CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - 20 MAGGIO 2004 - CIRCOLARE ANCE

 

Di seguito si pubblica un ampio stralcio della circolare dell’Ance a commento dell’accordo del 20 maggio2004 con il quale è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di settore.

Si  fa riserva di successive circolari illustrative in materia.

(…)

Orario di lavoro - artt. 5, 6, 7, 16, 20 e 44 (Allegati I, II, III, V, VI, XII)

Come noto, il decreto legislativo n. 66 dello scorso anno ha profondamente modificato la normativa sull’orario di lavoro introducendo, in particolare, il limite delle 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, da calcolarsi quale media sul quadrimestre. Il decreto di che trattasi ha comunque demandato alla contrattazione collettiva la possibilità di integrare e/o modificare le previsioni normative, compresa quella relativa al periodo di riferimento nell’ambito del quale effettuare la suddetta media. Pertanto, assumono specifica rilevanza le modifiche all’art. 20 (allegato VI) contenute negli ultimi 3 commi.

Al riguardo, è stabilito che per gli operai la media delle 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, debba essere computata nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi (termine massimo demandato dal citato decreto legislativo n. 66 alla potestà derogatoria della contrattazione collettiva), rispetto ai quattro mesi previsti dalla legge.

Tale ampliamento del periodo massimo di riferimento consente alle imprese, nei limiti stabiliti dalla legge, una maggiore flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro, in quanto è stato dilatato nella misura massima consentita il periodo nell’ambito del quale registrare l’obbligatoria media delle 48 ore massime settimanali di lavoro.

A seguito di ciò, poichè tale previsione entra in vigore il 1° maggio 2004, la prescritta comunicazione del superamento delle 48 ore con lavoro straordinario di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 66 dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del predetto periodo di riferimento, e cioè entro il 30 maggio del prossimo anno.

Si ricorda che tale comunicazione è dovuta per le unità produttive con più di 10 dipendenti e che, con tale allegato, ai soli fini dei citati adempimenti per lo straordinario, è stata anche individuata nel cantiere l’unità produttiva utile per conteggiare il suddetto numero di dipendenti.

Con l’art. 20, comma 8, è stato inoltre disposto l’aumento di un punto percentuale delle maggiorazioni previste per le fattispecie di cui ai punti 5) e 8), rispettivamente lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati e lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte.

Si sottolinea che con l’art. 44 (allegato XII), ultimo comma della lettera A), la previsione circa l’effettuazione della media delle 48 ore su base annua è stata estesa anche agli impiegati di cantiere.

Per gli altri impiegati la media delle 48 ore continuerà a calcolarsi nell’arco del quadrimestre, con conseguente comunicazione dello straordinario, laddove dovuta, entro trenta giorni dallo scadere del periodo di riferimento di quattro mesi.

Si segnala che in sede di stesura del contratto sarà eliminato il riferimento alla festività soppressa del 2 giugno, analogamente a quanto disposto nell’art. 5 (allegato I).

È stato mantenuto in tale ultimo articolo il limite giornaliero delle 10 ore che comporta, pertanto, un limite massimo di orario di lavoro settimanale di 50 o 60 ore, a seconda che sia distribuito su cinque o sei giorni.

Con l’art. 6 (allegato II) la normativa contrattuale in materia di orario di lavoro degli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è stata ricondotta nell’ambito del noto limite massimo medio settimanale, vigente anche per detti lavoratori, delle 48 ore, specificando che anche in tale ipotesi la media, riferita esclusivamente all’orario ordinario di lavoro, è annuale.

Pertanto, in sede di stesura si provvederà ad effettuare le necessarie modifiche alle norme del C.c.n.l. che ancora fanno riferimento ai precedenti orari contrattuali.

In base all’art. 7 (allegato III), previa verifica con le rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori, il riposo settimanale cumulativo può essere effettuato, oltre che nelle lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi, ipotesi già prevista nel precedente contratto, anche per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere. Resta inteso che i giorni di lavoro continuativi non potranno comunque essere, comprensivi della domenica, superiori a quattordici.

