso - che limitava, come accennato, la riduzione contributiva ad un massimo di 23 mesi - l'I.N.P.S. precisa che è invece possibile godere del beneficio per un massimo di 51 settimane prima della trasformazione del contratto a termine e per 52 settimane dal momento della trasformazione a tempo indeterminato.

Tanto accade nell'ipotesi di contratto a termine della durata di 12 mesi, che nel corso dell'ultima settimana venga trasformato a tempo indeterminato.