LAVORI
PUBBLICI - CONDANNE CHE INCIDONO SULLA MORALITÀ PROFESSIONALE DELLE IMPRESE -
CONDIZIONI PER L'ESTINZIONE DEL REATO
Viene a volte
segnalato che per alcune imprese, in occasione della procedura relativa alla
loro qualificazione con le SOA, ovvero alla verifica triennale delle
attestazioni, si pongono dei problemi in ordine alla inesistenza di condanne
che incidono sulla moralità professionale dell'impresa stessa.
Ciò si verifica,
in particolare, per quei soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata una
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati che
incidono sull'affidabilità morale e professionale dell'appaltatore, ma,
essendosi verificati i presupposti di cui all'art. 445, comma 2, del codice di
procedura penale, il reato è da considerare estinto.
A questo
proposito, pur rimanendo salve le ipotesi di riabilitazione in caso di sentenza
di condanna e di estinzione del reato per decorso del tempo in caso di
patteggiamento, ipotesi che determinano l'eliminazione della causa ostativa
alla partecipazione alle gare, occorre tenere presente che:
- la
riabilitazione è pronunciata con sentenza, soggetta alle condizioni previste
dall'articolo 179 del cp;
- relativamente
al1'estinzione del reato dopo il patteggiamento, l'articolo 676 del cpp prevede
una competenza generale del giudice dell'esecuzione a decidere in ordine
all'estinzione del reato per la fase successiva alla condanna.
Dalla ricostruzione
del sistema sembra doversi dedurre che le cause di estinzione del reato debbano
essere sempre accertate da un giudice e, dopo l'emanazione della sentenza, dal
giudice dell' esecuzione.
Ora, tra le cause
di estinzione deve senz'altro ricomprendersi quella relativa alla sentenza di
patteggiamento, di cui all'articolo 445, comma 2 del cpp che deve, al pari
delle altre, essere accertata dal giudice.
Peraltro, la Corte
di Cassazione ha precisato che l'articolo 676 del cpp attribuisce al giudice
dell'esecuzione il "potere-dovere" di dichiarare l'estinzione,
allorquando ricorrano le condizioni previste dall'articolo 445, così
evidenziando la sostanziale doverosità del provvedimento del giudice (sentenza
n. 498 del 21 marzo 2002).
In conclusione, è
opportuno che le imprese interessate ricordino la necessità che i soggetti
incorsi in una sentenza di patteggiamento, allorquando ricorrano le condizioni
per 1'estinzione del reato (decorrenza dei 5 anni - o 2 anni, qualora si tratti
di contravvenzioni - e mancato compimento di reati della medesima indole),
chiedano il provvedimento dichiarativo dell'avvenuta estinzione al giudice
dell'esecuzione competente (costituito presso il medesimo giudice che ha emesso
la sentenza di patteggiamento).
Tale provvedimento dovrà essere opportunamente prodotto
dall'interessato, in ordine alla inesistenza di condanne che incidono sulla
moralità professionale dell'impresa.