La modifica contenuta nell’art. 16 (allegato V) è finalizzata a specificare che la particolare disciplina del contratto collettivo nazionale di settore relativa all’accantonamento del trattamento economico spettante per le ferie in Cassa Edile non è incompatibile con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 66, in quanto non si configura in tale ipotesi un’indennità sostitutiva di ferie ma solo un diverso assolvimento del trattamento economico delle ferie, svincolato dal momento della fruizione delle stesse.

A tal proposito, si segnala che quanto contenuto nel comma 8 dell’art. 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro 29 gennaio 2000 in materia di indennità sostitutiva di ferie per gli impiegati può trovare applicazione, esclusivamente per la settimana aggiuntiva, solo nell’ipotesi di impiegati che abbiano maturato un’anzianità di servizio entro il 31 dicembre 1978 presso la stessa impresa di 14 anni, ai quali è riconosciuto appunto il diritto ad una quinta settimana di ferie.

Per gli altri impiegati, che pertanto possono usufruire di sole quattro settimane di ferie, la prevista indennità sostitutiva non è ammessa in quanto incompatibile con i principi di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 66, che prevedono l’obbligatorietà della fruizione di quattro settimane di ferie l’anno e la corresponsione di detta indennità solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Elemento economico territoriale - art. 12 (Allegato IV)

Per quanto concerne la contrattazione collettiva integrativa territoriale, sono state stabilite le relative cadenze: le parti territoriali potranno concordare i nuovi importi dell’elemento economico territoriali (EET) con una decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2006.

Il tetto massimo dell’EET entro il quale a livello locale può essere effettuata la negoziazione verrà stabilito, come di consueto, a livello nazionale entro il 30 giugno 2005.

(…)

Trattamento in caso di malattia - art. 27 (Allegato VIII)

È stato modificato il primo comma dell’art. 27 relativo al trattamento di malattia degli operai.

Solo per gli operai con una anzianità aziendale superiore a tre anni e mezzo consecutivi il diritto alla conservazione del posto è stato elevato da nove a dodici mesi.

Per gli operai con l’anzianità sopra indicata è stato aumentato, nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, il periodo massimo di conservazione del posto, che pertanto è pari a 12 mesi complessivi nell’arco di 24 mesi consecutivi.

Per le anzianità aziendali inferiori a tre anni e mezzo restano confermati i periodi massimi di conservazione del posto previsti dal C.c.n.l. precedente.

(…)

Congedo matrimoniale - art. 29 (Allegato IX)

L’allegato IX introduce l’equiparazione degli operai agli impiegati per quanto concerne il periodo di congedo in occasione del matrimonio.

All’operaio non in prova, a prescindere dall’anzianità di servizio, viene quindi concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell’articolo 25 per un totale di 104 ore.

Si tenga presente che, per l’individuazione di tale numero di ore, si è tenuto conto che nel periodo considerato non vi è obbligo di accantonamento alla Cassa Edile.

Aspettativa - art. 40 (Allegato XI)

L’allegato XI prevede un comma aggiuntivo all’art. 40 del C.c.n.l. 29 gennaio 2000 relativo al tema dell’aspettativa, volto a contemperare le necessità organizzative dell’impresa con l’eventuale esigenza dei lavoratori, soprattutto immigrati, di allontanarsi dal territorio nazionale.

Infatti, nel caso in cui l’operaio necessiti, per motivi personali, di uscire e rientrare dall’Italia, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con una durata minima per ciascun periodo di due settimane.

Il viaggio di andata e ritorno del lavoratore deve comunque essere documentato.

Compatibilmente con l’attività dell’impresa, il nuovo articolato prevede inoltre la possibilità di cumulare tale periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

Quadri - art. 77 (Allegato XIII)

Con decorrenza 1° maggio 2004 è stata elevata a 70 euro mensili la specifica indennità di funzione prevista per i quadri.

