CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - 20 MAGGIO 2004 - CIRCOLARE ANCE
Di seguito si pubblica un ampio stralcio della circolare
dell’Ance a commento dell’accordo del 20 maggio2004 con il quale è stato
rinnovato il contratto collettivo nazionale di settore.
Si fa riserva di
successive circolari illustrative in materia.
(…)
Orario di lavoro - artt. 5, 6, 7, 16, 20 e 44 (Allegati I,
II, III, V, VI, XII)
Come noto, il decreto legislativo n. 66 dello scorso anno ha
profondamente modificato la normativa sull’orario di lavoro introducendo, in
particolare, il limite delle 48 ore settimanali, comprensive dello
straordinario, da calcolarsi quale media sul quadrimestre. Il decreto di che
trattasi ha comunque demandato alla contrattazione collettiva la possibilità di
integrare e/o modificare le previsioni normative, compresa quella relativa al
periodo di riferimento nell’ambito del quale effettuare la suddetta media.
Pertanto, assumono specifica rilevanza le modifiche all’art. 20 (allegato VI)
contenute negli ultimi 3 commi.
Al riguardo, è stabilito che per gli operai la media delle 48
ore settimanali, comprensive dello straordinario, debba essere computata
nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi (termine massimo demandato
dal citato decreto legislativo n. 66 alla potestà derogatoria della
contrattazione collettiva), rispetto ai quattro mesi previsti dalla legge.
Tale ampliamento del periodo massimo di riferimento consente
alle imprese, nei limiti stabiliti dalla legge, una maggiore flessibilità nella
gestione dell’orario di lavoro, in quanto è stato dilatato nella misura massima
consentita il periodo nell’ambito del quale registrare l’obbligatoria media
delle 48 ore massime settimanali di lavoro.
A seguito di ciò, poichè tale previsione entra in vigore il
1° maggio 2004, la prescritta comunicazione del superamento delle 48 ore con lavoro
straordinario di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 66 dovrà essere
effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del predetto periodo di
riferimento, e cioè entro il 30 maggio del prossimo anno.
Si ricorda che tale comunicazione è dovuta per le unità
produttive con più di 10 dipendenti e che, con tale allegato, ai soli fini dei
citati adempimenti per lo straordinario, è stata anche individuata nel cantiere
l’unità produttiva utile per conteggiare il suddetto numero di dipendenti.
Con l’art. 20, comma 8, è stato inoltre disposto l’aumento di
un punto percentuale delle maggiorazioni previste per le fattispecie di cui ai
punti 5) e 8), rispettivamente lavoro diurno compreso in turni regolari
avvicendati e lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono
lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di
notte.
Si sottolinea che con l’art. 44 (allegato XII), ultimo comma
della lettera A), la previsione circa l’effettuazione della media delle 48 ore
su base annua è stata estesa anche agli impiegati di cantiere.
Per gli altri impiegati la media delle 48 ore continuerà a
calcolarsi nell’arco del quadrimestre, con conseguente comunicazione dello
straordinario, laddove dovuta, entro trenta giorni dallo scadere del periodo di
riferimento di quattro mesi.
Si segnala che in sede di stesura del contratto sarà
eliminato il riferimento alla festività soppressa del 2 giugno, analogamente a
quanto disposto nell’art. 5 (allegato I).
È stato mantenuto in tale ultimo articolo il limite
giornaliero delle 10 ore che comporta, pertanto, un limite massimo di orario di
lavoro settimanale di 50 o 60 ore, a seconda che sia distribuito su cinque o
sei giorni.
Con l’art. 6 (allegato II) la normativa contrattuale in
materia di orario di lavoro degli addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia è stata ricondotta nell’ambito del noto limite massimo medio
settimanale, vigente anche per detti lavoratori, delle 48 ore, specificando che
anche in tale ipotesi la media, riferita esclusivamente all’orario ordinario di
lavoro, è annuale.
Pertanto, in sede di stesura si provvederà ad effettuare le
necessarie modifiche alle norme del C.c.n.l. che ancora fanno riferimento ai
precedenti orari contrattuali.
In base all’art. 7 (allegato III), previa verifica con le
rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti
Organizzazioni territoriali dei lavoratori, il riposo settimanale cumulativo
può essere effettuato, oltre che nelle lavorazioni a turno organizzate su sette
giorni continuativi, ipotesi già prevista nel precedente contratto, anche per
particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere. Resta
inteso che i giorni di lavoro continuativi non potranno comunque essere,
comprensivi della domenica, superiori a quattordici.
