CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - 20 MAGGIO 2004 - TESTO DELL’ACCORDO
Si pubblica di seguito il testo dell’accordo sottoscritto in
data 2 dicembre 2002 tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori
per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Si rinvia al
successivo articolo pubblicato sul presente Notiziario per una prima disamina
degli aspetti di più rilevantre interesse, facendo riserva di ulteriori
approfondimenti in materia.
VERBALE DI ACCORDO
Addì, 20 maggio 2004, in Roma tra
l’ANCE e la Fe.n.e.a.l.-U.I.L., la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la
F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del c.c.n.l. 29
gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini.
I ART. 5 – ORARIO DI LAVORO
Allegato 1
II ART. 6 – ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA
O CUSTODIA
Allegato 2
III ART. 7 – RIPOSO SETTIMANALE
Allegato 3
IV ART. 12 – ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Allegato 4
V ART. 16 – FERIE
Allegato 5
VI ART. 20 – LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Allegato 6
VII ART. 22 – TRASFERTA
Allegato 7
VIII ART. 27 – TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Allegato 8
IX ART. 29 – CONGEDO MATRIMONIALE
Allegato 9
X ART. 39 – ACCORDI LOCALI
Allegato 10
XI ART. 40 – ASPETTATIVA
Allegato 11
XII ART. 44 – ORARIO DI LAVORO
Allegato 12
XIII ART. 77 – QUADRI
Allegato 13
XIV ART. 82 – OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITA’
Allegato 14
XV ART. 88 – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Allegato 15
XVI ART. 92 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
Allegato 16
XVII ART. 93 – DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
Allegato 17
XVIII ART. 94 – CONTRATTO A TERMINE
Allegato 18
XIX ART. 95 – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Allegato 19
XX CONTRATTI DI INSERIMENTO
Allegato 20
XXI ART. – TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI
Allegato 21
XXII CLASSIFICAZIONE
Allegato 22
XXIII ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE
COSTRUZIONI
Allegato 23
XXIV TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL
Allegato 24
XXV CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE
Allegato 25
XXVI CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Allegato 26
XXVII CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI
DELLE CASSE EDILI
Allegato 27
XXVIII NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN CASSA EDILE
Allegato 28
XXIX COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI
CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03
Allegato 29
XXX PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
Allegato 30
XXXI PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI
Allegato 31
XXXII FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI PARITETICI NAZIONALI DI
SETTORE
Allegato 32
XXXIII PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE
POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE
Allegato 33
XXXIV ESCLUSIVA DI STAMPA
Allegato 34
XXXV AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
Allegato 35
XXXVI DECORRENZA E DURATA
Allegato 36
ALLEGATO UNO - Art. 5
ORARIO DI LAVORO
A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le
eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore
settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere
in base all’art.13 della Legge 24 giugno 1997, n.196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono
quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di
lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell’art.
39 in ordine alla ripartizione dell’orario nor-male nei vari mesi dell’anno.
Il prolungamento dell’orario ordinario di lavoro, oltre gli
orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a
percepire le maggiorazioni retribu-tive per lavoro straordinario di cui
all’art. 20 del presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da
portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini
di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale
di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato e’ dovuta
una maggiorazione dell’8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui
al punto 3) dell’art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di
recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile
ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l’orario di lavoro
con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro del personale
occupato, nonché dell’orario e della durata degli intervalli di riposo durante
il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l’orario nel posto di
lavoro, per essere questo esercitato all’aperto, l’orario stesso deve essere
esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l’impresa disponga l’effettuazione di lavoro a turni
ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria, di cui
all’art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità
applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la
verifica di cui sopra sarà effettuata con l’intervento delle rispettive
Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro
a turni sono quelle previste dall’art. 20 del c.c.n.l..
L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito;
quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi
partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse
persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari
di cui all’art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le
maggiorazioni previste dall’art. 20 del presente contratto.
B) A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli operai hanno diritto
di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20
ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle lettere a) e b)
dell’allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di
un’ora ogni 26 ore.
Per gli operai discontinui di cui alla lettera c)
dell’allegato A i permessi individuali predetti maturano in misura di un’ora
ogni 31 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di
assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché
per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata
sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 25 è corrisposta
alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall’impresa al
lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt.5 e
6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al
punto 3) dell’art. 18.
Detta percentuale va computata anche sull’utile effettivo di
cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata
su:
- l’eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell’indennità di caropane non
conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e
boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro
straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale
festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o
notturno;
- la diaria e le indennità di cui all’articolo 22;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre
computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in
alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure
percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto
- come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle
caratteristiche dell’industria edile - dell’incidenza per i titoli di cui al
presente articolo e all’art. 18.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell’operaio, da
effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I
permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono
essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente
articolo, primo comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il
relativo trattamento economico è comunque assolto dall’impresa mediante la
correspon-sione al lavoratore della percentuale di cui al sesto comma.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano
anche le ore di assenza di cui al quinto comma punto B) del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle
festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come
modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del
trattamento economico per la festività del 2 giugno e del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente
disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti
assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in
sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per
la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
ALLEGATO DUE - Art. 6
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o
custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n.
2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non
sia richiesta un’applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le
norme dell’art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l’orario
normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani,
portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel
magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane,
baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali
di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di
cui alla lettera a) della tabella allegato A del presente contratto ad
eccezione di:
- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed
inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lettera
b) della medesima tabella;
- custodi, guardiani e portinai con alloggio nello
stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi,
approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi
di paga base oraria di cui alla lettera c) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti
commi, è riconosciuta una maggiorazione dell’8% sugli elementi della
retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25, per ogni ora di servizio prestato
tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro
ordinario notturno prevista dall’art. 20.
* * *
Al gruista si applicano le norme contenute nell’art. 5.
* * *
All’operaio di produzione che durante il giorno dà la sua
prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso
cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla
retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso
forfetario di € 0,52 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da
doveri di guardiania o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il
particolare compenso spetterà soltanto a quell’operaio cui sia stato richiesto
per iscritto dall’impresa di pernottare in cantiere.
* * *
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli
autisti di autobetoniere rientrano nell’ambito di applicazione del presente
articolo.
ALLEGATO TRE - Art. 7
RIPOSO SETTIMANALE
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può
avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste
dalla legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati
dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge
sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di
domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno
della settimana, che deve essere pre-fissato: gli elementi della retribuzione,
di cui al punto 3) dell’art. 25, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno
maggiorati con la percentuale di cui all’art. 20 punto 12).