Si precisa che la previsione contrattuale relativa all’assorbimento del supermi-nimo riguarda l’ipotesi di passaggio alla categoria dei quadri dopo la predetta data del 1° maggio.

Occupazione femminile e tutela della maternità - art. 82 (Allegato XIV)

Ad integrazione di quanto sinora previsto, l’allegato XIV stabilisce che per il periodo di congedo obbligatorio per maternità di cui all’art. 22 del d.lgs. n. 151/2001, la relativa indennità è riconosciuta nella misura del 100% della retribuzione. Al datore di lavoro è demandato di integrare con il 20% della retribuzione la percentuale dell’80% fissata ope legis ed erogata dall’Inps.

È evidente che la previsione si applica anche nelle ipotesi di cui all’art. 28 del richiamato decreto legislativo.

I periodi di congedo parentale per astensione facoltativa previsti dal citato decreto legislativo all’art.32, fruibili da entrambi i genitori, sono computati ai fini del diritto alla prestazione dell’Ape ordinaria disciplinata dall’Allegato C) del C.c.n.l..

Per quanto attiene gli eventi di maternità verificatesi in data antecedente al 1° maggio 2004 valgono le disposizioni del C.c.n.l. 29 gennaio 2000. (…)

Disciplina dell’apprendistato - art 93 (Allegato XVII)

La nuova disciplina dell’apprendistato entra in vigore all’atto dell’emanazione delle regolamentazioni regionali e nazionali, che devono disciplinare gli aspetti più propriamente formativi di questo contratto di lavoro a contenuto fortemente formativo.

Come noto, la riforma del mercato del lavoro ha completamente rinnovato l’istituto dell’apprendistato e lo ha riqualificato strumento di integrazione di attività formativa e lavorativa, valevole non solo ai fini del riconoscimento di una qualifica, ma anche per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e per l’alta formazione.

Sono state pertanto evidenziate le tre tipologie di contratto di apprendistato, diritto-dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e alta formazione, mentre si è provveduto a disciplinare, in particolare dal punto di vista dell’inquadramento e del relativo trattamento econo-mico,l’apprendistato professionalizzante, di maggiore interesse per le imprese.

L’inquadramento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.

Nel caso di primo inserimento lavorativo nel settore l’inquadramento dell’apprendista ed il relativo trattamento economico è inferiore di due livelli rispetto a quello dell’inquadramento finale.

La formazione è realizzata di norma presso le scuole edili con una durata di 120 ore annue per l’apprendistato professio-nalizzante e 240 per l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione. Essa dovrà essere registrata sul libretto individuale dei crediti formativi.

La formazione si può svolgere anche all’interno dell’azienda se questa è in possesso di locali idonei allo svolgimento dell’attività secondo i criteri che saranno stabiliti a livello ministeriale. Indispensabile è la presenza di un tutor aziendale.

La formazione dovrà essere conforme ai profili professionali e agli standard minimi che saranno definiti a livello regionale per l’apprendistato professionalizzante, e a livello nazionale per il diritto-dovere di istruzione.

Le parti si sono riservate di adeguare l’attuale sistema di certificazione dei crediti acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia. (…)

Nelle more dell’entrata in vigore degli ulteriori provvedimenti necessari per l’attuazione delle nuove forme di apprendistato, continua ad essere operante la normativa di legge e contrattuale sull’apprendistato ai sensi della previgente disciplina.

In previsione della prossima entrata in vigore delle nuove forme di apprendistato e del loro trattamento economico emerge la necessità di un’armonizzazione con gli attuali livelli retributivi degli apprendisti.

Si fa riserva pertanto di ulteriori istruzioni, alla luce degli approfondimenti che verranno effettuati in merito.

Contratto a termine - art. 94 (Allegato XXXVIII) e Somministrazione di manodopera - art. 95 (Allegato XXXIX)

Con l’allegato XVIII le parti hanno recepito le previsioni contenute nel decreto legislativo n. 368/01 che, come noto, contiene la nuova disciplina sul contratto a tempo determinato.