La modifica contenuta nell’art. 16 (allegato V) è finalizzata
a specificare che la particolare disciplina del contratto collettivo nazionale
di settore relativa all’accantonamento del trattamento economico spettante per
le ferie in Cassa Edile non è incompatibile con le disposizioni di cui al
citato decreto legislativo n. 66, in quanto non si configura in tale ipotesi
un’indennità sostitutiva di ferie ma solo un diverso assolvimento del
trattamento economico delle ferie, svincolato dal momento della fruizione delle
stesse.
A tal proposito, si segnala che quanto contenuto nel comma 8
dell’art. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 in
materia di indennità sostitutiva di ferie per gli impiegati può trovare
applicazione, esclusivamente per la settimana aggiuntiva, solo nell’ipotesi di
impiegati che abbiano maturato un’anzianità di servizio entro il 31 dicembre
1978 presso la stessa impresa di 14 anni, ai quali è riconosciuto appunto il
diritto ad una quinta settimana di ferie.
Per gli altri impiegati, che pertanto possono usufruire di
sole quattro settimane di ferie, la prevista indennità sostitutiva non è
ammessa in quanto incompatibile con i principi di cui all’art. 10 del decreto
legislativo n. 66, che prevedono l’obbligatorietà della fruizione di quattro
settimane di ferie l’anno e la corresponsione di detta indennità solo in caso
di risoluzione del rapporto di lavoro.
Elemento economico territoriale - art. 12 (Allegato IV)
Per quanto concerne la contrattazione collettiva integrativa
territoriale, sono state stabilite le relative cadenze: le parti territoriali
potranno concordare i nuovi importi dell’elemento economico territoriali (EET)
con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006.
Il tetto massimo dell’EET entro il quale a livello locale può
essere effettuata la negoziazione verrà stabilito, come di consueto, a livello
nazionale entro il 30 giugno 2005.
(…)
Trattamento in caso di malattia - art. 27 (Allegato VIII)
È stato modificato il primo comma dell’art. 27 relativo al
trattamento di malattia degli operai.
Solo per gli operai con una anzianità aziendale superiore a
tre anni e mezzo consecutivi il diritto alla conservazione del posto è stato
elevato da nove a dodici mesi.
Per gli operai con l’anzianità sopra indicata è stato
aumentato, nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, il
periodo massimo di conservazione del posto, che pertanto è pari a 12 mesi
complessivi nell’arco di 24 mesi consecutivi.
Per le anzianità aziendali inferiori a tre anni e mezzo
restano confermati i periodi massimi di conservazione del posto previsti dal
C.c.n.l. precedente.
(…)
Congedo matrimoniale - art. 29 (Allegato IX)
L’allegato IX introduce l’equiparazione degli operai agli
impiegati per quanto concerne il periodo di congedo in occasione del
matrimonio.
All’operaio non in prova, a prescindere dall’anzianità di
servizio, viene quindi concesso un periodo di congedo della durata di quindici
giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al
punto 3) dell’articolo 25 per un totale di 104 ore.
Si tenga presente che, per l’individuazione di tale numero di
ore, si è tenuto conto che nel periodo considerato non vi è obbligo di
accantonamento alla Cassa Edile.
Aspettativa - art. 40 (Allegato XI)
L’allegato XI prevede un comma aggiuntivo all’art. 40 del
C.c.n.l. 29 gennaio 2000 relativo al tema dell’aspettativa, volto a
contemperare le necessità organizzative dell’impresa con l’eventuale esigenza
dei lavoratori, soprattutto immigrati, di allontanarsi dal territorio
nazionale.
Infatti, nel caso in cui l’operaio necessiti, per motivi
personali, di uscire e rientrare dall’Italia, il periodo di aspettativa può
essere concesso in misura frazionata con una durata minima per ciascun periodo
di due settimane.
Il viaggio di andata e ritorno del lavoratore deve comunque
essere documentato.
Compatibilmente con l’attività dell’impresa, il nuovo
articolato prevede inoltre la possibilità di cumulare tale periodo di
aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
Quadri - art. 77 (Allegato XIII)
Con decorrenza 1° maggio 2004 è stata elevata a 70 euro
mensili la specifica indennità di funzione prevista per i quadri.
