LEGGE
PER
Sulla Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2004, n. 189, è stata pubblicata la legge 2 agosto
2004, n. 210 "Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire".
Il provvedimento
ha avuto un iter parlamentare piuttosto laborioso (formulazione di un testo
unificato, approvazione da parte della Camera, formulazione ed approvazione di
un nuovo testo in Commissione giustizia del Senato, modifica da parte dell'Aula
del Senato, nuovo esame della Camera dei Deputati), e ha avuto il consenso,
anche sulla spinta emozionale di alcune recenti vicende conseguenti allo stato
di crisi di una cooperativa edilizia, unanime di tutti i gruppi politici.
L'ANCE è
intervenuta più volte durante l'iter parlamentare consapevole dei riflessi che
un provvedimento del genere ha per il settore delle costruzioni proponendo una
serie di modifiche e chiarimenti che sono stati accolti in buona misura. Questa
azione si è svolta in un contesto non facile considerato il coinvolgimento di
numerose famiglie nei fallimenti immobiliari verificatisi negli anni e l'ANCE
ha ritenuto opportuno promuovere un'azione sinergica anche con altre
associazioni tra cui quelle degli utenti quali CONAFI ed ASSOCOND.
In particolare si
evidenzia che l'ANCE, nel corso della seconda lettura da parte della Camera,
prendendo atto dell'accordo politico intervenuto tra maggioranza ed
opposizione, ha promosso la presentazione di alcuni ordini del giorno
finalizzati ad ottenere una migliore delimitazione dei contenuti della delega
legislativa assegnata al Governo in particolare sulla progressività della
fideiussione, sulla garanzia per vizi e difetti, sulla definizione di impresa
in stato di crisi.
Prima di entrare
nel merito dei contenuti del provvedimento si evidenzia che il testo approvato
conferma pressochè tutte le indicazioni più volte evidenziate dall'ANCE nel
corso del dibattito parlamentare ed in
particolare:
- parità di trattamento e di obblighi tra tutti
i soggetti che operano nel settore immobiliare
siano essi imprese, cooperative di abitazione, società immobiliari;
- garanzia fideiussoria solo per le somme
effettivamente incassate;
- contratto preliminare tipo
''trasparente".
In sintesi si
riportano le disposizioni di diretto interesse per la categoria.
Va sottolineato,
preliminarmente, che la nuova legge sarà operativa solo dopo che il Governo
avrà adottato gli specifici decreti legislativi e cioè entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge.
Ambito di applicazione
- tipologia
edilizia: immobile da costruire con permesso di costruire anche solo richiesto
immobile non ancora ultimato (e cioè in condizione di non poter ottenere
l'agibilità)
- destinazione
d'uso: residenziale/non residenziale (le disposizioni non si applicano agli
immobili con certificato di agibilità)
- soggetto obbligato al rispetto della legge:
il costruttore.
Per costruttore la
legge precisa che si intende ''l'imprenditore" o ''la cooperativa
edilizia" che promette in vendita, che vende un immobile da costruire, che
abbia stipulato un contratto di leasing,
di cessione, di vendita di cosa
futura, per un diritto reale di godimento per un immobile da costruire.
I decreti
legislativi
- Termini: da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti. I decreti potranno essere oggetto di successiva
integrazione e/o modifica.
- Contenuti
- limitazione dell'azione revocatoria nel
biennio successivo alla conclusione dell'atto in caso di procedure concorsuali
a carico del venditore - costruttore;
- obbligo al rilascio, prima della
sottoscrizione del contratto preliminare, di fideiussione di importo pari al
valore delle somme riscosse e da riscuotere prima della stipula del contratto definitivo di compravendita (ovvero
se il corrispettivo è costituito da una permuta la fideiussione dovrà essere
pari al valore del bene dato in permuta). Dalla fideiussione sono escluse le
somme che saranno erogate da un soggetto mutuante;
- obbligo per il costruttore di fornire
garanzie per il risarcimento a seguito
di vizi e difformità che si manifestino
successivamente all'atto di compravendita;
- disciplina del contratto preliminare con
individuazione di una serie di elementi tra cui: caratteristiche tecniche
dell'immobile, tipologia dei materiali, modalità di esecuzione, tempi di pagamento, esistenza di trascrizioni
pregiudizievoli e di iscrizioni ipotecarie, indicazione dell'appaltatore,
planimetria dell'immobile;
- istituzione di un fondo di solidarietà a
favore di coloro i quali sono rimasti coinvolti in fallimenti immobiliari a
decorrere dal 31 dicembre 1993. Il fondo sarà alimentato con un prelievo del 5
per mille sulle fideiussioni che saranno sottoscritte nei prossimi 15 anni.