In particolare, nei primi due commi del predetto allegato, le parti hanno richiamato sia le ragioni a fronte delle quali è consentito stipulare un contratto a tempo determinato sia le ipotesi in cui invece il ricorso a tale contratto è vietato.

Inoltre, poiché l’art. 9, comma 2, del citato decreto prevede che i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano un sistema di informazione in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato, la nuova norma contrattuale, entrata in vigore il 1° maggio 2004, nel recepire tale previsione di legge, ha disposto che le suddette informazioni vengano rese nell’ambito del sistema di concertazione e informazione del vigente c.c.n.l..

Le parti hanno poi previsto che la stipula dei contratti a tempo determinato, cumulativamente con quelli di sommini-strazione a tempo determinato, non può superare la percentuale media annua del 25% dei contratti a tempo indeterminato.

La suddetta percentuale, che risulta più ampia rispetto alla precedente normativa contrattuale, non si applica, in base alla previsione di cui all’art. 10, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo, alle ipotesi ivi previste, tra le quali si segnalano i contratti di durata non superiore ai sette mesi, compresa l’eventuale proroga.

Tale esenzione non opera per quei contratti stipulati con la suddetta durata per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a tempo determinato avente le stesse caratteristiche e scaduto da meno di 6 mesi.

Con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, la normativa contrattuale per gli operai introdotta dall’allegato XIX non si discosta sostanzialmente da quella in materia di lavoro temporaneo disciplinata dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000.

Risulta infatti confermata la particolare disciplina contrattuale, emanata in forza dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/97 e le cui clausole contrattuali sono state fatte salve dal legislatore nell’ambito del decreto legislativo n. 276/03, in base alla quale agli operai inviati in sommini-strazione presso le imprese edili va applicata integralmente la contrattazione collettiva di settore, ivi compresi gli adem-pimenti nei confronti degli enti paritetici.

Per la suddetta categoria, l’articolato contrattuale prevede espressamente le ipotesi consentite di ricorso alla sommini-strazione a tempo determinato nonchè il limite quantitativo che, come detto, è cumulativo con i contratti a termine. Sono escluse comunque dal predetto limite le ipotesi di cui ai numeri 5 e 6 (sostituzione di lavoratori assenti e punte di intensa attività).

Per quanto concerne gli impiegati, invece, si applica la disciplina della sommini-strazione prevista per la generalità degli altri settori. Per tale categoria, la sommini-strazione a tempo determinato è quindi ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Dal limite quantitativo complessivo del 25% sono escluse le fattispecie richiamate dall’art. 10, commi 7 e 8, del citato decreto legislativo n. 368.

Restano ferme, per entrambe le categorie, le ipotesi di legge di ricorso alla sommini-strazione a tempo indeterminato.

Con l’articolato è stata determinata l’abrogazione dell’art. 14 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 concernente, come noto, il divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro.

Tale abrogazione, riconducibile alla riforma in materia operata dalla legge Biagi, comporta che le suddette fattispecie siano oggi ammesse nell’ambito delle ipotesi legittime contenute nella stessa legge di riforma del mercato del lavoro.

Contratti di inserimento - (Allegato XX)

I contratti di inserimento rappresentano la nuova modalità di assunzione introdotta dalla riforma del mercato del lavoro e si caratterizzano per la presenza di un progetto individuale, definito con il consenso del lavoratore, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.

L’inquadramento del lavoratore è inferiore di due livelli rispetto al livello per il quale è preordinato il progetto, e di un livello inferiore per il reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale.

La durata del contratto di inserimento è quella della legge ovvero non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi.

Le parti hanno previsto la possibilità di ridurre a 12 mesi la durata del contratto di inserimento nel caso di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto aziendale.

Anche nel contratto di inserimento, come per quello di apprendistato, le Scuole Edili svolgono un ruolo determinante poiché spetta a tali organismi la realizzazione della formazione teorica stabilita in 16 ore.

La registrazione delle competenze acquisite sarà effettuata dal datore di lavoro, o da un suo delegato, sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil.

Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.

