SOMME EROGATE IN OCCASIONE DELLA STIPULA DI ATTI TRANSATTIVI – TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DAL 1 GENNAIO 1998

 

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente, ha inciso anche sulla disciplina fiscale e contributiva delle somme erogate in occasione della stipula di atti transattivi.

Prima di affrontare le novità introdotte si ricorda di seguito il regime previgente.

 

1. Il regime vigente fino al 31 dicembre 1997

Sotto il profilo del trattamento fiscale, le somme erogate in seguito ad accordi transattivi in costanza di rapporto di lavoro non erano classificabili tra i redditi di lavoro dipendente poichè l'art. 48 qualificava come redditi di lavoro dipendente i “compensi percepiti in dipendenza di rapporto di lavoro”. In effetti la transazione ai sensi dell'art. 1965 del codice civile (in base al quale la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro), non prevedendo alcuna indagine sulla liceità delle rivendicazioni economiche del dipendente ma risolvendosi in reciproche concessioni finalizzate a dirimere la lite o a prevenirla, interrompe ogni nesso causale tra compenso erogato e rapporto di lavoro: requisito quest'ultimo necessario, ai sensi del vecchio art. 48 del D.P.R. n. 917/1986, ai fini della riconducibilità dei compensi percepiti da un soggetto nell'ambito di detta categoria reddituale.

Le somme corrisposte a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro invece andavano assoggettate a tassazione separata, con applicazione della ritenuta nella misura prevista per il trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 così come novellato dall'art. 32 del decreto-legge n. 41/1995, convertito con modificazioni nella legge n. 85/1995, il quale prevede che siano assoggettati a tassazione separata “le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

Pertanto il particolare trattamento tributario si applicava solo alle somme che avessero quale presupposto per la loro erogazione la cessata esistenza del rapporto di lavoro.

Quanto alla disciplina previdenziale, in base a un consolidato orientamento della Corte di Cassazione ed al conseguente orientamento del Ministero del Lavoro (circolare n. 39 del 24 aprile 1987), le somme erogate dal datore di lavoro in esecuzione di una transazione novativa (in sede di conciliazione giudiziaria e non) avente la finalità di porre fine ad una vertenza non ancora decisa in sede giudiziaria o arbitrale sono state escluse dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale: ciò sulla base delle stesse motivazioni (inesistenza di un nesso causale con il rapporto di lavoro) che avevano portato all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali delle somme erogate a seguito di transazioni intervenute in costanza di rapporto di lavoro. Tale tesi, nonostante le resistenze opposte dall'INPS, h stata costantemente seguita.

Per quanto concerne, invece, le transazioni non novative è sempre rimasto fermo il principio dell'assoggettamento a contribuzione.

 

2. Il regime vigente dal 1 gennaio 1998

Il decreto legislativo n. 314/1997, ha modificato il comma 1 dell'art. 48 del D.P.R. n. 917/1986, e quindi la nozione di reddito di lavoro dipendente ai fini sia dell'imposizione fiscale che previdenziale, che viene ora individuato nelle somme e nei valori che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro: tale modifica incide anche sulla disciplina delle transazioni.

Tale nuova formulazione di reddito imponibile è stata interpretata, ai fini fiscali, dal Ministero delle Finanze (circolare n. 326 del 23 dicembre 1997) nel senso che sono riconducibili al rapporto di lavoro “le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”. Sono quindi considerate reddito anche le somme erogate a seguito di transazioni in costanza di rapporto di lavoro, mentre quelle erogate a seguito di transazioni intervenute alla cessazione del rapporto di lavoro, stante la mancata abrogazione della citata legge n. 85/1995, continuano ad essere assoggettate a tassazione separata.

Relativamente ai profili previdenziali, invece, il problema va risolto alla luce dell'art. 12 della legge n; 153/1969 (cosl come  modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 314/1997), e delle interpretazioni fornite dall'INPS con la circolare n. 263 del 24 dicembre 1997.

La nuova formulazione dell'art. 12 infatti inserisce, fra le voci escluse dall'imponibile previdenziale, oltre alle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori (somme già escluse in base al vecchio art. 12), anche “quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione”.

Pertanto dal 1 gennaio 1998 sono escluse dall'imponibile ai fini contributivi “tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo retributivo, corrisposte in sede di risoluzione del rapporto di lavoro, anche se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da parte del datore di lavoro, e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto”.

L'istituto, sul tema specifico delle transazioni, inoltre, ha affermato che le somme date per transazioni intervenute in relazione al rapporto di lavoro e nascenti da pretese vertenti su elementi imponibili rientrano nell'imponibile contributivo.

Alla luce di quanto sopra, si può pertanto ritenere che dal 1 gennaio 1998 il regime fiscale e contributivo delle somme erogate a seguito di atti transattivi è il seguente:

a) transazioni intervenute in costanza di rapporto di lavoro:

- assoggettate all'ordinaria tassazione;

- escluse dalla contribuzione, se relative a voci non imponibili ed assoggettate invece a contribuzione, se relative a voci imponibili;

b) transazioni intervenute alla cessazione del rapporto di lavoro o che traggono origine dalla stessa:

- assoggettate a tassazione separata ed escluse dall'imponibile contributivo.