"PARTICIPATION
EXEMPTION" E IMPRESE EDILI - CHIARIMENTI
La cessione di
partecipazioni finanziarie (azioni o quote di partecipazione) in imprese edili
fruisce dell'esenzione totale dall'IRES, o parziale dall'IRPEF/IRE, prevista
dal 1º gennaio 2004 dall'art. 87 del TUIR 917/1986 (cd "participation
exemption".
Anche l'Agenzia
delle Entrate con la Circolare n. 36/E del 4 agosto 2004 conferma, in sostanza,
che l'attività delle imprese di costruzioni soddisfa il requisito della
“commercialità”, per cui (semprechè siano soddisfatte le altre condizioni
stabilite dal citato art. 87 del TUIR) le plusvalenze conseguenti alla cessione
di partecipazioni in tali società godono della participation exemption.
Resta, invece, il
problema per le società di gestione immobiliare.
In sostanza, tali
immobili non si considerano utilizzati direttamente nell'esercizio
dell'impresa.
Pertanto, la
cessione di partecipazioni in società di gestione immobiliare (il cui
patrimonio è prevalentemente costituito da immobili diversi dai beni merce e da
quelli utilizzati direttamente nell'attività) non fruisce dell'esenzione da
tassazione delle relative plusvalenze, restando confermata comunque la piena
deducibilità delle eventuali minusvalenze.
Diversamente, la
detassazione delle plusvalenze può rendersi applicabile per le partecipazioni
detenute in società che svolgono attività mista di acquisto, costruzione,
vendita e gestione immobiliare.
In tal caso,
infatti, sarà sufficiente che il valore degli immobili destinati alla locazione
(immobili-patrimonio, cioè classificati tra le Immobilizzazioni materiali,
diversi da quelli utilizzati effettivamente nell'esercizio dell'attività) non
prevalga rispetto al valore degli immobili merce (iscritti nell'Attivo
Circolante) e di quelli utilizzati direttamente nell'attività d'impresa
(cosiddetti strumentali "per destinazione").
A tal fine,
l'Agenzia precisa che l'entità del patrimonio, rilevante ai fini della verifica
della prevalenza degli immobili, deve essere assunta a valori correnti
(necessità di una perizia di stima) e non a valori contabili.
Occorre, pertanto,
mettere a confronto:
- valore corrente degli immobili (diversi da
quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività
dell'impresa, nonchè dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa);
- con il totale
dell'attivo patrimoniale, anch'esso a valori correnti.
Entrambi i termini
del rapporto vanno assunti al netto di eventuali elementi che possano incidere
sia negativamente sia positivamente sulla relativa valutazione, come ad esempio
l'iscrizione di ipoteca su un immobile ovvero l'inclusione di un terreno
agricolo nel piano regolatore generale.
Si richiama, pertanto,
l'attenzione delle imprese sulle regole sopradette nella pianificazione delle
operazioni finanziarie.
Con successive
comunicazioni si approfondiranno tutti gli aspetti rilevanti dei chiarimenti
forniti dall'Amministrazione Finanziaria, sia con riferimento ai requisiti
soggettivi della partecipata (residenza in un Paese diverso da quelli a
fiscalità privilegiata dall'inizio del terzo periodo d'imposta precedente a
quello della cessione e svolgimento di un'attività commerciale, sempre nei tre
anni antecedenti la cessione), sia riguardo ai requisiti oggettivi (possesso
per almeno un anno e allocazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni
nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso).
Con riferimento
alla collocazione tra le Immobilizzazioni finanziarie della partecipazione nel
primo esercizio di possesso, la Circolare ministeriale chiarisce che non
rilevano le successive riclassificazioni della medesima partecipazione
nell'Attivo Circolante.
Tuttavia, ai sensi
dell'art. 37-bis, lett. f), del DPR 600/1973, l'Amministrazione potrebbe
disconoscere gli effetti fiscali (e quindi escludere l'applicazione della
participation exemption) anche in relazione alle classificazioni di bilancio
aventi ad oggetto partecipazioni.
In sostanza, la classificazione tra le Immobilizzazioni finanziarie nel
primo esercizio e la successiva riclassificazione nell'Attivo Circolante di una
partecipazione, potrebbe essere considerata dall'Amministrazione come
operazione a scopi elusivi, effettuata cioè per conseguire i vantaggi fiscali
derivanti dall'esenzione da tassazione delle plusvalenze conseguenti alla
successiva cessione del medesimo titolo.