Si precisa che la previsione contrattuale relativa
all’assorbimento del supermi-nimo riguarda l’ipotesi di passaggio alla
categoria dei quadri dopo la predetta data del 1° maggio.
Occupazione femminile e tutela della maternità - art. 82
(Allegato XIV)
Ad integrazione di quanto sinora previsto, l’allegato XIV
stabilisce che per il periodo di congedo obbligatorio per maternità di cui
all’art. 22 del d.lgs. n. 151/2001, la relativa indennità è riconosciuta nella
misura del 100% della retribuzione. Al datore di lavoro è demandato di
integrare con il 20% della retribuzione la percentuale dell’80% fissata ope
legis ed erogata dall’Inps.
È evidente che la previsione si applica anche nelle ipotesi
di cui all’art. 28 del richiamato decreto legislativo.
I periodi di congedo parentale per astensione facoltativa
previsti dal citato decreto legislativo all’art.32, fruibili da entrambi i
genitori, sono computati ai fini del diritto alla prestazione dell’Ape
ordinaria disciplinata dall’Allegato C) del C.c.n.l..
Per quanto attiene gli eventi di maternità verificatesi in
data antecedente al 1° maggio 2004 valgono le disposizioni del C.c.n.l. 29
gennaio 2000. (…)
Disciplina dell’apprendistato - art 93 (Allegato XVII)
La nuova disciplina dell’apprendistato entra in vigore
all’atto dell’emanazione delle regolamentazioni regionali e nazionali, che
devono disciplinare gli aspetti più propriamente formativi di questo contratto
di lavoro a contenuto fortemente formativo.
Come noto, la riforma del mercato del lavoro ha completamente
rinnovato l’istituto dell’apprendistato e lo ha riqualificato strumento di
integrazione di attività formativa e lavorativa, valevole non solo ai fini del
riconoscimento di una qualifica, ma anche per l’assolvimento del diritto dovere
di istruzione e per l’alta formazione.
Sono state pertanto evidenziate le tre tipologie di contratto
di apprendistato, diritto-dovere di istruzione e formazione,
professionalizzante e alta formazione, mentre si è provveduto a disciplinare,
in particolare dal punto di vista dell’inquadramento e del relativo trattamento
econo-mico,l’apprendistato professionalizzante, di maggiore interesse per le
imprese.
L’inquadramento economico dei lavoratori in apprendistato
professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria
per la quale è finalizzato il relativo contratto.
Nel caso di primo inserimento lavorativo nel settore
l’inquadramento dell’apprendista ed il relativo trattamento economico è
inferiore di due livelli rispetto a quello dell’inquadramento finale.
La formazione è realizzata di norma presso le scuole edili
con una durata di 120 ore annue per l’apprendistato professio-nalizzante e 240
per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione. Essa
dovrà essere registrata sul libretto individuale dei crediti formativi.
La formazione si può svolgere anche all’interno dell’azienda
se questa è in possesso di locali idonei allo svolgimento dell’attività secondo
i criteri che saranno stabiliti a livello ministeriale. Indispensabile è la
presenza di un tutor aziendale.
La formazione dovrà essere conforme ai profili professionali
e agli standard minimi che saranno definiti a livello regionale per
l’apprendistato professionalizzante, e a livello nazionale per il
diritto-dovere di istruzione.
Le parti si sono riservate di adeguare l’attuale sistema di
certificazione dei crediti acquisiti a quello predisposto in base alla vigente
normativa sulla materia. (…)
Nelle more dell’entrata in vigore degli ulteriori
provvedimenti necessari per l’attuazione delle nuove forme di apprendistato,
continua ad essere operante la normativa di legge e contrattuale
sull’apprendistato ai sensi della previgente disciplina.
In previsione della prossima entrata in vigore delle nuove
forme di apprendistato e del loro trattamento economico emerge la necessità di
un’armonizzazione con gli attuali livelli retributivi degli apprendisti.
Si fa riserva pertanto di ulteriori istruzioni, alla luce
degli approfondimenti che verranno effettuati in merito.
Contratto a termine - art. 94 (Allegato XXXVIII) e
Somministrazione di manodopera - art. 95 (Allegato XXXIX)
Con l’allegato XVIII le parti hanno recepito le previsioni
contenute nel decreto legislativo n. 368/01 che, come noto, contiene la nuova
disciplina sul contratto a tempo determinato.
