MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA - RESTITUZIONE DELL'IVA PAGATA IN ECCESSO -
CHIARIMENTI
(Ag. Entrate, Circ. 21/6/04, n. 28/E)
L'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni sulla
procedura che le imprese possono adottare per la restituzione della maggiore
IVA pagata per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli
edifici a prevalente destinazione abitativa privata fatturati dal 1° gennaio
2004 al 27 febbraio 2004.
Con la Circolare 21 giugno 2004, n. 28/E l'Agenzia ha
precisato che:
- l'art. 23-bis, comma 1, lett. c), del D.L. n. 355/03,
stabilisce la proroga per gli anni 2004 e 2005 delle agevolazioni tributarie in
materia di recupero del patrimonio edilizio relative alle prestazioni di cui
all'art. 7, comma 1, lett. b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate
dal 1° gennaio 2004;
- la norma da ultimo citata, introdotta nel D.L. n. 355/03
dalla legge di conversione n. 47/2004, pubblicata nella G. U. n. 48 del 27
febbraio 2004, fa espresso riferimento alle "prestazioni...fatturate dal
1° gennaio 2004", l'efficacia della stessa può estendersi, pertanto, anche
ai lavori per i quali le fatture siano state emesse nel periodo dal 1° gennaio
al 27 febbraio 2004;
- in relazione a tali operazioni, il soggetto realizzatore
dei lavori ha la facoltà (e non l'obbligo) di rettificare l'originaria
fatturazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633. In tale ipotesi, attraverso l'emissione di una nota di accredito,
l'impresa che ha eseguito i lavori può restituire al committente la somma
corrispondente alla differenza tra l'imposta originariamente pagata (20% del
corrispettivo esposto in fattura) e quella minore risultante dall'applicazione
dell'aliquota del 10 per cento;
- la procedura di cui al richiamato art. 26, comma 2, del
D.P.R. n. 633 del 1972, può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il
committente dei lavori non rivesta la qualifica di soggetto d'imposta (cioè non
soggetto imprenditore, ma committente privato). In merito non opera il limite
temporale di un anno dell'effettuazione dell'operazione, prevista dal terzo
comma del richiamato art. 26, in quanto nell'ipotesi in esame la rettifica
della fatturazione non si ricollega a variazioni negli elementi contrattuali nè
ad errori di fatturazione atteso che, al momento dell'emissione della fattura,
l'imposta è stata correttamente applicata nella misura del 20 per cento.
In sostanza, la corretta procedura appare la seguente:
- emissione, da parte dell'impresa, di una nota di accredito
con evidenziata l'imposta da restituire al committente;
- annotazione nel registro acquisti dell'importo così
accreditato, che viene utilizzato in rettifica della detrazione dell'imposta
erroneamente versata in più all'Erario.
Esempio:
Fattura emessa il 10 febbraio 2004 per lavori di manutenzione
ordinaria di un'abitazione, di cui all'art.3, comma 1, lett.a), D.P.R.
380/2001:
- Imponibile = 5.000 euro
- IVA 20% = 1.000 euro
- Totale = 6.000 euro
La variazione va effettuata ai sensi dell'art.26, comma 3,
D.P.R. 633/1972, con emissione di nota di accredito con evidenziata l'imposta
applicata in più:
- Imponibile = 0 euro
- IVA accreditata = 500 euro
- Totale = 500 euro