In particolare per
quanto riguarda le fideiussioni a garanzia degli acconti si ricorda che
l'ordine del giorno promosso dall'ANCE ed
approvato dalla Camera, impegna il Governo a tenere presente,
nell'emanazione del relativo decreto legislativo il principio della prestazione
della garanzia in misura progressiva e cioè a fronte di effettivi riscossioni
di somme di denaro.
LEGGE 2
agosto 2004, n.210
Delega al
Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da
costruire.
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art.
1.(Delega al Governo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire).
1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 3, uno o piùdecreti legislativi recanti norme per la tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato
richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare ola cui
costruzione non risulti essere ultimata versando in stadio tale da non
consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità, anche apportando
alla legislazione vigente le modifiche e le integrazioni necessarie per il
coordinamento della medesima con le disposizioni contenute nei predetti decreti
legislativi.
2. I decreti
legislativi di cui al comma 1 sono emanati, ai sensi dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e
delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.
3. Gli schemi dei
decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso, entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del
parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la
scadenza del termine previsto al comma1 o successivamente, quest'ultimo è
prorogato di centoventi giorni.
4. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al
comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e
3, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Art.
2.(Definizioni).
1. Ai fini della
presente legge devono intendersi:
a) per
"acquirente", la persona fisica che sia promissoria acquirente o che
acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro
contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto
l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sè o ad un proprio
parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale
di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorchè
non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la
cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o l'acquisto
della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire per iniziativa della stessa;
b) per
"costruttore", l'imprenditore o la cooperativa edilizia che
promettano in vendita o che vendano un immobile da costruire, ovvero che
abbiano stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o
possa avere per effetto la cessione o il trasferimento non immediato in favore
di un acquirente della proprietà o della titolarità di un diritto reale di
godimento su di un immobile da costruire, sia nel caso in cui lo stesso venga
edificato direttamente dai medesimi sia nel caso in cui la realizzazione della
costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi;
c) per
"situazione di crisi", la situazione che ricorre nei casi in cui il
costruttore sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare, in
relazione all'immobile oggetto del contratto, ovvero a fallimento, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa.
Art.
3.(Principi e criteri direttivi della delega legislativa).
1. I decreti
legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri
direttivi:a) prevedere, ferme restando le disposizioni contenute negli articoli
2645-bis, 2775-bis e 2825-bis del codice civile, e apportando, se del caso, le
opportune modifiche ed integrazioni alla disciplina dei procedimenti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'equa ed adeguata tutela dei diritti
dell'acquirente discendenti dalla stipula del contratto diretto all'acquisto o
al trasferimento di un immobile da costruire;
b) prevedere, ai
fini di cui alla lettera a), la limitazione della esperibilità delle azioni revocatorie
nei confronti dell'acquirente e la modifica dell'articolo 72 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
c) prevedere
l'obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla
consegna, prima della stipula del contratto preliminare d'acquisto o dell'atto
equipollente ai sensi dell'articolo 2, di fideiussione di importo pari alle
somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente ha
riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula del contratto definitivo
di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione,comunque escluse quelle
che è pattuito debbono essere erogate da un eventuale soggetto mutuante;
d) prevedere che
la fideiussione di cui alla lettera c) sia rilasciata da una banca, da
un'assicurazione o da altro soggetto autorizzato; prevedere che la stessa sia a
garanzia, nel caso in cu iil costruttore incorra in una situazione di crisi,
dell'eventuale restituzione delle somme riscosse, del valore di ogni altro
eventuale corrispettivo, dei relativi interessi maturati e delle eventuali