L’eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata
di domenica o dalla normale giornata di riposo compensa-tivo prefissata deve
essere comunicato all’operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche
la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall’art. 9 del decreto
legislativo n. 66/03, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a
turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze
produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può
essere effettuato cumulati-vamente, previa verifica con le rappresentanze
sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni
territori-ali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque
essere superiori a 14.
ALLEGATO QUATTRO - Art. 12
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni
nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2006 e per le circoscrizioni di propria competenza, l’elemento
economico territoriale fino alla misura massima che verrà stabilita dalle
Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2005, secondo criteri e
modalità di cui all’art. 39.
NOTA A VERBALE
L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre
in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
ALLEGATO CINQUE - Art. 16
FERIE
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane
di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione),
escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell’art. 18.
All’operaio che non ha maturato l’anno di anzianità spetta il
godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo
feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata
presso l’impresa.
L’epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di
lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o
individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli
accordi integrativi locali stipulati a norma dell’art. 39 del presente
contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell’arco
annuale e saranno determinati i periodi nell’ambito dei quali, di norma, le
ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di
ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall’attuale
legislazione valgono le norme dell’art. 19.
Le suddette norme contenute all’art. 19 sono compatibili con
l’art. 10 del D.L. 66/03 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva
delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie
ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospe-daliero superiore a tre
giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di
calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il
dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certifica-zione e di ogni
altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello
stato di infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni
contrattuali.
ALLEGATO SEI - Art. 20
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento
di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre
gli orari di cui agli artt. 5 e 6 del presente contratto. Fermo restando il
carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro
straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10
del R.D. 10 settembre 1923 n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923 n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del
lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell’impresa è effettuata con preavviso
all’operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od
occasionali.
Ove l’impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive
disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva
comunicazione alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali
verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l’impresa
fornirà alla rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro
straordinario effettuato nel bimestre. Per periodo notturno si considera quello
intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni
festivi di cui all’art. 18, escluso il lavoro domenicale con riposo
compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo
sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno: 35%
2) Lavoro festivo: 45%
3) Lavoro festivo straordinario: 55%
4) Lavoro notturno non compreso in turni regolari
avvicendati: 25%
5) Lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9%
6) Lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati:
11%
7) Lavoro notturno del guardiano: 8%
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte: 16%
9) Lavoro notturno straordinario: 40%
10) Lavoro festivo notturno: 50%
11) Lavoro festivo notturno straordinario: 70%
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i
turnisti: 8%
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che
lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell’utile effettivo di
cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11
devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati
assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore
settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale direzione
provinciale del lavoro, di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 66/03,
dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla legge e dalle
disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell’arco
di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello
straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.
ALLEGATO SETTE - Art. 22
TRASFERTA
Le parti definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli
aspetti procedurali e organizzativi per l’attuazione entro il 31 dicembre 2006
della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l’operaio
da tale data rimane iscritto alla Cassa Edile di provenienza.
ALLEGATO OTTO - Art. 27
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
Il primo comma è sostituito dal seguente:
“In caso di malattia, l’operaio non in prova ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza
interruzione dell’anzianità. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e
mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi
consecutivi, senza interruzione dell’anzianità. Nel caso di più malattie o
ricadute nella stessa malattia, l’operaio ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell’arco di 20 mesi
consecutivi. L’operaio con un’anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi
nell’arco di 24 mesi consecutivi.”
Pertanto la lettera e) del sesto comma è sostituita come
segue:
“dal 181° giorno al compimento del dodicesimo mese, per le
sole giornate non indennizzate dall’INPS: 0,5495".
ALLEGATO NOVE - Art. 29
CONGEDO MATRIMONIALE
Il secondo e il terzo comma sono sostitui-ti dal seguente
“Peraltro, all’operaio non in prova, in occasione del
matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di quindici
giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al
punto 3) dell’articolo 25 per 104 ore.”
ALLEGATO DIECI - Art. 39
ACCORDI LOCALI
Dopo la lettera h) di cui al terzo comma è aggiunta la
seguente:
“i) alle
eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all’art. 88.”
ALLEGATO UNDICI - Art. 40
ASPETTATIVA
Dopo il primo comma inserire il seguente:
“Nel caso di necessità di uscita e rientro dell’operaio dal
territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura
frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio
di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documen-tazioni.
E’ possibile cumulare, compatibilmente con le necessità
tecnico-organizzative dell’azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i
riposi annui.”
ALLEGATO DODICI - Art. 44
ORARIO DI LAVORO
A) Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le
eccezioni e le deroghe relative.
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore
settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere
in base all’art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel
rispetto della media annuale, da’ al lavoratore il diritto a percepire le
maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all’art. 55 del
presente contratto.
Ove l’impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da
portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini
di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l’orario normale contrattuale
di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta
una maggiorazione dell’8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui
ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’art. 45.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere
la regolamentazione dell’orario di lavoro è quella dettata per gli operai di
produzione dall’art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal
penultimo comma dell’art.20.
B) L’impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi
individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un’ora ogni 20
di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per
malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale
e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell’impiegato da
effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno
solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell’anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all’impiegato è
dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell’ultimo
comma dell’art. 45.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa
alle festività soppresse dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977, n. 54, così come
modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma
seguente.
In relazione alle festività nazionali del 2 giugno e del 4
novembre, soppresse dalla citata legge, agli impiegati per i mesi di giugno e
di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della
retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la
fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente
disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti
assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in
sede nazionale.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6
dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con
qualifica impiegatizia.
NORMA TRANSITORIA
Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati
addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute
nell’art.44, lett. B) comma terzo e quarto del c.c.n.l. 5 luglio 1995.
ALLEGATO TREDICI - Art. 77
QUADRI
Assicurazione
Ai sensi dell’art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190, il
datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa non grave nello
svolgimento delle proprie mansioni.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e
l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non
dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con
l’esercizio delle funzioni svolte.
Indennità di funzione
A decorrere dalla data di riconoscimento per iscritto della
qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà corrisposta ai lavoratori
interessati una indennità di funzione di importo pari a 70 euro mensili con
assorbimento dell’eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50%
dell’importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 53, 54, 58,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73 e 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di
quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione di tale
qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
* * *
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione
valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la
presente regolamenta-zione, piena attuazione al disposto della legge 13 maggio
1985, n. 190.
ALLEGATO QUATTORDICI - Art. 82
OCCUPAZIONE FEMMINILE E TUTELA DELLA MATERNITÀ
Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma:
“La misura dell’indennità per il periodo di congedo di
maternità di cui all’art.22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo
2001, n.151, è pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 del D.Lgs.
n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all’allegato C)
del presente CCNL .”
