RIDETERMINAZIONE
DEL VALORE DEI TERRENI - CHIARIMENTI
(Agenzia Entrate,
Circ. 4/8/04, n. 35/E)
L'Agenzia delle
Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla possibilità di
rideterminare il valore di acquisto di partecipazioni sociali non negoziate in
mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola,
posseduti alla data del 1° luglio 2003, da effettuarsi mediante pagamento
dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2004.
I chiarimenti
riguardano i seguenti punti:
- redazione della
perizia di stima;
- determinazione
dell'imposta sostitutiva e termini di pagamento;
- indicazione dei
nuovi valori nei quadri del modello UNICO Persone fisiche;
- la rivalutazione
delle partecipazioni ricevute in seguito a donazione;
- il valore di
acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
Perizia di
stima
Il nuovo valore di
acquisto delle partecipazioni e dei terreni è determinato sulla base di una
perizia di stima che deve essere redatta da soggetti iscritti all'albo dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, nonché
nell'elenco dei revisori contabili. La relazione di stima deve essere riferita
all'intero patrimonio sociale e sottoposta a giuramento.
Il valore
rideterminato:
- è utilizzato ai
fini della determinazione delle plusvalenze realizzate in occasione della
cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni, in luogo del
costo o valore di acquisto;
- non può essere
incrementato degli oneri inerenti e, quindi, neanche dell'eventuale imposta di
successione e donazione.
Determinazione
dell'imposta sostitutiva e termini di pagamento
L'imposta
sostitutiva deve essere corrisposta nella misura del:
- 2 per cento del
valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate;
- 4 per cento del
valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni qualificate e per i
terreni;
entro il 30
settembre
In quest'ultimo
caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata
(30 settembre 2005 e 30 settembre 2006).
La normativa aveva
inizialmente previsto la rideterminazione del valore per le partecipazioni e
terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2002 e successivamente per quelli
posseduti al 1° gennaio
Pertanto per i
contribuenti che si sono avvalsi della rideterminazione dei valori alla data
del 1° gennaio 2003 e che non intendono usufruire dei nuovi termini, rimane
fermo il termine del 16 marzo 2004 per effettuare la redazione della perizia
giurata e per il versamento dell'imposta sostitutiva o della prima rata. In
quest'ultimo caso, le successive rate, maggiorate degli interessi nella misura
del 3 per cento, andranno versate entro il 16 marzo 2005 e il 16 marzo 2006.
Il contribuente
che ha già usufruito delle previgenti disposizioni e che intende avvalersi
della rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni al 1°
luglio 2003 dovrà richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva
precedentemente versata con riferimento al valore degli stessi al 1° gennaio
2002 o al 1° gennaio 2003.
Nel caso in cui si
sia avvalso della rateazione dell'imposta, non è tenuto a versare la rata o le
rate successive.
Versamento
oltre i termini
In caso di
versamento dell'imposta o della prima rata oltre il termine previsto non è
consentito utilizzare il valore riedeterminato ai fini del calcolo della
plusvalenza realizzata.
È tuttavia
possibile chiedere il rimborso di quanto già versato.
Omessi
versamenti
In caso di
omissione dei versamenti successivi al primo, questi ultimi saranno iscritti a
ruolo.
Il contribuente
tuttavia potrà beneficiare del ravvedimento operoso con riduzione delle
sanzioni ad 1/8 o ad 1/5 del minimo versando, rispettivamente, entro 30 giorni
ovvero un anno dal termine previsto.
Unico
persone fisiche
I contribuenti
devono indicare i dati relativi alla rideterminazione del valore delle
partecipazioni nel modello di dichiarazione UNICO Persone Fisiche relativo al
periodo d'imposta in cui è stata operata la rideterminazione (quadro RT).
Analogamente, nel quadro
RM del modello di dichiarazione devono essere indicati i dati relativi alla
rideterminazione del valore dei terreni.
I contribuenti che
presentano il modello 730 devono compilare i suddetti quadri del Modello UNICO
Persone Fisiche ed il relativo frontespizio.
Rideterminazione
delle partecipazioni ricevute in seguito a donazione
Nel caso in cui
una partecipazione qualificata sia stata trasmessa a più soggetti, per
donazione o altro atto di liberalità tra vivi, ed i beneficiari acquisiscono
ciascuno una quota della stessa che rappresenta una partecipazione non
qualificata, questi ultimi possono rideterminare il valore della propria
partecipazione applicando l'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento
nel presupposto che alla data indicata dalla norma si è realizzato
effettivamente il possesso di una partecipazione non qualificata.
Nel caso in cui il
beneficiario della donazione ceda la partecipazione nei cinque anni successivi
all'atto di liberalità deve corrispondere l'imposta sostitutiva come se il
dante causa dell'atto di liberalità avesse compiuto direttamente la cessione a
titolo oneroso.
Poiché in tal caso
si realizza una cessione di partecipazione qualificata si può tener conto del
valore rideterminato soltanto nel caso in cui sia stata corrisposta l'imposta
del 4 per cento ossia l'importo dovuto con riferimento alle partecipazioni
qualificate.
Pertanto, i
contribuenti che abbiano già effettuato il pagamento dell'imposta nella misura
del 2 per cento, devono integrare detto versamento entro il termine del 30
settembre 2004, anche mediante versamento rateale.
Il valore
di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
La normativa ha
stabilito che "la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
edificabili costituisce valore normale minimo di riferimento, ai fini delle
imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e
catastale" (art. 7, legge n. 448/2001).
La circolare n. 15/E del