spese effettivamente sostenute e strettamente necessarie, per conseguire la
detta restituzione, ove la stessa non sia immediatamente offerta ed eseguita;
disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della garanzia
fideiussoria al fine di assicurare all'acquirente la sollecita restituzione di
quanto indicato alla lettera c), indipendentemente dalla durata dei
procedimenti implicanti una situazione di crisi, escludendo il beneficio della
preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo
comma, del codice civile;
e) prevedere forme
di tutela dell'acquirente, imponendo l'obbligo che il costruttore fornisca
altresì garanzie per il risarcimento al quale sia tenuto ai sensi della vigente
disciplina per vizi edifformità che si siano manifestati successivamente alla
stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di
assegnazione;
f) istituire un
Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza
del costruttore a fronte della quale,in un periodo compreso tra il 31 dicembre
1993 e la data di entrata in vigore della presente legge, siano o siano state
in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver
subitola perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente
corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del
bene;
g) prevedere che
le risorse destinate ad alimentare il Fondo siano reperite, senza alcun onere
per il bilancio dello Stato, delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano o degli altri enti territoriali, attraverso la previsione e
l'istituzione,per un periodo massimo di quindici anni dalla data di entrata in
vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente
legge, di un contributo obbligatorio posto a carico dei costruttori tenuti a
quanto previsto dalla lettera c),individuando lo stesso in misura non superiore
al 5 per mille delle fideiussioni di cui alla medesima lettera c); prevedere
che il versamento sia direttamente assunto dal soggetto che rilascia la
fideiussione; prevedere che la misura del contributo e le modalitàdel
versamento siano determinate annualmente con decreto del Ministro della giustizia
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il limite
massimo indicato e che, per il primo anno, la misura del contributo e le
modalità del versamento siano indicate nell'ultimo dei decreti legislativi
emanati in attuazione della presente legge;
h) individuare il
soggetto gestore del Fondo, disponendo che tutti i relativi oneri di gestione
siano a carico del Fondo medesimo;
i) prevedere che
il Fondo sia articolato in sezioni autonome definite in corrispondenza di
ambiti territoriali determinati su base provinciale, regionale o interregionale
in modo da assicurare una gestione tendenzialmente equilibrata delle sezioni,
tenuto conto delle finalità del Fondo; prevedere che i contributi siano
imputati alle sezioni autonome del Fondo sulla base del criterio della
provenienza delle risorse tenendo conto della ubicazione degli immobili in
relazione ai quali le fideiussioni sono richieste;prevedere che, soddisfatti
gli oneri di gestione, ciascuna sezione sia gestita autonomamente e le relative
risorse siano dirette in via primaria alla soddisfazione delle pretese
restitutorie dell'acquirente di cui alla lettera f) degli immobili ubicati nel
territorio di competenza della sezione medesima ed in via successiva siano
utilizzate per soddisfare le richieste relative alle altre sezioni nei casi in
cui le medesime non abbiano risorse sufficienti;prevedere che le ulteriori
modalità di gestione del Fondo siano stabilite con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; prevedere
che l'ente gestore del Fondo, che abbia corrisposto l'indennizzo nei casi
previsti, abbia diritto di regresso nei confronti del costruttore per il
recupero dell'indennizzo pagato nonchè dei relativi interessi e spese;
l) disciplinare i
requisiti e le modalità di accesso ai contributi del Fondo di cui alla lettera
f) prevedendo che ciò possa avvenire per una sola volta da parte di un singolo
soggetto;
m) disciplinare i
contenuti del contratto preliminare e di ogni altro contratto comunque diretto
al successivo acquisto di un immobile da costruire, prevedendo in particolare
che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche tecniche della
costruzione, la tipologia dei materiali impiegati, le modalità e le fasi di
esecuzione, le modalità e i tempi di pagamento del prezzo, l'esistenza di
iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli,gli estremi del permesso
di costruire, la planimetria dell'immobile da costruire e delle sue pertinenze
di uso esclusivo nonchè l'indicazione dell'appaltatore;
n) prevedere norme dirette a rendere effettivo il diritto
dell'acquirente al perfezionamento degli atti indicati all'articolo39, comma 6,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,e all'eventuale cancellazione
dell'ipoteca o del pignoramento gravante sull'immobile da costruire,
assicurando che gli atti che permettono l'esecuzione delle formalità nei
registri immobiliari siano posti in essere prima della stipula dell'atto
definitivo di compravendita, o contestualmente alla stessa.