In particolare, nei primi due commi del predetto allegato, le
parti hanno richiamato sia le ragioni a fronte delle quali è consentito
stipulare un contratto a tempo determinato sia le ipotesi in cui invece il
ricorso a tale contratto è vietato.
Inoltre, poiché l’art. 9, comma 2, del citato decreto prevede
che i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano un sistema di
informazione in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato, la nuova
norma contrattuale, entrata in vigore il 1° maggio 2004, nel recepire tale
previsione di legge, ha disposto che le suddette informazioni vengano rese
nell’ambito del sistema di concertazione e informazione del vigente c.c.n.l..
Le parti hanno poi previsto che la stipula dei contratti a
tempo determinato, cumulativamente con quelli di sommini-strazione a tempo
determinato, non può superare la percentuale media annua del 25% dei contratti
a tempo indeterminato.
La suddetta percentuale, che risulta più ampia rispetto alla
precedente normativa contrattuale, non si applica, in base alla previsione di
cui all’art. 10, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo, alle ipotesi ivi
previste, tra le quali si segnalano i contratti di durata non superiore ai
sette mesi, compresa l’eventuale proroga.
Tale esenzione non opera per quei contratti stipulati con la
suddetta durata per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche
a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a tempo determinato
avente le stesse caratteristiche e scaduto da meno di 6 mesi.
Con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato, la normativa contrattuale per gli operai introdotta dall’allegato
XIX non si discosta sostanzialmente da quella in materia di lavoro temporaneo
disciplinata dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Risulta infatti confermata la particolare disciplina
contrattuale, emanata in forza dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/97 e le
cui clausole contrattuali sono state fatte salve dal legislatore nell’ambito
del decreto legislativo n. 276/03, in base alla quale agli operai inviati in
sommini-strazione presso le imprese edili va applicata integralmente la
contrattazione collettiva di settore, ivi compresi gli adem-pimenti nei
confronti degli enti paritetici.
Per la suddetta categoria, l’articolato contrattuale prevede
espressamente le ipotesi consentite di ricorso alla sommini-strazione a tempo
determinato nonchè il limite quantitativo che, come detto, è cumulativo con i
contratti a termine. Sono escluse comunque dal predetto limite le ipotesi di
cui ai numeri 5 e 6 (sostituzione di lavoratori assenti e punte di intensa
attività).
Per quanto concerne gli impiegati, invece, si applica la
disciplina della sommini-strazione prevista per la generalità degli altri
settori. Per tale categoria, la sommini-strazione a tempo determinato è quindi
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo. Dal limite quantitativo complessivo del 25% sono escluse le
fattispecie richiamate dall’art. 10, commi 7 e 8, del citato decreto
legislativo n. 368.
Restano ferme, per entrambe le categorie, le ipotesi di legge
di ricorso alla sommini-strazione a tempo indeterminato.
Con l’articolato è stata determinata l’abrogazione dell’art.
14 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 concernente, come noto, il divieto di
cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.
Tale abrogazione, riconducibile alla riforma in materia
operata dalla legge Biagi, comporta che le suddette fattispecie siano oggi
ammesse nell’ambito delle ipotesi legittime contenute nella stessa legge di
riforma del mercato del lavoro.
Contratti di inserimento - (Allegato XX)
I contratti di inserimento rappresentano la nuova modalità di
assunzione introdotta dalla riforma del mercato del lavoro e si caratterizzano
per la presenza di un progetto individuale, definito con il consenso del
lavoratore, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
L’inquadramento del lavoratore è inferiore di due livelli
rispetto al livello per il quale è preordinato il progetto, e di un livello
inferiore per il reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il
contesto organizzativo aziendale.
La durata del contratto di inserimento è quella della legge
ovvero non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.
Le parti hanno previsto la possibilità di ridurre a 12 mesi
la durata del contratto di inserimento nel caso di reinserimento di soggetti
con professionalità coerenti con il contesto aziendale.
Anche nel contratto di inserimento, come per quello di
apprendistato, le Scuole Edili svolgono un ruolo determinante poiché spetta a tali
organismi la realizzazione della formazione teorica stabilita in 16 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata
dal datore di lavoro, o da un suo delegato, sul libretto individuale di
formazione predisposto dal Formedil.