ALLEGATO QUINDICI - Art. 88
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Dopo il quinto comma è aggiunto il seguente comma:
“Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31
dicembre 2004 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali
al fine di individuare criteri uniformi.”
Il tredicesimo comma è sostituito dal seguente comma:
“In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.626/94 e
dall’accordo intercon-federale 22 giugno 1995, alla formazione del
Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l’orario di
lavoro l’impresa o l’organismo paritetico territoriale di settore mediante
programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i
singoli lavoratori”
ALLEGATO SEDICI - Art. 92
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione
professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per
l’insieme dei lavoratori dell’edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e
le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema
formativo nazionale pari-tetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali,
denominati scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali
e nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato
Formedil.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal
relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione
professionale per i lavoratori dell’edilizia, anche nei confronti delle
istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il
coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui
contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell’attività svolta
dagli Enti territoriali, nonche’ di supportare gli stessi nella risoluzione di
problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne
le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione
delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse
dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. in sede di contrattazione o in sede
di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
• le ricerche e gli studi di settore, l’ evoluzione normativa,
l’evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di
tecnologie educative;
• l’elaborazione di linee guida e indirizzi operativi
strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di
formazione professionale di settore;
• la progettazione e il coordinamento di iniziative di
formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del
personale degli enti bilaterali contrattuali;
• l’elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni
formativi;
• l’analisi dei costi della formazione in funzione della
tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil
nazionale si avvale di un contributo annuale1 le cui quantità e modalità di
erogazione sono definite da quanto disposto nel protocollo d’intesa del sistema
degli organismi paritetici di settore (allegato..).
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil
nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale
di pertinenza dell’esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del
Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale,
associano le scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il
compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di
raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente Regione e il
Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di :
• coordinamento e indirizzo dell’attività degli Enti territoriali;
• rappresentanza nei confronti dell’Ente Regione, anche ai
fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti
con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e
comunitarie;
• promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore,
analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e
programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare
una omogeneità dell’offerta formativa del sistema delle scuole edili, una
maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil
regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti
territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo
degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale
dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi
condivisi.
Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore su cui
si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli
indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida
predisposte dal Formedil nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in
relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali,
interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi
attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria
regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del
mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle scuole edili verrà provveduto con il
contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa
fra lo 0,20% e l’1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni
territoriali (PROTOCOLLO ORGANISMI BILATERALI).
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di
amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d’esercizio
che coincide con l’esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative
vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze
dell’ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio
riclassifi-cato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità
a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una
scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l’obiettivo
di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli
bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al
FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della
suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione
(protocollo sugli enti bilaterali).
Le scuole edili sono amministrate da un Consiglio di
amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti
alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall’Associazione
territoriale dei datori di lavoro aderenti all’ANCE assumerà la funzione di
Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima, uno fra i
membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su
designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato
esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della
professionalità. Tali criteri saranno altresì seguiti per l’assunzione di tutto
il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro
eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali
del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il
Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano
generale delle attività della scuola edile che individua e programma le
attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i
costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato
sui seguenti assi di intervento (PROTOCOLLO SULLA FORMAZIONE):
• Formazione per l’impiegabilità
Istruzione e formazione professionale
Formazione per l’inserimento di disoccupati adulti
Formazione professionalizzante integrativa
• Formazione per la progressione professionale
Formazione per l’apprendistato
Formazione continua
Formazione a catalogo per un percorso professionale
• Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l’attività degli Enti territoriali
dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente
presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni
formativi determinati dall’innovazione tecnologica, normativa e di processo
produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil
nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti
della disponibilità finanziaria dell’esercizio, portato a conoscenza delle
Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente
trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
• giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel
settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
• giovani neo diplomati e neolaureati;
• giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione
esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
• personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente
da imprese;
• manodopera femminile per facilitarne l’inserimento nel
settore;
• lavoratori in mobilità;
• lavoratori in disoccupazione;
• lavoratori in Cig.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i
corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato
un apposito attestato con l’indicazione del corso frequentato e dell’avvenuto
superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certifi-cazione
dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze
acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà
all’interno del sistema anagrafico delle casse edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con
contatto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della
formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di
adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio,
conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno
diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di
primo livello e sarà loro appli-cabile, salvo che per la durata, la normativa
relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il supera-mento dell’esame
finale, direttamente dalle scuole edili qualora il corso di formazione
professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di
formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della
Unione europea, secondo il sistema dell’alternanza scuola-lavoro, in congrui
periodi di frequenza presso la scuola edile ed in cantiere di produzione,
secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della scuola edile ed
approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all’art. 39, in conformità
agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto
personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i
corsi frequentati presso le scuole edili, al fine della certificazione dei
crediti formativi individuali.
Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività
formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire,
debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività
formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del
Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti
territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo
capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti
sociali in sede locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono
essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti
sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno
provvedendo alla unificazione operativa di ente scuola edile e CPT per
migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente,
l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto
unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti
sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa
parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale.
Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora
con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti,
di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di
promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta
formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la
registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della
frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe
predisposti dalle Casse Edili.
ALLEGATO DICIASSETTE - Art. 93
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO
La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di
legge e dalle disposizioni del presente articolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti
professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze
realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante
l’accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le
competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti
durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l’espletamento del diritto/dovere di
istruzione e formazione massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante:
- qualifiche finali del secondo livello di inquadramento
contrattuale massimo 3 anni;
- qualifiche finali del terzo livello di inquadramento
massimo 4 anni;
- qualifiche finali dal quarto livello di inquadramento
massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta,
deve contenere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la
qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano
formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la
descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di
base e tecnico professionali, le competenze possedute, l’indicazione del tutor
come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l’apprendistato professionalizzante
è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all’acquisizione di competenze di
base e tecnico professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile
secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in
conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.
L’impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore
destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di
qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata
della formazione è di 240 ore annue per l’apprendistato per l’esple-tamento del
diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata in via prioritaria presso le
scuole edili secondo le linee guida stabilite a livello nazionale dal Formedil
in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti
a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all’interno dell’azienda in
presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e
all’idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Alla Scuola Edile sono affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative
all’avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in
possesso della Cassa Edile;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili
professionali determinati dalle regioni d’intesa con le organizzazioni
territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell’attività
formativa;
- formazione dei tutor aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l’impresa e per il
lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest’ultimo;
- attestazione dell’effettuazione della fase formativa e
registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai
fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di
apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente
regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e
sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di
apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l’apprendista deve
documentare, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati
registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale
frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di
formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di
apprendistato da svolgere.
