LEGGE PER LA TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA
COSTRUIRE
E' stata approvata la legge per la tutela dei diritti
patrimoniali di coloro che acquistano immobili da costruire.
Si riportano in sintesi le disposizioni
di diretto interesse per la categoria, sottolineando che le novità legislative
comporteranno nuovi oneri a carico del costruttore. La nuova legge sarà
operativa solo dopo che saranno approvati specifici decreti legislativi. La
normativa prevede che tali atti siano emanati entro sei mesi dall'entrata in
vigore della legge, che è di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ambito
di applicazione
- tipologia edilizia: immobile da costruire (con permesso di costruire anche solo richiesto), immobile non ancora ultimato (e cioè in condizione di non poter ottenere l'agibilità)
- destinazione d'uso: residenziale/non residenziale
(le disposizioni non si applicano agli immobili con certificato di agibilità)
- soggetto obbligato al rispetto della legge:
il costruttore o ''la cooperativa edilizia" che promette in vendita, che
vende un immobile da costruire, che abbia stipulato un contratto di
leasing, di cessione, di vendita di cosa futura, per un diritto reale
di godimento per un immobile da costruire.
I
decreti legislativi dovranno disciplinare i seguenti aspetti:
- obbligo al rilascio, prima della sottoscrizione del contratto preliminare, di fideiussione di importo pari al valore delle somme riscosse e da riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita (ovvero se il corrispettivo è costituito da una permuta la fideiussione dovrà essere pari al valore del bene dato in permuta). Dalla fideiussione sono escluse le somme che saranno erogate da un soggetto mutuante;
- obbligo per il costruttore di fornire garanzie per il risarcimento a seguito di vizi e difformità che si manifestino successivamente all'atto di compravendita;
-
disciplina del
contratto preliminare con individuazione di una serie di elementi tra cui:
caratteristiche tecniche dell'immobile, tipologia dei materiali, modalità di
esecuzione, tempi di pagamento,
esistenza di trascrizioni pregiudizievoli e di iscrizioni ipotecarie,
indicazione dell'appaltatore, planimetria dell'immobile;
-
limitazione
dell'azione revocatoria nel biennio successivo alla conclusione dell'atto in
caso di procedure concorsuali a carico del venditore - costruttore;
-
istituzione di
un fondo di solidarietà a favore di coloro che sono rimasti coinvolti in
fallimenti immobiliari a decorrere dal 31 dicembre 1993. Il fondo sarà
alimentato con un prelievo del 5 per mille sulle fideiussioni che saranno
sottoscritte nei prossimi 15 anni.