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il
lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta
giorni.
Nei casi di trasformazione del contratto di
inserimento-reinserimento in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il
periodo di inserimento-reinserimento verrà computato nell’anzianità di
servizio, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e
della progressione automatica di carriera.
Tutela della dignità personale dei lavoratori - (Allegato
XXI)
Con l’allegato XXI le parti hanno convenuto di introdurre nel
testo contrattuale disposizioni volte a prevenire atteggiamenti discriminatori
nei confronti dei lavoratori nel corso dello svolgimento della prestazione
lavorativa.
A tal proposito, il verbale di accordo prescrive che sul
luogo di lavoro debba essere assicurato il rispetto della dignità della persona
in ogni suo aspetto. È precluso qualsiasi comportamento improprio che possa
arrecare offesa o disagio alla personalità e all’integrità psicofisica del
lavoratore.
In particolare, nell’ipotesi in cui si verifichino molestie
sessuali nell’ambito lavorativo, la RSU ovvero le Organizzazioni sindacali
assieme alla Direzione aziendale provvederanno a ripristinare le normali
condizioni di lavoro garantendo la massima riservatezza alle persone
interessate.
Classificazione - (Allegato XXII)
Le parti sociali hanno stabilito di istituire una Commissione
paritetica con il compito di rivedere il sistema di classificazione dei
lavoratori, che dovrà terminare i lavori entro il 31 dicembre 2004.
La Commissione dovrà analizzare e rielaborare l’attuale
sistema di classificazione, modificando, se del caso, le competenze delle
figure tradizionali, o introducendo nuove figure alla luce delle trasformazioni
del settore e dell’organizzazione del lavoro, oltre a rivedere i periodi di
preavviso.
Le parti hanno concordato di inserire nell’ambito degli
operai di 4° livello la figura dell’ ‘’operaio con conoscenze ed esperienze
pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di
interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della
carpenteria, eseguire con continuità ed ampia autonomia lavorazioni di elevata
specializzazione sia di muratura che di carpenteria”.
Inoltre la Commissione paritetica dovrà definire entro il 30
settembre 2004 le declaratorie relative a talune figure professionali
specialistiche nell’ambito del restauro e del recupero archeologico, oltre a
quelle specialistiche del settore del calcestruzzo.
Entro la medesima data la Commissione definirà anche le
declaratorie della figura del rocciatore.
Istituzione della borsa lavoro dell’industria delle
costruzioni - (Allegato XXIII)
Nell’ambito delle funzioni demandate alle Scuole Edili,
ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’istituzione della Borsa del
lavoro dell’industria delle costruzioni (allegato 23).
Nell’ottica di una collaborazione tra pubblico e privato, per
facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro e rendere più efficiente
l’incontro tra domanda e offerta a livello locale, le parti hanno ritenuto di
costituire presso la scuola edile uno sportello informativo al servizio delle
imprese e dei lavoratori in convenzione con i centri per l’impiego.
Entro il 31 dicembre del 2004 le parti dovranno pertanto
stabilire i compiti integrativi delle scuole edili in merito alla promozione e
circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori sulle opportunità
lavorative e le offerte formative nel settore; all’assistenza alle imprese
nell’analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali; alla predisposizione
delle misure atte alla certificazione dei crediti formativi.
Il servizio informativo sarà direttamente accessibile dalle
imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile e dai
lavoratori in cerca di una occupazione.
Infortunio o malattia professionale - Trattamento economico
per il periodo di carenza Inail - (Allegato XXIV)
Il testo dell’accordo dispone che, a decorrere dal 1° ottobre
2004, è introdotta, nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale,
una prestazione collaterale a carico della Cassa Edile, integrativa di quanto
dovuto per legge dal datore di lavoro per i 3 giorni di carenza.
Tale prestazione dovrà consentire al lavoratore infortunato
di raggiungere per tali giornate il 100% della retribuzione complessiva
giornaliera di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.c.n.l. (cioè paga base di
fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità
territoriale di settore).
Si ricorda che attualmente la legge prevede che il datore di
lavoro retribuisca al 100% il giorno in cui si verifica l’infortunio (o insorge
la patologia della malattia professionale) e al 60% i successivi 3 giorni,
detti di carenza.
Le parti sociali nazionali si sono riservate di definire le
modalità operative di tale disposizione entro il 30 luglio 2004.