A quest’ultimo fine l’apprendista deve documentare l’avvenuta
partecipazione all’attività formativa con l’attestato di frequenza rilasciato dalla
Scuola Edile e/o con l’attestazione del tutor aziendale nel libretto di
formazione.
Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di
certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base
alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese
rilasceranno all’apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda
professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti
e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Per l’assunzione in prova dell’apprendista e per la
regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli articoli 2 e
43 del vigente c.c.n.l., con riferimento al livello di assunzione
dell’apprendista.
L’inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in
apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello
della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
Nell’ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l’inquadramento
dell’apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:
- 1° livello per i contratti di apprendistato
professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2° e 3° livello;
- 2° livello per i contratti di apprendistato professionalizzante
finalizzati al conseguimento del 4° livello;
- 3° livello per i contratti di apprendistato
professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5° livello.
Nell’ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del
periodo di apprendistato di cui al comma 3 lettera b) all’apprendista è
riconosciuto l’inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello
superiore a quello di assunzione.
Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai
rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2° livello.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all’art. 49
comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono
aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze
delle imprese. All’atto dell’assunzione o in ragione della programmazione
attuata dalla Scuola Edile competente per territorio, l’apprendista deve
frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto
ore destinate alla sicurezza di cui all’art. 84 del vigente c.c.n.l..
L’orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall’art.
5 del vigente c.c.n.l..
Agli apprendisti operai e impiegati si applica
rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 44,
lettere B).
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di
assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli
artt. 27, 28, 67 e 68 del c.c.n.l..
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di
idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla legge, all’apprendista deve
essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato
l’apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o
giustificato motivo.
Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli art.
33 e 72 del c.c.n.l. con riferimento al livello riconosciuto all’apprendista.
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può
superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in
servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un
apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l’apprendistato per
l’alta formazione a seguito dell’emanazione della relativa normativa di
attuazione.
ALLEGATO DICIOTTO - Art. 94
CONTRATTO A TERMINE
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368, il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle
seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo
determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’art. 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale
non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del
citato decreto legislativo n. 368, il ricorso ai contratti a termine per le
ulteriori causali non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con i
contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 95, il 25 %
dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno
sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a
tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di
lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa. Le frazioni eventualmente
risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei
lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e
informazione, l’Organizzazione territoriale aderente all’Ance fornirà alle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito
all’utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
La stessa informazione alle RSU e alle Organizzazioni
nazionali o territoriali dei lavoratori sarà fornita dalle imprese e dai
consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8
del sistema di concertazione e informazione del vigente ccnl.
ALLEGATO DICIANNOVE - Art. 95
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n.
276/03, che mantengono in vigore le clausole contrattuali dell’edilizia in
materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 29
gennaio 2002 e 10 settembre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente
applicabili per i lavoratori in sommini-strazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli
operai nelle seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato
derivanti dall’acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un’opera e di lavorazioni definite e
predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale
livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano
carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione
alla specializzazione dell’impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro
locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di
assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa,
congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che
partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti
servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati dell’edilizia la sommi-nistrazione a tempo
determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione e’ vietato:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei
rapporti o una riduzione dell’orario, con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
4. per l’esecuzione di lavori che espongono ad agenti
cancerogeni di cui al titolo VII del decreto legislativo 626/94 e successive
modificazioni;
5. per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6. per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10
metri;
7. per lavori subacquei con respiratori;
8. per lavori in cassoni ad aria compressa;
9. per lavori comportanti l’impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di
lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state
specificamente abilitate,a norma di legge, allo svolgimento delle attività
sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle
ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente
nell’anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all’art. 94, il 25%
dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 7 e 8 del
decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva
anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno
sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a
termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori
a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi
verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei
lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento
della sommini-strazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione
collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di
contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa Edile e degli altri
Organismi paritetici di settore.
E’ abolito l’art. 14 del ccnl 29 gennaio 2000.
ALLEGATO VENTI
CONTRATTI DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto
a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze
professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo ,
l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato nel lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere
inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti , ai sensi della
normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata
massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i
lavoratori di cui al comma 1, del Dlgs n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in
esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di
inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
• la durata;
• il periodo di prova, cosi come previsto per il livello di
inquadramento attribuito;
• l’orario di lavoro, determinato in funzione dell’ipotesi
che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.
L’ inquadramento del lavoratore è quello dell’operaio comune
per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per
gli operai qualificati e specializzati e dell’operaio qualificato per i
contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli
operai di quarto livello; per i contratti di inserimento finalizzati al
reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto
organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.
Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria
degli impiegati l’inquadramento economico e il trattamento economico è quello
di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è
preordinato.
Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al
reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto
organizzativo aziendale, l’inquadramento sarà di un livello inferiore.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il
consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo,
valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è
preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità
coerenti con il contesto organizzativo aziendale,potrà essere prevista una
durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non
inferiore a 16 ore, ripartita tra l’apprendimento di nozioni di prevenzione
antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione
aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite
anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso le scuole edili,
sulla base di un programma predisposto dal Formedil .
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente
impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà
opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul
libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil.
Le parti si riservano di adeguare l’attuale sistema di
certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla
vigente normativa sulla materia.
Per l’assunzione in prova e per la relativa regolamentazione
valgono le norme di cui agli articoli 2 e 43 del vigente c.c.n.l.
L’orario di lavoro è disciplinato dall’art.5 del vigente
c.c.n.l..
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il
lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo
di conservazione del posto di settanta giorni.
Nell’ambito di tale periodo l’azienda applicherà il c.c.n.l.
e il c.c.p.l..
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento
venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di
inserimento/reinserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini
degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con l’esclusione
dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione
automatica di carriera.
ALLEGATO VENTUNO - ART. …
TUTELA DELLA DIGNITA’ PERSONALE DEI LAVORATORI
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della
dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera
sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto
attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e
all’integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori
che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche
con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di
molestie sessuali sul luogo di lavoro, la RSU o le Organizzazioni sindacali e
la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni
lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
ALLEGATO VENTIDUE
CLASSIFICAZIONE
E’ istituita una Commissione paritetica con il compito di
rivedere l’attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce
delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in
materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori
entro il 31 dicembre 2004.
