APPALTI
PUBBLICI- CONSORZIO DI CONCORRENTI:
1)
NON PUO' PARTECIPARE SOLO PER ALCUNI CONSORZIATI
2)
NON PUO' INDICARE CONSORZIATI PER CUI CONCORRE
(Consiglio
di Stato, Sez. V, 20 gennaio 2004, n. 156)
1)
Presentare domanda di partecipazione alla gara non per tutti i consorziati di
un consorzio di concorrenti (di cui all'art. 10 della legge
"Merloni", lett.e), ma solo per alcuni di essi, comporta
l'impossibilità di applicare il principio relativo alla responsabilità solidale
di tutti i consorziati verso la P.A. appaltante derivante dal vincolo di organizzazione
comune tra le imprese, richiesto dal successivo art. 13, comma 2, ai
concorrenti associati o consorziati, di cui all'art. l0, comma l, lett. d) ed
e) della l. n. 109 del 1994
2) Se è
vero che l'art. 13, comma 4, consente ai consorzi di cui all'art. l0, comma l,
lett. b) e c) - i quali operano in forma fortemente aggregata e con le regole
proprie degli organismi associativi secondo la generale disciplina dell'art.
2392 c.c. - di indicare in sede di offerta i consorziati per i quali
concorrono, va tuttavia considerato che tale norma ha carattere tassativo e,
quindi, tale da escludere che i consorzi di cui alla lett. e) dello stesso art.
l0, comma l - i quali sono soggetti caratterizzati da minore consistenza
organizzativa e non offrono all'amministrazione le medesime garanzie dei
consorzi stabili - possano avvalersi della medesima facoltà.
(Omissis).
FATTO E DIRITTO
1. Il Consorzio
per lo. Sviluppo degli Insediamenti di Edilizia Residenziale Pubblica (più
brevemente,Consorzio SIERP) ha partecipato alla gara indetta dalla AUSL di
Reggio Emilia per l'affidamento, mediante pubblico incanto, dei lavori di
amplIamento e ristrutturazione dell'Ospedale "S. Sebastiano" di
Correggio, dichiarando di concorrere solo per alcuni consorziati (tre su sette)
e presentando quattro domande, una in nome proprio e tre per ciascuno dei
consorziati e, precisamente, per
Dopo l'apertura
delle buste contenenti le offerte economiche, mentre era in corso la verifica
delle anomalie, alla quale era stata sottoposta anche l'offerta del Consorzio
SIERP, risultata al primo posto:con il ribasso più alto, il Consorzio ha
appreso dal verbale di gara della terza seduta, inviatogli dal responsabile del
procedimento, di essere stato escluso, essendo le modalità della sua
partecipazione alla gara in contrasto con l'art. 10, comma l, lett. e) della 1.
n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, che ammette la
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici dei consorzi di
concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle
letto a), b) e c), alle condizioni stabilite dall'art. 13 della 1. n. 109 del
- il Consorzio
SIERP non può essere assimilato ad un consorzio stabile ex art. 12 1. n. 109
del
- il Consorzio
nella sua composizione parziale non può essere equiparato ad un raggruppamento
temporaneo di imprese, in quanto, il. mandato, incorporato nell'atto
costitutivo, è privo dei seguenti requisiti prescritti, a pena di annullamento
dell'aggiudicazione, dall'art. 13, comma 5 e 5-bis, 1. n. 109 del 1994:
- collettività -
in quanto partecipano alla gara non tutte le imprese del Consorzio, ma solo
alcune imprese e tale possibilità è consentita in via eccezionale solo ai
consorzi di cui all'art. 10, lett. b) e c) l. n. 109 del 1994;
- specialità - in
quanto il mandato al Consorzio non è conferito per la specifica opera da
realizzare, ma in vista della generica assunzione di appalti e/o concessioni
per la realizzazione di opere edili;
- irrevocabilità -
in quanto lo statuto del Consorzio prevede la modificabilità della compagine e
le tre imprese concorrenti non hanno assunto al momento dell'offerta l'impegno
in ordine alla immodificabilità della composizione del raggruppamento
partecipante.
2. Il T.A.R.
Emilia Romagna ha in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso
proposto avverso l'esclusione e avverso il parere reso dall'Autorità per la
Vigilanza sui LL.PP.; pertanto, il Consorzio SIERP con il presente appello
chiede l'annullamento della sentenza, riproponendo, con cinque motivi di
gravame, le censure già dedotte in primo grado (violazione della l. n. 109 del
1994, sotto più profili, dei principi di trasparenza e par condicio, della lex
specialis di gara, della l. n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per carenza di
motivazione, contraddittorietà e falsità dei presupposti di fatto e di
diritto), che, a suo avviso, sarebbero state erroneamente disattese dal T.A.R.
La AUSL e
In prossimità
dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello tutte le parti hanno
depositato ulteriori scritti a sostegno delle loro tesi difensive.
3. Ad avviso del
Collegio devono essere prioritariamente esaminate le questioni che formano,
rispettivamente, oggetto del quinto e primo motivo di gravame.
4. Il Consorzio appellante
sostiene che non avrebbe dovuto essere escluso dalla gara in quanto il
consorzio di concorrenti costituisce un autonomo centro di rapporti giuridici
sorto ad opera del contratto costitutivo del consorzio che crea il vincolo di
organizzazione comune tra imprese e che, pertanto, non sarebbe necessario,
affinché si radichi la responsabilità solidale dei concorrenti consorziati
verso l'amministrazione appaltante, un mandato collettivo speciale richiesto
per le associazioni temporanee di imprese.
Sul punto le
argomentazioni contenute nella sentenza impugnata appaiono ineccepibili.
