LAVORI
PUBBLICI - PER LE CAUSE DI ESCLUSIONE RILEVANO ANCHE LE CONDANNE RIPORTATE
PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLA CARICA SOCIALE
(Consiglio di Stato, 26/7/2004, n. 5318)
Con la
sentenza n. 5318 del 26 luglio scorso, il Consiglio di Stato ha chiarito un
importante principio in materia di cause di esclusione dalle gare di appalto di
lavori pubblici.
Si tratta,
in particolare, di un chiarimento concernente la fattispecie contemplata
all'articolo 75, comma 1, lettera c), del DPR 554/99, che riguarda la pronuncia
di sentenze di condanna passate in giudicato, o di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. (cd. patteggiamento), per reati
incidenti sull'affidabilità morale e professionale.
Il
Consiglio, in particolare, nel respingere il ricorso in appello di un'impresa
esclusa da una gara, a causa di precedenti condanne riportate da uno dei suoi
legali rappresentati per mancato versamento dei contributi di legge a favore di
dipendenti, ha precisato che, ad assumere rilievo ai fini dell'esclusione dalle
gare, sono anche le condanne riportate prima dell'assunzione della carica
sociale in seno all'impresa.
Ciò che
rileva, infatti, è l'elemento oggettivo dell'avvenuta commissione di reati
rivelatori di un'indole deontologicamente confliggente con i doveri e le
prerogative di una determinata attività professionale, da parte di soggetti
che, di regola, coincidono con l'azienda medesima per il sussistente rapporto
(fiduciario) di immedesimazione organica.
L'unica via percorribile dall'impresa per evitare l'esclusione dalla
gara, è quella della dissociazione dalla condotta penalmente condannata dei
propri legali rappresentanti; e ciò, ovviamente, attraverso atti che devono
intervenire esclusivamente prima dell'apertura della gara.