Nei casi di trasformazione del contratto di inserimento-reinserimento in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento-reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.

Tutela della dignità personale dei lavoratori - (Allegato XXI)

Con l’allegato XXI le parti hanno convenuto di introdurre nel testo contrattuale disposizioni volte a prevenire atteggiamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori nel corso dello svolgimento della prestazione lavorativa.

A tal proposito, il verbale di accordo prescrive che sul luogo di lavoro debba essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto. È precluso qualsiasi comportamento improprio che possa arrecare offesa o disagio alla personalità e all’integrità psicofisica del lavoratore.

In particolare, nell’ipotesi in cui si verifichino molestie sessuali nell’ambito lavorativo, la RSU ovvero le Organizzazioni sindacali assieme alla Direzione aziendale provvederanno a ripristinare le normali condizioni di lavoro garantendo la massima riservatezza alle persone interessate.

Classificazione - (Allegato XXII)

Le parti sociali hanno stabilito di istituire una Commissione paritetica con il compito di rivedere il sistema di classificazione dei lavoratori, che dovrà terminare i lavori entro il 31 dicembre 2004.

La Commissione dovrà analizzare e rielaborare l’attuale sistema di classificazione, modificando, se del caso, le competenze delle figure tradizionali, o introducendo nuove figure alla luce delle trasformazioni del settore e dell’organizzazione del lavoro, oltre a rivedere i periodi di preavviso.

Le parti hanno concordato di inserire nell’ambito degli operai di 4° livello la figura dell’ ‘’operaio con conoscenze ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, eseguire con continuità ed ampia autonomia lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria”.

Inoltre la Commissione paritetica dovrà definire entro il 30 settembre 2004 le declaratorie relative a talune figure professionali specialistiche nell’ambito del restauro e del recupero archeologico, oltre a quelle specialistiche del settore del calcestruzzo.

Entro la medesima data la Commissione definirà anche le declaratorie della figura del rocciatore.

Istituzione della borsa lavoro dell’industria delle costruzioni - (Allegato XXIII)

Nell’ambito delle funzioni demandate alle Scuole Edili, ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’istituzione della Borsa del lavoro dell’industria delle costruzioni (allegato 23).

Nell’ottica di una collaborazione tra pubblico e privato, per facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro e rendere più efficiente l’incontro tra domanda e offerta a livello locale, le parti hanno ritenuto di costituire presso la scuola edile uno sportello informativo al servizio delle imprese e dei lavoratori in convenzione con i centri per l’impiego.

Entro il 31 dicembre del 2004 le parti dovranno pertanto stabilire i compiti integrativi delle scuole edili in merito alla promozione e circolazione delle informazioni alle imprese e ai lavoratori sulle opportunità lavorative e le offerte formative nel settore; all’assistenza alle imprese nell’analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali; alla predisposizione delle misure atte alla certificazione dei crediti formativi.

Il servizio informativo sarà direttamente accessibile dalle imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa Edile e dai lavoratori in cerca di una occupazione.

Infortunio o malattia professionale - Trattamento economico per il periodo di carenza Inail - (Allegato XXIV)

Il testo dell’accordo dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2004, è introdotta, nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, una prestazione collaterale a carico della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro per i 3 giorni di carenza.

Tale prestazione dovrà consentire al lavoratore infortunato di raggiungere per tali giornate il 100% della retribuzione complessiva giornaliera di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.c.n.l. (cioè paga base di fatto, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore).

Si ricorda che attualmente la legge prevede che il datore di lavoro retribuisca al 100% il giorno in cui si verifica l’infortunio (o insorge la patologia della malattia professionale) e al 60% i successivi 3 giorni, detti di carenza.

Le parti sociali nazionali si sono riservate di definire le modalità operative di tale disposizione entro il 30 luglio 2004.

Concertazione per le grandi opere - (Allegato XXV)

Con tale norma è stata prevista per alcune categorie di opere pubbliche una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali firmatarie il contratto collettivo nazionale di lavoro, quelle territoriali interessate, nonché le imprese aggiudicatarie dell’appalto.