In particolare, la Commissione dovrà effettuare:
- l’ analisi e l’eventuale rielaborazione dell’attuale
sistema di classificazione;
- l’introduzione di nuove figure professionali;
- la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
- la revisione dei periodi di preavviso.
Nel vigente sistema di classificazione è comunque inserita la
seguente figura professionale:
Operaio di 4° livello
Operaio con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla
tecnica di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e
di ottimizzare le fasi di muratura e della carpenteria, esegue con continuità
ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che
di carpenteria.
La Commissione paritetica provvederà prioritariamente entro
il 30 settembre 2004 a definire le declaratorie relative alle seguenti figure:
Responsabile recupero archeologico e del restauro 6° livello
Operatore archeologico 5° livello
Operatore del restauro 5° livello
Operaio in cantiere archeologico 4° livello
Operatore del restauro 4° livello
Operaio specializzato archeologico 3° livello
Operatore del restauro 3° livello
LAVORATORI NEL SETTORE CALCESTRUZZO
Coordinatore di impianti 6° livello
Capo impianto venditore 5° livello
Operatore di centrale 5° livello
Operatore di centrale di 4° livello
Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o
dosatore-pesatore 3°livello
Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o
dosatore-pesatore 2° livello
Entro la medesima data la Commissione definirà livelli e
relative declaratorie della figura del Rocciatore.
ALLEGATO VENTITRE
ISTITUZIONE DELLA BORSA DEL LAVORO DELL’INDUSTRIA DELLE
COSTRUZIONI
Le parti contraenti, ai fini di una raziona-lizzazione del
mercato del lavoro, per favorire l’occupazione e agevolare lo sviluppo locale,
concordano di istituire, attraverso lo strumento della convenzione con i Centri
per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione di incontro domanda –
offerta di lavoro costituendo presso la Scuola Edile uno sportello informativo
al servizio delle imprese e dei lavoratori.
A questo fine le parti nazionali si riservano entro il 31
dicembre 2004 di stabilire, a completamento dei compiti istituzionali delle
Scuole edili, quelli integrativi necessari per assolvere le nuove funzioni, con
particolare riguardo:
- alla promozione e alla circolazione delle informazioni alle
imprese e ai lavoratori del settore sulle opportunità lavorative e sulle
offerte formative, con lo scopo di favorire l’incontro tra offerta e domanda di
lavoro, anche mediante l’istituzione della banca del lavoro informatizzata,
collegata alla Borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le
offerte di lavoro delle imprese edili
- all’assistenza delle imprese in relazione ai fabbisogni
formativi e occupazionali;
- all’orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei
lavoratori;
- alla predisposizione e attivazione degli standard minimi e
delle misure atte a certificare i crediti formativi;
- all’orientamento al settore.
Le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla
Cassa Edile potranno consultare direttamente via Internet i curricula dei
lavoratori in cerca di occupazione e pubblicare al contempo le proprie offerte
di lavoro.
Le persone in cerca di lavoro potranno consultare
gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa Edile in
modo da poter prospettare le proprie candidature.
ALLEGATO VENTIQUATTRO
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL
A decorrere dal 1° ottobre 2004, è introdotta una prestazione
collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal
datore di lavoro, tale da garantire la retribuzione di cui al punto 3)
dell’art. 25 del ccnl.
Le parti si riservano di definire le modalità operative di
tale disposizione entro il 30 luglio 2004.
ALLEGATO VENTICINQUE
CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come
individuate dall’art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di
importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che
incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge
n.443/2001 (Legge obiettivo) e all’art.16 del D.Lgs. n.90/2002, è introdotta
una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni
nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad
esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell’appalto.
L’eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i
profili logistici del can-tiere, i rapporti con gli organismi paritetici di
settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina
applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per
tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale
stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
ALLEGATO VENTISEI
CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La Cassa Edile è tenuta all’emissione della certificazione di
regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e
pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità
da parte della Cassa stessa.
1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione
di regolarità contributiva dell’impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha
sede l’impresa per l’insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel
territorio di competenza della Cassa stessa.
La Cassa Edile emette il certificato di regolarità
contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito
positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Commissione
nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE) che l’impresa non sia tra quelle
segnalate come irregolari.
La Cassa Edile è obbligata a fornire mensilmente in via
telematica alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili l’elenco
delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima
cadenza.
Alla CNCE è affidato il compito di tenere l’elenco nazionale
delle imprese non in regola. La CNCE è obbligata a rispondere entro quindici
giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.
2. L’impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli
accantonamenti fino all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di
versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di
certificazione.
3. Condizione per la regolarità dell’impresa è che la stessa
dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore
-lavorate e non (specificando le causali d’assenza)- non inferiore a quello
contrattuale.
4. La certificazione di regolarità contributiva in occasione
dei SAL o dello stato finale, per l’esecuzione di un’opera pubblica, è
rilasciata dalla Cassa Edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere
interessato. A tal fine è necessario che l’impresa inserisca nella denuncia
mensile l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore
il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l’imponibile
Cassa Edile per singolo cantiere).
5. La Cassa Edile per il tramite della Commissione di
certificazione istituita ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n.
276/2003 e per quanto previsto dall’art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a
richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell’appalto, nei
confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazio-ne di
regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti
dalle parti a livello nazionale.
6. La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si
attua attraverso la seguente procedura:
a. l’istruttoria viene affidata alla responsabilità del
Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell’Ufficio di
Presidenza;
b. il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa
Edile, firma le certi-ficazioni relative.
7. La Cassa Edile è tassativamente impegnata ad emettere il
certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di
cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.
8. Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la
certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell’art. 9
della legge n. 415/98, esclusivamente le Casse Edili per le quali opera la
reciprocità ai sensi del Protocollo d’intesa 18 dicembre 1998 recepito dal
Ministero del Lavoro, sentito il Ministero dei Lavori Pubblici, con verbale del
9 settembre 1999.
ALLEGATO VENTISETTE
CONGRUITA’ CONTRIBUTIVA DELLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE
CASSE EDILI
In via sperimentale, le Casse Edili sono tenute a verificare
la congruità dell’incidenza della manodopera denunciata sul valore dell’opera.
La congruità deve essere misurata secondo parametri
rapportati al complesso dei lavori edili eseguiti dall’impresa principale e
dalle imprese subappaltatrici.
