LAVORI
PUBBLICI - IL DIRETTORE DEI LAVORI RISPONDE PATRIMONIALMENTE DEI DANNI DERIVATI
DAL MANCATO SOPRALLUOGO
(Corte dei Conti -
Sez. Veneto- 12/5/2004 n. 530)
Il
direttore dei lavori, in ragione delle attività sia autoritative che di scelta
amministrativa che pone in essere (ordini, certificazioni, atti di urgenza,
proposte di variante) è sottoposto al giudizio innanzi la Corte dei conti. Per
il suo ruolo di direttore dei lavori è tenuto ad effettuare una ricognizione
del luogo sul quale verrà effettuata l'opera pubblica. Se da tale omissione, e
da carenze nell'attività progettuale, derivano sospensioni dei lavori e
difformità dal progetto originario, risponde dei conseguenti oneri.
FATTO
II Comune di
Gallio, dopo aver deliberato la costruzione di un campo di calcio, conferiva
all'ing. M. B., meglio specificato in epigrafe, dapprima l'incarico della
progettazione generale dell'opera e, successivamente, quelli della direzione
dei lavori e della redazione del progetto definitivo-esecutivo delle opere di
completamento (1° e 2° stralcio) del nuovo campo di calcio.
L'esigenza di
adeguare il progetto generale alla novella legislativa intervenuta nelle more
di elaborazione, costringeva ad una rielaborazione dello stesso, con
conseguente lievitazione della spesa di 650 milioni superiore alla previsione
originaria.
II nuovo
"quadro" economico induceva l'Amministrazione ad un approfondimento
dei vari aspetti attraverso una perizia geologica affidata alla ditta
"In... - In... ge... e ge...".
Sulla base delle
risultanze della verifica si sviluppava un contraddittorio fra
l'Amministrazione ed il B., il quale si vedeva contestare una serie di
omissioni nella vigilanza sull'esecuzione dei lavori, per alcuni dei quali -non
eseguiti - si concretizzava una ulteriore spesa di L. 28.441.788, e vedeva
puntualizzato nel supplemento di perizia il proprio inadempimento colpevole.
Sulla base di una
puntuale e circostanziata denuncia dell'Amministrazione Comunale, il
Procuratore Regionale della Corte dei conti per il Veneto, notificava in data
4/6/2002 all'ing. B. l'invito a dedurre, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 5, 1° comma Legge 14/1/1994, n. 19, come modificato dall'art. 1, comma
3-bis, Legge 20/12/1996, n. 639.
Alla mancata
adesione da parte dell'intimato seguiva rituale atto di citazione, emesso in
data 16/7/2002, con la quale veniva chiesta la condanna del B. al pagamento -in
favore del Comune di Gallio - della somma di € 34.468 (pari a L. 66.739.978)
oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.
Nelle more del
giudizio, discusso all'udienza odierna, l'Amministrazione Comunale di Gallio
produceva atto di intervento con il patrocinio dell'avv. Si... Be... e con
domicilio eletto in Venezia, presso lo studio dell'avv. Gi... Ch..., con
formale prospettazione di maggiori oneri sostenuti.
I nuovi elementi
venivano condivisi e fatti propri dal Procuratore Regionale nella fase
dibattimentale dell'udienza odierna, nella richiesta di condanna per un importo
complessivo di € 42.530,998 (pari a L. 82.351.495), oltre alle somme dovute per
rivalutazione monetaria, interessi legali e alle spese di giudizio.
La richiesta seguiva
l'avviso di ritenere infondata la censura di intervenuta prescrizione
prospettata dalla difesa del B. a sostegno dell'asserita inefficacia della
contestazione mossa dal Comune di Gallio (il cui intervento adesivo nel
giudizio è ritenuto legittimamente fondato e proficuo sotto i profili
dell'economia e dell'utilità processuale) all'operato del proprio assistito.
Le
puntualizzazioni espresse dal Procuratore Regionale sono state condivise
dall'avv. Be..., intervenuto nell'interesse del Comune di Gallio, con una serie
di precisazioni sulle difformità, evidenziate nelle perizie, circa le modalità
di effettuazione della bonifica e l'installazione della rete elettrosaldata per
le fondazioni.
Per contro, l'avv.
Lo... ha tenuto ad evidenziare come a discarico dell'asserita responsabilità
del B. si ponevano l'intera effettuazione della bonifica dei luoghi e le
risultanze del collaudo, mentre l'intervento del Comune di Gallio doveva
ritenersi tardivo, essendo intervenuti i termini di prescrizione dal fallimento
della ditta appaltatrice.