Concertazione per le grandi opere - (Allegato XXV)
Con tale norma è stata prevista per alcune categorie di opere
pubbliche una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le
Associazioni nazionali firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro,
quelle territoriali interessate, nonché le imprese aggiudicatarie dell’appalto.
I requisiti dell’opera pubblica necessari per avviare detta
concertazione sono i seguenti:
- la durata dell’esecuzione dei lavori edili deve essere di
diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o
superiore a trenta mesi consecutivi, come stabilito dall’art. 6, comma 2, della
legge n. 236/93;
- l’importo di aggiudicazione deve essere pari o superiore a
100 milioni di euro;
- l’opera deve incidere su più province.
La suddetta concertazione vale anche per quelle opere
pubbliche che, individuate dalla c.d. ‘’legge obiettivo” (legge n. 443/2001), a
norma dell’art. 16 del decreto legislativo n. 190 del 2002 possono essere
affidate al contraente generale in quanto di importo superiore a 250 milioni di
euro.
La concertazione riguarda le materie elencate nella norma
contrattuale di che trattasi.
L’eventuale accordo raggiunto impegna solo le parti
firmatarie e sostituisce, per dette materie, la contrattazione territoriale
integrativa stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Certificazione di regolarità contributiva (Allegato XXVI)
Con l’allegato XXVI le parti hanno inteso regolamentare tutti
i passaggi relativi alla certificazione di regolarità contributiva delle
imprese a cui le Casse Edili debbono attenersi.
Le Casse Edili non possono in alcun modo modificare l’iter
procedurale previsto e le medesime dovranno strettamente attenersi per il
rilascio del documento con cui si dichiara la regolarità dell’impresa alle
regole che le parti nazionali hanno concordato. In sintesi:
1. la Cassa Edile competente è quella ove ha sede l’impresa
per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di
pertinenza della Cassa stessa;
2. la Cassa Edile può rilasciare il certificato solo dopo la
verifica della regolarità dell’impresa nel proprio territorio e della verifica
della regolarità presso tutti gli altri territori per il tramite della CNCE.
Per questo ultimo passaggio sarà istituito presso la Commissione stessa, e
tenuto mensilmente aggiornato a cura di ogni singola Cassa Edile, un elenco
delle imprese non in regola. La CNCE è tenuta a rispondere entro 15 giorni
dalla data della richiesta;
3. il criterio per definire una impresa in regola è il
seguente:
- versamento dei contributi e degli accantonamenti fino
all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento;
- in alternativa, versamento dei contributi e degli
accantonamenti in riferimento al periodo per il quale è effettuata la richiesta
di certificazione;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ogni
singolo operaio, di un numero di ore, sia lavorate che non lavorate - in questo
caso indicando le causali di assenza - non inferiore a quello contrattuale.
Per quanto attiene la certificazione di regolarità
contributiva in occasione dello stato avanzamento lavori (SAL) o dello stato
finale per l’esecuzione di un’opera pubblica, la Cassa Edile competente al
rilascio della certificazione è quella del luogo ove si svolgono i lavori, con
riguardo esclusivamente al cantiere interessato.
Si richiama in proposito l’attenzione sul fatto che l’impresa
deve inserire nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi con
la specifica indicazione per ciascun operaio del cantiere presso cui è
occupato. Ciò permetterà di determinare l’imponibile Cassa Edile per il singolo
cantiere.
La responsabilità dell’istruttoria per il rilascio del
documento è in capo al Direttore della Cassa che è tenuto a sottoscriverla e a
metterla a disposizione dell’Ufficio di Presidenza. La firma sulla
certifi-cazione è, ovviamente, del Presidente quale legale rappresentante.
La Cassa Edile, ove siano riscontrate le condizioni
precedentemente indicate, è tenuta ad emettere la certificazione di regolarità
entro 30 giorni della richiesta.
Le Casse Edili abilitate al rilascio della certificazione
sono esclusivamente quelle di cui al Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998 ed al
verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 9 settembre
1999.
Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle
Casse Edili - (Allegato XXVII)
L’obiettivo comune delle parti sociali è quello di contribuire,
attraverso una maggiore trasparenza, alla lotta al lavoro sommerso. Per
favorire il raggiungimento di tale obiettivo è stata quindi istituita, in via
sperimentale, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera
denunciata rispetto al valore dell’opera, che deve essere misurata secondo
parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa
principale e dalle imprese subappaltatrici.
