SOMME EROGATE IN
OCCASIONE DELLA STIPULA DI ATTI TRANSATTIVI – TRATTAMENTO FISCALE E
CONTRIBUTIVO DAL 1 GENNAIO 1998
Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante
armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali
e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente, ha inciso anche
sulla disciplina fiscale e contributiva delle somme erogate in occasione della
stipula di atti transattivi.
Prima di affrontare le novità introdotte si ricorda di seguito il
regime previgente.
1.
Il regime vigente fino al 31 dicembre 1997
Sotto il profilo del trattamento fiscale, le somme erogate in
seguito ad accordi transattivi in costanza di rapporto di lavoro non erano
classificabili tra i redditi di lavoro dipendente poichè l'art. 48 qualificava
come redditi di lavoro dipendente i “compensi percepiti in dipendenza di
rapporto di lavoro”. In effetti la transazione ai sensi dell'art. 1965 del
codice civile (in base al quale la transazione è il contratto con il quale le
parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già cominciata
o prevengono una lite che può sorgere tra loro), non prevedendo alcuna indagine
sulla liceità delle rivendicazioni economiche del dipendente ma risolvendosi in
reciproche concessioni finalizzate a dirimere la lite o a prevenirla,
interrompe ogni nesso causale tra compenso erogato e rapporto di lavoro:
requisito quest'ultimo necessario, ai sensi del vecchio art. 48 del D.P.R. n.
917/1986, ai fini della riconducibilità dei compensi percepiti da un soggetto
nell'ambito di detta categoria reddituale.
Le somme corrisposte a seguito di transazioni relative alla
risoluzione del rapporto di lavoro invece andavano assoggettate a tassazione
separata, con applicazione della ritenuta nella misura prevista per il
trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. n.
917/1986 così come novellato dall'art. 32 del decreto-legge n. 41/1995,
convertito con modificazioni nella legge n. 85/1995, il quale prevede che siano
assoggettati a tassazione separata “le somme e i valori comunque percepiti, al
netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel
contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.
Pertanto il particolare trattamento tributario si applicava solo
alle somme che avessero quale presupposto per la loro erogazione la cessata
esistenza del rapporto di lavoro.
Quanto alla disciplina previdenziale, in base a un consolidato
orientamento della Corte di Cassazione ed al conseguente orientamento del
Ministero del Lavoro (circolare n. 39 del 24 aprile 1987), le somme erogate dal
datore di lavoro in esecuzione di una transazione novativa (in sede di
conciliazione giudiziaria e non) avente la finalità di porre fine ad una
vertenza non ancora decisa in sede giudiziaria o arbitrale sono state escluse
dall'assoggettamento a contribuzione previdenziale: ciò sulla base delle stesse
motivazioni (inesistenza di un nesso causale con il rapporto di lavoro) che
avevano portato all'esclusione dal reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali
delle somme erogate a seguito di transazioni intervenute in costanza di
rapporto di lavoro. Tale tesi, nonostante le resistenze opposte dall'INPS, h
stata costantemente seguita.
Per quanto concerne, invece, le transazioni non novative è sempre
rimasto fermo il principio dell'assoggettamento a contribuzione.
2.
Il regime vigente dal 1 gennaio 1998
Il decreto legislativo n. 314/1997, ha modificato il comma 1
dell'art. 48 del D.P.R. n. 917/1986, e quindi la nozione di reddito di lavoro
dipendente ai fini sia dell'imposizione fiscale che previdenziale, che viene
ora individuato nelle somme e nei valori che il dipendente percepisce in
relazione al rapporto di lavoro: tale modifica incide anche sulla disciplina
delle transazioni.
Tale nuova formulazione di reddito imponibile è stata
interpretata, ai fini fiscali, dal Ministero delle Finanze (circolare n. 326
del 23 dicembre 1997) nel senso che sono riconducibili al rapporto di lavoro
“le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche
novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello
stesso”. Sono quindi considerate reddito anche le somme erogate a seguito di
transazioni in costanza di rapporto di lavoro, mentre quelle erogate a seguito
di transazioni intervenute alla cessazione del rapporto di lavoro, stante la
mancata abrogazione della citata legge n. 85/1995, continuano ad essere
assoggettate a tassazione separata.
Relativamente ai profili previdenziali, invece, il problema va
risolto alla luce dell'art. 12 della legge n; 153/1969 (cosl come modificato dall'art. 6 del decreto
legislativo n. 314/1997), e delle interpretazioni fornite dall'INPS con la circolare
n. 263 del 24 dicembre 1997.
La nuova formulazione dell'art. 12 infatti inserisce, fra le voci
escluse dall'imponibile previdenziale, oltre alle somme corrisposte in
occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare
l'esodo dei lavoratori (somme già escluse in base al vecchio art. 12), anche
“quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione”.
Pertanto dal 1 gennaio 1998 sono escluse dall'imponibile ai fini
contributivi “tutte quelle forme di erogazione prive di uno specifico titolo
retributivo, corrisposte in sede di risoluzione del rapporto di lavoro, anche
se non sottoposto a limitazioni sotto il profilo della libera recedibilità da
parte del datore di lavoro, e la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale
o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo
scioglimento del rapporto”.
L'istituto, sul tema specifico delle transazioni, inoltre, ha
affermato che le somme date per transazioni intervenute in relazione al
rapporto di lavoro e nascenti da pretese vertenti su elementi imponibili
rientrano nell'imponibile contributivo.
Alla luce di quanto sopra, si può pertanto ritenere che dal 1
gennaio 1998 il regime fiscale e contributivo delle somme erogate a seguito di
atti transattivi è il seguente:
a) transazioni intervenute in costanza di rapporto di lavoro:
- assoggettate all'ordinaria tassazione;
- escluse dalla contribuzione, se relative a voci non imponibili
ed assoggettate invece a contribuzione, se relative a voci imponibili;
b) transazioni intervenute alla cessazione del rapporto di lavoro
o che traggono origine dalla stessa:
- assoggettate a tassazione separata ed escluse dall'imponibile
contributivo.