Il T.A.R. dopo
avere precisato che nel caso in esame si tratta di un consorzio di concorrenti
- così qualificato dall'art. 10, comma l, lett. e) della legge quadro in
materia di lavori pubblici e, in quanto tale, soggetto alle disposizioni di cui
al successivo art. 13 - costituito ai sensi degli artt. 2602 e 2612 c.c., ha
convenuto che, secondo concorde giurisprudenza, tale consorzio è dotato, se non
di personalità giuridica, di una propria soggettività, quale autonomo centro di
rapporti giuridici; il cui contratto costitutivo crea, in luogo del mandato, un
vincolo - anzi una organizzazione comune - tra le imprese; che, nei rapporti
con i terzi opera, ex art. 2615, comma 2, c.c., quale mandatario dei
consorziati, per cui i singoli consorziati rispondono solidalmente con il fondo
consortile per le obbligazioni assunte per loro conto dagli organi del
consorzio, senza necessità di ulteriori atti e, in particolare, di un mandato collettivo
speciale con rappresentanza.
Ha tuttavia
rilevato che le modalità di partecipazione del Consorzio ricorrente sono state,
però, del tutto singolari, avendo lo stesso presentato domanda di
partecipazione alla gara non per tutti i consorziati, ma solo per tre di essi
sui sette, con la conseguente impossibilità di applicazione dei principi
suddetti e, in particolare, di quello relativo alla responsabilità solidale di
tutti i consorziati verso la P.A. appaltante derivante dal vincolo di
organizzazione comune tra le imprese, richiesto dal successivo art. 13, comma
2, ai concorrenti associati o consorziati, di cui all'art. l0, comma l, lett.
d) ed e) della 1. n. 109 del
Tali
argomentazioni trovano, d'altra parte, puntuale conferma nell'art. 13, comma 5,
il quale prescrive che l'offerta dei soggetti di cui all'art. l0 lett. d) ed e)
- associazioni temporanee e consorzi di concorrenti - anche se non ancora
costituiti, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono i
raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di
aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale alla
capogruppo, con ciò implicitamente statuendo che se il raggruppamento o
consorzio è già costituito non può partecipare alla gara in forma parziale.
Né vale obbiettare
che la partecipazione del Consorzio limitata ad alcuni consorziati non sarebbe
vietata dalla legge.
L'argomento non
appare, infatti, condivisibile.
Se è vero che
l'art. 13, comma 4, consente ai consorzi di cui all'art. l0, comma l, lett. b)
e c) - i quali operano in forma fortemente aggregata e con le regole proprie
degli organismi associativi secondo la generale disciplina dell'art. 2392 c.c.
- di indicare in sede di offerta i consorziati per i quali concorrono, va
tuttavia considerato che tale norma ha carattere tassativo e, quindi, tale da
escludere che i consorzi di cui alla lett. e) dello stesso art. l0, comma l - i
quali sono soggetti caratterizzati da minore consistenza organizzativa e non
offrono all'amministrazione le medesime garanzie dei consorzi stabili - possano
avvalersi della medesima facoltà. In conclusione, non potendo il Consorzio
SIERP partecipare alla gara in modo parziale e non configurandosi le tre
imprese consorziate come associazione temporanea, in mancanza dell'espressa
volontà di agire in tale veste, con la connessa assunzione di responsabilità,
che avrebbe dovuto essere manifestata attraverso - un mandato collettivo,
speciale con rappresentanza ed irrevocabile, legittimamente l'amministrazione
appaltante ha ritenuto che il Consorzio SIERP dovesse essere escluso dalla
gara.
5. Il Consorzio
appellante sostiene, inoltre, che una volta esauritasi le fasi della procedura
relative alla verifica della correttezza formale dell'offerta e della
documentazione e alla esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei
requisiti richiesti, ed iniziata si la fase successiva con l'apertura delle
buste contenenti le offerte economiche e la lettura e la graduazione dei ribassi
offerti, non si sarebbe potuto procedere alla sua esclusione dalla gara, per
mancato rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissione, in quanto
l'amministrazione si era autovincolata alla separazione tra la fase di verifica
dei requisiti di ammissibilità e la fase di valutazione delle offerte
economiche e, comunque, perché l'apertura delle buste conduce la procedura ad
un punto di " non ritorno ", pena, in caso contrario, la violazione
del principio di imparzialità.
Al riguardo, può
innanzi tutto osservarsi che anche se, il disciplinare di gara aveva scandito
le fasi della procedura di aggiudicazione, tale circostanza non avrebbe potuto,
comunque, privare l'amministrazione del potere di autotutela.
L'orientamento
giurisprudenziale in materia è, infatti, nel senso che, ove il contratto non
sia stato ancora stipulato (e, quindi, perfino ove sia già intervenuta
l'aggiudicazione), è consentito all'amministrazione, in caso di erronea
ammissione alla gara di una impresa, di esercitare il potere di autotutela, che
trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità
della funzione pubblica, senza che a tal fine occorra una diffusa motivazione
sulla sussistenza di un interesse pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 aprile
2001 n. 2093).
Né, d'altra parte,
l'esercizio tale potere avrebbe potuto essere in qualche modo condizionato
dalla intervenuta conoscenza delle offerte, perché, nella specie, la gara si
basava su un criterio di aggiudicazione automatico - il prezzo più basso - per
cui non appare ipotizzabile alcuna violazione delle regole di imparzialità e
par condicio dei concorrenti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5925 del 2003).
In conclusione i
motivi esaminati si appalesano infondati.
7. (Omissis).
8. Per le considerazioni che precedono l'appello va, pertanto, respinto.
(Omissis).