I requisiti dell’opera pubblica necessari per avviare detta concertazione sono i seguenti:

- la durata dell’esecuzione dei lavori edili deve essere di diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi, come stabilito dall’art. 6, comma 2, della legge n. 236/93;

- l’importo di aggiudicazione deve essere pari o superiore a 100 milioni di euro;

- l’opera deve incidere su più province.

La suddetta concertazione vale anche per quelle opere pubbliche che, individuate dalla c.d. ‘’legge obiettivo” (legge n. 443/2001), a norma dell’art. 16 del decreto legislativo n. 190 del 2002 possono essere affidate al contraente generale in quanto di importo superiore a 250 milioni di euro.

La concertazione riguarda le materie elencate nella norma contrattuale di che trattasi.

L’eventuale accordo raggiunto impegna solo le parti firmatarie e sostituisce, per dette materie, la contrattazione territoriale integrativa stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

Certificazione di regolarità contributiva (Allegato XXVI)

Con l’allegato XXVI le parti hanno inteso regolamentare tutti i passaggi relativi alla certificazione di regolarità contributiva delle imprese a cui le Casse Edili debbono attenersi.

Le Casse Edili non possono in alcun modo modificare l’iter procedurale previsto e le medesime dovranno strettamente attenersi per il rilascio del documento con cui si dichiara la regolarità dell’impresa alle regole che le parti nazionali hanno concordato. In sintesi:

1. la Cassa Edile competente è quella ove ha sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di pertinenza della Cassa stessa;

2. la Cassa Edile può rilasciare il certificato solo dopo la verifica della regolarità dell’impresa nel proprio territorio e della verifica della regolarità presso tutti gli altri territori per il tramite della CNCE. Per questo ultimo passaggio sarà istituito presso la Commissione stessa, e tenuto mensilmente aggiornato a cura di ogni singola Cassa Edile, un elenco delle imprese non in regola. La CNCE è tenuta a rispondere entro 15 giorni dalla data della richiesta;

3. il criterio per definire una impresa in regola è il seguente:

- versamento dei contributi e degli accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento;

- in alternativa, versamento dei contributi e degli accantonamenti in riferimento al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione;

- dichiarazione nella denuncia alla Cassa Edile, per ogni singolo operaio, di un numero di ore, sia lavorate che non lavorate - in questo caso indicando le causali di assenza - non inferiore a quello contrattuale.

Per quanto attiene la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato avanzamento lavori (SAL) o dello stato finale per l’esecuzione di un’opera pubblica, la Cassa Edile competente al rilascio della certificazione è quella del luogo ove si svolgono i lavori, con riguardo esclusivamente al cantiere interessato.

Si richiama in proposito l’attenzione sul fatto che l’impresa deve inserire nella denuncia mensile l’elenco completo dei cantieri attivi con la specifica indicazione per ciascun operaio del cantiere presso cui è occupato. Ciò permetterà di determinare l’imponibile Cassa Edile per il singolo cantiere.

La responsabilità dell’istruttoria per il rilascio del documento è in capo al Direttore della Cassa che è tenuto a sottoscriverla e a metterla a disposizione dell’Ufficio di Presidenza. La firma sulla certifi-cazione è, ovviamente, del Presidente quale legale rappresentante.

La Cassa Edile, ove siano riscontrate le condizioni precedentemente indicate, è tenuta ad emettere la certificazione di regolarità entro 30 giorni della richiesta.

Le Casse Edili abilitate al rilascio della certificazione sono esclusivamente quelle di cui al Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998 ed al verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 9 settembre 1999.

Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse Edili - (Allegato XXVII)

L’obiettivo comune delle parti sociali è quello di contribuire, attraverso una maggiore trasparenza, alla lotta al lavoro sommerso. Per favorire il raggiungimento di tale obiettivo è stata quindi istituita, in via sperimentale, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera denunciata rispetto al valore dell’opera, che deve essere misurata secondo parametri rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale e dalle imprese subappaltatrici.