A livello nazionale, entro la fine dell’anno in corso, le
parti determineranno:
a) i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti
per categorie di lavori;
b) l’individuazione della quota dei lavori su cui commisurare
i parametri;
c) il regime di solidarietà tra impresa principale e le
imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino
inferiori al parametro di congruità predefinito;
d) gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da
parte delle Casse Edili la verifica di congruità;
e) la procedura per l’eventuale contenzioso;
f) i termini di verifica della sperimentazione.
Ciò permetterà di attivare la prima fase sperimentale che
terminerà al 30 aprile 2005.
A tale data le parti decideranno sulla disciplina della
congruità a carattere definitivo.
È da ricordare che nella stessa sede sarà altresì decisa
l’armonizzazione della normativa sulla disciplina dell’impiego di manodopera
negli appalti e subappalti di cui all’art. 15 del C.c.n.l. con la nuova
disciplina sulla congruità.
Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile - (Allegato
XXVIII)
Con decorrenza dal 1° ottobre 2005, l’accordo prevede
l’estensione del “meccanismo premiale”, previsto dall’art. 29 della legge 8
agosto 1995 n. 341 e successive modifiche, alle contribuzioni che l’impresa
versa alla Cassa Edile.
Le predette contribuzioni, pertanto, saranno commisurate
all’orario normale ordinario di lavoro, intendendo per tale quello dichiarato
alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del C.c.n.l., facendo
salve le esimenti di cui al sopra citato art. 29 e successive integrazioni.
Allo scopo di disciplinare con puntualità le specifiche
modalità’ attuative dell’adempimento di cui sopra, le parti firmatarie del
C.c.n.l. approveranno, entro il 30 giugno 2005, un Regolamento di attuazione,
che dovrà anche individuare le contribuzioni su cui applicare la premialità.
Tale Regolamento dovrà anche disciplinare le regole, le
modalità e le procedure di dettaglio secondo i principi qui di seguito
elencati:
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione
individuale di ciascun lavoratore;
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno
beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo
da parte della Cassa Edile;
c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione,
medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo,
dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo
dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia
mensile alla Cassa Edile;
e) nell’ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l’impresa
beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato
lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde la riduzione
contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata
accertata l’irregolarità e per i 6 mesi successivi.
L’accordo prevede, inoltre, che le parti firmatarie
annualmente procederanno al monitoraggio dell’andamento tra la ‘’norma
premiale”, come sopra disciplinata, ed il perseguimento della sua finalità,
che, come noto, è quella di incentivare la regolarità contributiva.
(…)
Protocollo sugli organismi bilaterali - (Allegato XXXI)(…)
4. La gestione del Durc da parte delle Casse Edili
Per ciò che riguarda il Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC), l’intento delle parti è di dare ovviamente seguito alla
Convenzione sottoscritta tra le parti sociali, INPS e INAIL, lo scorso 16
dicembre, la cui gestione deve essere uniforme sul territorio.
Mentre sulle problematiche connesse all’operatività del DURC
si rinvia ad una specifica nota che sarà diramata successivamente alle
decisioni che saranno assunte dal Comitato Tecnico di cui all’art. 7 della
Convenzione sottoscritta il 15 aprile 2004, si sottolinea che:
- al rilascio del DURC sono abilitate esclusivamente le Casse
Edili di cui al Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998 ed al verbale di intesa
sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 9 settembre 1999, il quale
ultimo individua le Casse per cui vige il principio della reciprocità;
- le Casse Edili saranno impegnate a segnalare mensilmente
alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo la procedura
informatica che sarà stabilita dalle parti sociali;
- il DURC sarà rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo
che la stessa avrà ricevuto per via informatica il nulla osta dalla CNCE;
- la Cassa Edile provvederà ad archiviare copia del DURC
rilasciato unitamente al nulla osta della CNCE per eventuali successivi
controlli. (…)
Decorrenza e Durata - (Allegato XXXVI)
Il nuovo contratto si applica dal 1° maggio 2004 ai rapporti
di lavoro in corso al 20 maggio 2004 o instaurati successivamente.
La parte economica andrà in vigore fino al 31 dicembre 2005, mentre quella normativa fino al 31 dicembre 2007.