Entro la data del 31 dicembre 2004, con accordo nazionale, le
parti sociali nazionali determinano:
a) i parametri di incidenza del costo del lavoro, distinti
per categorie di lavori;
b) l’individuazione della quota dei lavori su cui commisurare
i parametri;
c) il regime di solidarietà tra impresa principale e le
imprese subappaltatrici, qualora i versamenti per la singola opera risultino
inferiori al parametro di congruità predefinito;
d) gli ulteriori criteri e modalità per rendere operativa da
parte delle Casse Edili la verifica di congruità;
e) la procedura per l’eventuale contenzioso;
f) i termini di verifica della sperimentazione.
La disciplina sperimentale di cui al presente articolo cessa
alla scadenza di un anno dalla data di stipula del presente accordo. A tale
scadenza le parti decideranno sulla disciplina definitiva della congruità e
sull’armonizzazione della normativa di cui all’art. 15 del ccnl 29 gennaio 2000
con la disciplina medesima.
Le parti concordano che la materia è riservata alla
competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l’uniformità sul
territorio nazionale.
ALLEGATO VENTOTTO
NORMA PREMIALE PER I VERSAMENTI IN CASSA EDILE
A decorrere dal 1° ottobre 2005 è esteso alle contribuzioni,
ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l’impresa versa alla Cassa
Edile il meccanismo premiale previsto dall’art. 29 della legge n. 341 dell’8
agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/95) e successive modifiche,
integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di legge
delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio
dell’andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate
all’orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa Edile a norma
delle disposizioni di legge e del c.c.n.l., salve le esimenti di cui al citato
art. 29 della legge n. 341/95 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuative dell’adempimento di
cui al comma precedente, le parti firmatarie del ccnl di settore approveranno
entro il 30 giugno 2005 il Regolamento di attuazione dell’estensione del
suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse Edili.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e
le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla
situazione individuale di ciascun lavoratore;
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno
beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo
da parte della Cassa Edile;
c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione,
medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo,
dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole Edili e dei CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo
dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia
mensile alla Cassa Edile;
e) nell’ipotesi in cui la Cassa Edile accerti che l’impresa
beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato
lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde la riduzione
contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata
accertata l’irregolarità e per i 6 mesi successivi.
ALLEGATO VENTINOVE
COMMISSIONE PARITETICA TECNICA PER LA CERTIFICAZIONE DI CUI
AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/03
Le parti nazionali provvedono, entro la data del 31 dicembre
2004, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e
approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli enti bilaterali
di settore ai fini dell’affidamento dei compiti di certificazione dell’appalto
genuino, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 10
settembre 2003.
ALLEGATO TRENTA
PRESTAZIONI SANITARIE INTEGRATIVE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E’ costituita una Commissione paritetica nazionale a cui
viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell’
assistenza sanitaria integrativa a quella del servizio sanitario nazionale.
I lavori della predetta Commissione sono finalizzati alla
predisposizione di una convenzione nazionale per la copertura assicurativa
nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta
diagnostica, diarie.
Alla Commissione medesima è affidata la definizione di una
prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella
in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI
dell’accordo 29 gennaio 2002.
La Cassa Edile farà fronte alla spesa per le prestazioni
sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi,
con le risorse derivanti dal contributo previsto dal sesto comma dell’art.37.
ALLEGATO TRENTUNO
PROTOCOLLO SUGLI ORGANISMI BILATERALI
1. Al fine di perseguire l’obiettivo della razionalizzazione
e omogeneizzazione degli enti paritetici (Casse Edili, Scuole Edili e Comitati
paritetici per la prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro), le
parti convengono di introdurre regole cogenti per gli organismi bilaterali,
tali da rendere automatica l’adozione di direttive che pervengono dal livello
nazionale anche con riguardo alle procedure, ai tempi e ai requisiti per il
riconoscimento delle prestazioni stabilite a livello nazionale.
2. Le parti sottoscritte sono impegnate a definire entro il
31 dicembre 2004 un protocollo contenente l’elenco delle prestazioni nazionali
da riconoscere agli operai tramite le Casse Edili in modo da renderne uniforme
l’applicazione su tutto il territorio, in una logica di unitarietà del sistema.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali suddette
sono portate a conoscenza delle Casse Edili i cui Consigli di gestione sono
responsabili della loro integrale e automatica applicazione.
Ogni altra prestazione, diversa da quelle disciplinate a
livello nazionale, rientra nelle prestazioni collaterali disciplinate a livello
territoriale e finanziate nell’ambito del contributo istituzionale di cui
all’art.37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000.
Le prestazioni collaterali, che in ogni caso devono essere
rivolte esclusivamente all’assistenza diretta degli operai iscritti e/o dei
loro familiari o conviventi, potranno essere stabilite con prevalente
riferimento alla tutela sanitaria e della sicurezza individuale.
Alla CNCE è affidata la funzione di vigilare, anche
attraverso l’attività di controllo e l’ausilio di Società di revisione, sulla
corretta applicazione di quanto sopra e di segnalare alle parti nazionali
eventuali anomalie.
3. La garanzia della massima efficienza e di un corretto
rapporto tra costi e benefici sono perseguiti attraverso:
- aliquote contributive in equilibrio rispetto alle uscite
per prestazioni e alla gestione dell’Ente;
- riserve patrimoniali proporzionali alle uscite per
prestazioni e per quelle di gestione individuate sulla base delle seguenti
regole:
a) il patrimonio netto disponibile di ciascuna Cassa Edile,
escluse le immobiliz-zazioni strumentali, non può superare la misura massima
percentuale dell’imponibile salariale annuo utile ai fini del versamento del
contributo istituzionale alla Cassa stessa che le parti si riservano di
individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del
c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
b) i fondi relativi alle gestioni autonome (ape ordinaria,
oneri mutualizzati, ecc.) possono determinare una riserva massima percentuale
della spesa annua relativa a ciascuna gestione che le parti si riservano di
individuare entro 30 giorni dalla stipula del verbale di accordo di rinnovo del
c.c.n.l. 29 gennaio 2000;
c) le parti territoriali sono impegnate a modificare le
percentuali contributive in vigore così da riportare l’ammontare del patrimonio
netto di cui alle precedenti lettere a) e b) entro le misure massime definite;
d) le parti territoriali debbono fissare, entro i 180 giorni
successivi alla stipula del verbale di rinnovo del c.c.n.l., la nuova misura
percentuale delle aliquote contributive per tutte le gestioni della Cassa Edile
e degli altri Enti paritetici, con decorrenza dal 1° gennaio 2005.
Le nuove aliquote e le relative decorrenze devono essere
individuate in modo che le riserve degli Enti bilaterali siano ricondotte alle
misure individuate nelle lettere a) e b) entro il 31 dicembre 2005 o entro il
maggior termine necessario in ragione della specifica situazione in atto nella
provincia.
