I.N.P.S. –
AGEVOLAZIONI A
FAVORE DEI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO LAVORATORI IN MOBILITA' CON CONTRATTO
A TERMINE – PRECISAZIONI ISTITUTO
La Direzione Centrale Contributi dell'I.N.P.S., con messaggio n.
03558 dell'8 gennaio 1998, ha fornito ulteriori precisazioni in merito
all'applicazione delle agevolazioni contributive per i lavoratori assunti, con
contratto a termine, dalle liste di mobilità.
L'art. 8, comma 2 della legge 23 luglio 1991 ha stabilito che i
lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a tempo determinato
di durata non superiore a dodici mesi. In tal caso, i contributi a carico del
datore di lavoro, sono dovuti nella misura fissa stabilita per gli apprendisti.
Qualora il contratto, nel corso del suo svolgimento, venga trasformato a tempo
indeterminato, lo stesso beneficio spetta per ulteriori dodici mesi e, in
aggiunta al beneficio della contribuzione fissa compete, ai sensi del comma 4
del citato art. 8, un contributo mensile, pari alla metà dell'indennità di mobilità
che sarebbe spettata al lavoratore.
L'I.N.P.S. con circolare 5 marzo 1997, n. 50 ha precisato che la
trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato deve
avvenire nel corso del rapporto, e può decorrere anche dall'ultimo giorno del
contratto a termine, in quanto formalmente il rapporto è ancora in essere. In
tal caso, agli effettivi dell'agevolazione contributiva, la trasformazione del
rapporto coinvolge l'intero periodo di paga a cui tale giorno inerisce, con la
conseguenza che la riduzione contributiva può essere concessa per un massimo di
ventitrè mesi.
Con il provvedimento da ultimo intervenuto, l'Istituto conferma,
anche a seguito di un ulteriore approfondimento della questione con il
Ministero del lavoro, che, poichè anche nel caso di rapporto a tempo
determinato con durata di dodici mesi (la massima consentita) la trasformazione
deve avvenire prima della scadenza, e la contribuzione a carico del datore di
lavoro è fissata in misura pari alla contribuzione settimanale stabilita per
gli apprendisti, si avrà necessariamente sovrapposizione fra l'ultima settimana
del contratto a termine e la prima settimana del contratto a tempo
indeterminato, con la conseguenza della impossibilità di fruizione del
beneficio per 24 mesi.
Tuttavia, a parziale modifica del criterio precedentemente
espresso - che limitava, come accennato, la riduzione contributiva ad un
massimo di 23 mesi - l'I.N.P.S. precisa che è invece possibile godere del
beneficio per un massimo di 51 settimane prima della trasformazione del
contratto a termine e per 52 settimane dal momento della trasformazione a tempo
indeterminato.
Tanto accade nell'ipotesi di contratto a termine della durata di
12 mesi, che nel corso dell'ultima settimana venga trasformato a tempo indeterminato.