Considerato in
DIRITTO
Come si evince
dall'esposizione in fatto, il convenuto è chiamato dalla Procura nel presente
giudizio per rispondere del danno causato a motivo di grave colpa professionale
nella qualità di direttore dei lavori.
In via preliminare
il Collegio ritiene che non possa essere condivisa e ritenuta ammissibile la
"mutatio" intervenuta con la richiesta formulata in udienza dal Pm in
fatto di maggior danno da risarcire; preliminare ad ogni valutazione di merito
si pone il contrasto con il principio del contraddittorio.
In pari tempo
ritiene ritualmente corretto e, comunque, tempestivo, l'intervento adesivo del
Comune di Gallio, da ritenersi in linea sia con la "ratio" dell'alt.
105 Cpc, sia con il ruolo conferito all'ente locale dalla Legge n. 142/90.
Il Collegio
ritiene, altresì, che l'Amministrazione comunale, nell'atto di intervento, non
abbia formulato una "domanda nuova" e quindi dissente dall'avviso,
prospettato dalla difesa di parte convenuta, di rinviare la discussione ad una
nuova udienza, anche al fine di integrare il contraddittorio.
Il Collegio,
infine, non giudica necessaria l'acquisizione di nuove perizie, in quanto gli
elementi in atti appaiono sufficienti per la decisione della causa.
Quanto
all'eccezione di prescrizione, il Collegio la giudica infondata e pertanto da
respingere, nella considerazione che, anche a voler tener conto solo della
deliberazione di Gm n. 370 del 5/11/1998 - e quindi a prescindere da ulteriori
atti nei quali si articola il complesso procedimento di realizzazione
dell'opera pubblica per cui è causa -, il termine prescrizionale viene comunque
a maturare alla fine del 2003.
Da ciò discende la tempestività dell'azione
risarcitoria.
Premesso che il
direttore dei lavori, in ragione delle attività sia autoritative che di scelta
amministrativa che pone in essere (ordini, certificazioni, atti di urgenza,
proposte di variante) è sottoposto al giudizio innanzi la Corte dei conti, il
Collegio osserva che la documentazione delle varie perizie, in una con i dubbi
sull'attendibilità del collaudo (fatto su un edificio incompleto), dimostra
inequivocabilmente la responsabilità del B. per grave negligenza.
Nella fattispecie
all'esame il danno risulta derivato da difetti non palesi nella costruzione e
da circostanze non conosciute.
Ciò in evidente
contrasto con il ruolo del direttore dei lavori, il quale è tenuto ad
effettuare una ricognizione del luogo sul quale verrà effettuata l'opera
pubblica. Se da tale omissione, e da carenze nell'attività progettuale,
derivano sospensioni dei lavori e difformità dal progetto originario, si
risponde dei conseguenti oneri.
Per quanto
concerne la quantificazione del danno subìto dal Comune di Gallio, il Collegio
osserva che esso deriva dalla corresponsione di maggiori somme all'impresa
omissis e dalla corresponsione di somme ulteriori per la redazione dì una
perizia di variante e per interventi di consolidamento. :
Secondo quanto
analiticamente esposto nelle relazioni del tecnico comunale ing. F. del nuovo
direttore dei lavori arch. C. i maggiori esborsi ammontano complessivamente a €
34.468,32: tale, pertanto, è l'importo addebitabile all'odierno convenuto.
: In conclusione,
quindi, in ragione delle motivazioni sopra esposte, questo Collegio ritiene il
convenuto B. colpevole, in ragione della rilevante imperizia e negligenza nello
svolgimento dei compiti connessi con l'esecuzione dell'opera; di conseguenza
deve rispondere del danno, sopra individuato, direttamente ricollegabile alla
condotta illecita posta in essere, quantificato nelle somme di €. 34.468,32,
non ravvisandosi ragione di procedere alla riduzione dell'addebito.
PQM
La Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, definitivamente
pronunciando, condanna il convenuto B. M. al pagamento nei confronti del Comune
di Gallio della somma di € 34.468,32.
Sull'importo
determinato dovranno computarsi le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria,
dal 5 novembre 1998 alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo
l'andamento degli indicatori Istat del costo della vita, e gli interessi legali
sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino
al pagamento effettivo.
Le spese di giustizia, che ammontano a €. 166,20 (euro
centosessantasei/20 centesimi), seguono la soccombenza.