Nel caso di non ottemperanza entro i predetti 180 giorni a
quanto sopra, le parti nazionali si surrogheranno, entro i successivi 30
giorni, in tutti gli adempimenti predetti, fornendo istruzioni in tal senso
agli Organismi bilaterali, che sono tenuti a darne immediata attuazione e
comunicazione alle imprese iscritte.
In relazione a quanto definito nei punti a) e b), alla CNCE
sono demandati i compiti di:
- segnalare alle parti nazionali le situazioni anomale
riscontrate attraverso l’analisi dei bilanci delle Casse Edili;
- verificare che le singole Casse Edili interessate
predispongano per tempo un piano finanziario per il superamento di tali
anomalie, intervenendo all’occorrenza;
- presentare alle parti nazionali un rapporto semestrale
relativo all’evoluzione di quanto previsto ai punti precedenti;
- presentare alle parti nazionali un rapporto annuale sulla
relazione ottimale tra imponibile salariale e costi di gestioni;
- fermo restando che le decisioni sono di competenza delle
parti sociali, affidare apposito incarico di consulenza ad una qualificata
Società di consulenza affinché, entro 60 giorni dall’accordo di rinnovo del
c.c.n.l., proponga per ogni provincia le nuove aliquote contributive e le
relative decorrenze per riportare le riserve nell’ambito individuato dalle
lettere a) e b).
4. La Cassa Edile deve annualmente e contestualmente
all’approvazione del bilancio consuntivo inviare alla CNCE una dichiarazione
che documenti l’adegua-mento ai criteri soprarichiamati. Tale dichiarazione
deve essere sottoscritta dalla Presidenza e controfirmata dal Collegio
sindacale. La Cassa Edile è altresì tenuta ad inviare semestralmente alla CNCE
la situazione dell’andamento economico e finanziario della gestione con
evidenziazione degli eventuali scostamenti rispetto a quanto preventivato.
5. Le parti nazionali confermano l’obiettivo di realizzare un
sistema a rete nazionale degli Enti bilaterali, a partire dall’uniformità degli
Statuti, dei bilanci e della loro certificazione.
A tal fine convengono quanto segue:
a) gli Enti paritetici sono tenuti ad inviare le informazioni
richieste al fine di alimentare le banche dati nazionali di settore. In
particolare si concorda sulla necessità che le Casse Edili inviino mensilmente
alla Banca Dati Nazionale delle Casse Edili-BNCE, i dati richiesti attraverso
il tracciato record predisposto dalla CNCE sulla base del modulo unico di denuncia
approvato dalle parti nazionali con l’accordo del 3 ottobre 2001;
b) a far data dal mese di ottobre 2005 le denuncie mensili
alle Casse Edili dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica.
Le Casse Edili sono tenute a predisporre tempestivamente gli
adempimenti necessari a tal fine, ferme restando le eventuali autonome
decisioni di ciascuna Cassa in ordine ad una anticipazione della decorrenza del
suddetto obbligo.
6. Le parti convengono inoltre che la gestione da parte delle
Casse Edili del DURC (documento unico di regolarità contributiva), debba essere
informata ad unitarietà ed omogeneità.
Le parti convengono inoltre di dare attuazione alla
Convenzione sottoscritta tra parti sociali, INPS e INAIL in data 15 aprile
2004.
Le parti convengono altresì di promuovere la sottoscrizione
di un protocollo che impegni tutte le Casse Edili di cui al Protocollo d’intesa
18 dicembre 1998 ed al verbale di intesa ministeriale del 9/09/1999 a segnalare
mensilmente alla CNCE le ragioni sociali delle imprese non in regola, secondo
la procedura informatica che sarà stabilita dalle parti sociali.
Il Durc sarà rilasciato dalla Cassa Edile competente dopo che
la stessa avrà acquisito per via informatica dalla CNCE il documento che
attesti che l’impresa in questione è regolare.
La Cassa Edile è tenuta ad archiviare copia del Durc, con
allegato il documento della CNCE, e a tenerlo a disposizione per ogni eventuale
controllo.
7. I criteri e le regole individuati per l’individuazione
delle contribuzioni di equilibrio e delle riserve di cui ai precedenti punti 3
e 4 sono adottati anche con riferimento a tutti gli enti paritetici di settore.
Le parti convengono che la relativa vigilanza sia affidata ai
rispettivi organismi paritetici nazionali (Formedil e CNCPT).
Le parti confermano quanto sottoscritto in ordine alle
politiche di coordinamento ed accorpamento delle Scuole Edili e dei Comitati
Tecnici Paritetici.
ALLEGATO TRENTADUE
FINANZIAMENTO DEGLI ORGANISMI
PARITETICI NAZIONALI DI SETTORE
“Il finanziamento degli organismi paritetici nazionali -
CNCE, Formedil e CNCPT - posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici
territoriali è fissato nelle seguenti misure:
- CNCE 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell’art. 25 del ccnl;
- Formedil 0,02% calcolato sugli elementi della retribuzione
di cui al punto 3) dell’art. 25 del ccnl;
- CNCPT 0,01% calcolato sugli elementi della retribuzione di
cui al punto 3) dell’art. 25 del ccnl.
Il contributo è versato, a partire dalla scadenza del 31
marzo 2005, direttamente dalla Cassa Edile a ciascun Organismo paritetico
nazionale, mediante prelievo dalle competenze del rispettivo Organismo
paritetico territoriale, calcolato sulla massa salariale di pertinenza
dell’esercizio precedente.
I bilanci degli Organismi nazionali, una volta approvati,
devono essere inviati, a cura degli Organismi medesimi agli Organismi
territoriali di competenza.
ALLEGATO TRENTATRE
PROTOCOLLO DI INTESA SULLA PIANIFICAZIONE DELLE LINEE
POLITICHE DEL SISTEMA FORMATIVO EDILE
Le parti confermano la necessità di dotare il sistema
paritetico della formazione professionale di linee politiche strategiche con le
quali indirizzare l’offerta formativa di settore e riconoscono al Formedil ,
Ente nazionale per la formazione professionale in edilizia, il ruolo di
indirizzo di coordinamento, promozione e verifica a livello nazionale
dell’attuazione delle medesime nella dimensione locale.
Il Formedil rappresenta altresì il sistema nazionale
paritetico edile di formazione nei confronti delle istituzioni pubbliche
nazionali e internazionali.
Al fine di rendere organico il sistema paritetico delle
Scuole edili, viene deman-dato al Formedil Nazionale di predisporre un modello
unico di bilancio certificato, di statuto tipo e di regolamento dei dipendenti
delle Scuole edili territoriali.
