PREVIDENZA SOCIALE
- TUTELA DEI
LAVORATORI ITALIANI
ALL'ESTERO – RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER IL 1998
La Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998 ha pubblicato il
D.M. che ha indicato, per l'anno in corso, le retribuzioni convenzionali da
prendere a riferimento ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le
assicurazioni obbligatorie a favore dei lavoratori italiani operanti
all'estero.
Si ricorda che l'art. 4, primo comma, della legge 3 ottobre 1987,
n. 398, ha stabilito che i contributi dovuti per i lavoratori all'estero vanno
calcolati con riferimento a “retribuzioni convenzionali” determinate con appositi
Decreti ministeriali da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Il Decreto ministeriale sopra citato ha provveduto a tale
adempimento con decorrenza dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1998 e
fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Tale provvedimento si e' limitato ad aggiornare i valori dell'anno
precedente, compresi quelli per i quadri ed i dirigenti suddivisi in piu'
fasce, incrementandoli mediamente del 3%.
Si riportano qui di seguito i valori che riguardano i dipendenti del settore INDUSTRIA.
LAVORATORI ITALIANI OPERANTI ALL'ESTERO IN PAESI
EXTRA-COMUNITARI -'98
Settore “industria”
Qualifiche Retribuzione
convenzionale
Operai 2.608.000
Operai specializzati 3.068.000
Impiegati d'ordine 3.068.000
Impiegati di concetto ed assimilati 3.531.000
Impiegati con funzioni direttive semplici 4.364.000
Impiegati direttivi con
responsabilita' polisettoriali 5.023.000
Quadri
Fascia Retribuzione
nazionale (1) Retribuzione
convenzionale
I fino
a 5.378.000 5.378.000
II da
5.378.001 a 6.147.000 6.147.000
III da
6.147.001 in poi 7.043.000
Dirigenti
Fascia Retribuzione
nazionale (1) Retribuzione
convenzionale
I Fino
a 7.999.000 7.999.000
II da 7.999.001 a 10.491.000 10.491.000
III da 10.491.001 a 13.637.000 13.637.000
IV da
13.637.001 a 17.044.000 17.044.000
V da
17.044.001 in poi 20.324.000
(1) - Per quanto concerne la individuazione della fascia di
retribuzione convenzionale per i quadri ed i dirigenti, il Ministero del Lavoro
ha precisato che: “Per retribuzione nazionale deve intendersi il trattamento
mensile determinato dividendo per 12 il trattamento da contratto collettivo
previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per
accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero”.