A livello nazionale, entro la fine dell’anno in corso, le parti determineranno:

a) i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti per categorie di lavori;

b) l’individuazione della quota dei lavori su cui commisurare i parametri;

c) il regime di solidarietà tra impresa principale e le imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino inferiori al parametro di congruità predefinito;

d) gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da parte delle Casse Edili la verifica di congruità;

e) la procedura per l’eventuale contenzioso;

f) i termini di verifica della sperimentazione.

Ciò permetterà di attivare la prima fase sperimentale che terminerà al 30 aprile 2005.

A tale data le parti decideranno sulla disciplina della congruità a carattere definitivo.

È da ricordare che nella stessa sede sarà altresì decisa l’armonizzazione della normativa sulla disciplina dell’impiego di manodopera negli appalti e subappalti di cui all’art. 15 del C.c.n.l. con la nuova disciplina sulla congruità.

Norma premiale per i versamenti in Cassa Edile - (Allegato XXVIII)

Con decorrenza dal 1° ottobre 2005, l’accordo prevede l’estensione del “meccanismo premiale”, previsto dall’art. 29 della legge 8 agosto 1995 n. 341 e successive modifiche, alle contribuzioni che l’impresa versa alla Cassa Edile.

Le predette contribuzioni, pertanto, saranno commisurate all’orario normale ordinario di lavoro, intendendo per tale quello dichiarato alla Cassa Edile a norma delle disposizioni di legge e del C.c.n.l., facendo salve le esimenti di cui al sopra citato art. 29 e successive integrazioni.

Allo scopo di disciplinare con puntualità le specifiche modalità’ attuative dell’adempimento di cui sopra, le parti firmatarie del C.c.n.l. approveranno, entro il 30 giugno 2005, un Regolamento di attuazione, che dovrà anche individuare le contribuzioni su cui applicare la premialità.

Tale Regolamento dovrà anche disciplinare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio secondo i principi qui di seguito elencati:

a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;

b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa Edile;

c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;

d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa Edile;

e) nell’ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l’impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l’irregolarità e per i 6 mesi successivi.

L’accordo prevede, inoltre, che le parti firmatarie annualmente procederanno al monitoraggio dell’andamento tra la ‘’norma premiale”, come sopra disciplinata, ed il perseguimento della sua finalità, che, come noto, è quella di incentivare la regolarità contributiva.

(…)

Protocollo sugli organismi bilaterali - (Allegato XXXI)(…)

4. La gestione del Durc da parte delle Casse Edili

Per ciò che riguarda il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC), l’intento delle parti è di dare ovviamente seguito alla Convenzione sottoscritta tra le parti sociali, INPS e INAIL, lo scorso 16 dicembre, la cui gestione deve essere uniforme sul territorio.

Mentre sulle problematiche connesse all’operatività del DURC si rinvia ad una specifica nota che sarà diramata successivamente alle decisioni che saranno assunte dal Comitato Tecnico di cui all’art. 7 della Convenzione sottoscritta il 15 aprile 2004, si sottolinea che:

- al rilascio del DURC sono abilitate esclusivamente le Casse Edili di cui al Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998 ed al verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero del lavoro il 9 settembre 1999, il quale ultimo individua le Casse per cui vige il principio della reciprocità;

- le Casse Edili saranno impegnate a segnalare mensilmente alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo la procedura informatica che sarà stabilita dalle parti sociali;

- il DURC sarà rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo che la stessa avrà ricevuto per via informatica il nulla osta dalla CNCE;

- la Cassa Edile provvederà ad archiviare copia del DURC rilasciato unitamente al nulla osta della CNCE per eventuali successivi controlli. (…)

Decorrenza e Durata - (Allegato XXXVI)

Il nuovo contratto si applica dal 1° maggio 2004 ai rapporti di lavoro in corso al 20 maggio 2004 o instaurati successivamente.

La parte economica andrà in vigore fino al 31 dicembre 2005, mentre quella normativa fino al 31 dicembre 2007.