Le parti convengono che le modalità operative per
l’attuazione di quanto contenuto nel presente protocollo, saranno fornite in
modo uniforme dal Formedil Nazionale ai Formedil regionali e alle Scuole edili.
Occupabilità
Gli assi portanti del piano sono: occupabilità,
qualità adattabilità.
Le parti intendono per occupabilità la possibilità di
inserirsi efficacemente nel mercato del lavoro in quanto in possesso di
competenze riconoscibili e compatibili con l’offerta di lavoro; per qualità la
condizione attraverso la quale si acquisiscono le competenze;l’adattabilità o
flessibilità la capacità di adeguamento progressivo delle competenze alle
condizioni offerte dal mercato.
Tali condizioni sono perseguibili attraverso la
partecipazione del lavoratore ad un percorso integrato tra scuola – formazione
e lavoro preceduto da una fase di orientamento utile alla costruzione di uno
specifico progetto professionale.
Il percorso formativo deve essere certificabile dai relativi
organismi competenti scuole edili e imprese, e riportato nel libretto personale
di formazione elaborato dal Formedil secondo le disposizioni di legge.
Istruzione e formazione professionale
Le parti concordano che il sistema forma-tivo edile debba
svolgere un ruolo significativo all’interno del riassetto istituzionale
dell’istruzione-formazione.
L’obiettivo a breve termine è di candidare il sistema delle
Scuole edili a progettare azioni valide ai fini del triennio formativo per il
rilascio della qualifica pur nel rispetto delle situazioni locali e delle
diverse disposizioni regionali. A tal fine le parti convengono che il Formedil:
• definisca un modello nazionale di triennio di istruzione e
formazione professionale per il settore delle costruzioni, in collaborazione
con gli enti scuola territoriali;
• promuova un protocollo concordato con il Ministero della
Istruzione Università e Ricerca per la sperimentazione del modello presso le
Regioni, e siglato da Ance, Feneal, Filca, Fillea;
• promuova il modello presso le Regioni a sostegno delle
attività degli enti scuola territoriali.
Formazione professionalizzante integrativa
le parti convengono che il sistema Formedil eroghi formazione
finalizzata ad introdurre all’interno dei percorsi di istruzione tecnica,
secondaria e universitaria, la cultura del lavoro del costruire attraverso:
• attività di riorientamento alla formazione professionale
nei casi di dispersione scolastica
• attività di alternanza scuola lavoro durante la scuola
secondaria superiore
• attività formative professionalizzanti e stages per
studenti anche universitari di ingegneria e architettura
• partecipazioni a consorzi o a partnership per la promozione
di corsi di post diploma e post laurea ad esempio master di primo livello per
figure professionali attinenti il settore.
A tal fine le parti convengono di stipulare un protocollo con
il Miur che contempli un catalogo di attività formative a carattere integrativo
che il sistema paritetico offre all’Istruzione Tecnica e all’Università. Tale
protocollo nazionale rappresenterà il punto di riferimento per gli accordi
locali promossi dai singoli enti scuola o dai Formedil regionali.
Formazione per l’apprendistato
Per l’applicazione dei tre tipi di apprendistato :diritto
obbligo di istruzione e formazione, professionalizzante, di alta formazione ,
le parti ritengono di costituire presso il Formedil la sede per il monitoraggio
dell’apprendistato nel settore delle costruzioni per la promozione e
l’aggiornamento di una banca dati relativa agli allievi formati, alle
tipologie, ai programmi corsuali, al rapporto apprendisti assunti/formati,
compatibile con la banca dati CNCE e CNCPT.
Spetta al Formedil di riadattare i programmi formativi del
progetto sperimentale apprendistato da divulgare alle scuole edili, ai Formedil
regionali e alle imprese.
Formazione per l’inserimento degli adulti
- disoccupati e cassaintegrati (mobilità)
Le parti convengono che il sistema formativo edile debba
sviluppare attività di formazione a carattere breve e flessibile da svolgersi
nelle fasi di inattività di tali lavoratori.
- extracomunitari
Le parti inoltre convengono che il sistema formativo edile
debba sviluppare attività di alfabetizzazione linguistica necessaria per
l’integrazione sociale e lavorativa, di formazione di base e
professiona-lizzante per tale categoria di lavoratori, in coerenza ove
presenti, con eventuali accordi già siglati dalle parti in materia (titoli di
prelazione art. 19 della legge n. 30 luglio 2002 n. 189.
A tal fine le parti concordato di istituire in via
sperimentale, attraverso lo strumento della convenzione con i locali servizi
per l’impiego, un’attività di supporto alla funzione incontro domanda – offerta
di lavoro costituendo presso le scuole edili territoriali uno sportello
informativo come stabilito all’art….. del presente Ccnl.
Formazione continua
La formazione continua deve mettere a disposizione del
lavoratore e delle imprese del settore attività formative modulari, flessibili,
brevi anche a distanza che il lavoratore può frequentare su richiesta
dell’impresa o direttamente.
Le scuole edili possono inoltre dare attuazione ad attività
formative per singola impresa o più imprese che intendono avvalersi dei Fondi
Interprofessionali per la formazione continua e dare attuazione ad eventuali
piani territoriali concertati dalle rappresentanze delle organizzazioni
datoriali e sindacali elaborati al medesimo fine.
La formazione a catalogo per un percorso professionale
la formazione per un percorso professionale deve riguardare:
le conoscenze di base utili alla costruzione delle competenze
professionali
le competenze professionali relative al disegno tecnico e
alle tecnologie costruttive
le capacità di esecuzione pratica (mura-tura e carpenteria)
gli ambiti tecnico pratici riguardanti macchine semplici e
complesse di cantiere specifici mestieri in ambito edile
la sicurezza
attività formative per ruoli direttivi di cantiere
attività formative idonee per l’acquisizione di crediti
utilizzabili per l’ammissione ai corsi IFTS.
ALLEGATO TRENTAQUATTRO
ESCLUSIVA DI STAMPA
Le parti concordano che sulla base del presente verbale di
accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto
collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la
esclusiva a tutti gli effetti.
Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi
dalla data di stipula dell’accordo di rinnovo al fine di procedere alle
necessarie armonizzazioni.
Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i
lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale
di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie
strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e
diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto
collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del
lavoro.
ALLEGATO TRENTACINQUE
AUMENTI RETRIBUTIVI
E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
... omissis ...
(si rinvia alle tabelle inviate e pubblicate anche sul
presente Notiziario)
ALLEGATO TRENTASEI
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il
presente contratto si applica dal 1° maggio 2004 al 31 dicembre 2007 ai
rapporti di lavoro in corso alla data del 20 maggio 2004 o instaurati
successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre
2005.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per 3 anni e così di seguito.