IMPOSTA
DI REGISTRO - CLAUSOLA PENALE - CHIARIMENTI
La clausola penale
inserita obbligatoriamente nei contratti d'appalto di lavori pubblici, ai sensi
della legge 109/1994, non è soggetta autonomamente ad imposta di registro.
Così l'Agenzia
delle Entrate si era espressa in risposta ad una specifica istanza di
interpello proposta dall'ANCE che è stata integralmente recepita nella
Risoluzione n.91/E del 16 luglio 2004.
Per la rilevanza
della problematica l'Amministrazione finanziaria ha quindi ritenuto opportuno
pronunciarsi ufficialmente chiarendo, in via definitiva, le modalità
applicative del tributo con riferimento agli atti contenenti una pluralità di
disposizioni.
A tal proposito,
si ricorda che è stato precisato che la clausola penale, in quanto inserita per
obbligo normativo nei contratti d'appalto di lavori pubblici, si deve
considerare, ai fini dell'imposta di registro, una disposizione derivante e
dipendente necessariamente dall'obbligazione principale e, come tale, non
assoggettabile autonomamente ad imposizione, ai sensi dell'art.21, comma 2, del
D.P.R. 131/1986.
Al momento della
registrazione del contratto è dovuta, quindi, una sola imposta di registro in
misura fissa, pari a 129,11 euro.
Solo a seguito
dell'inadempimento dell'obbligazione principale, la clausola penale produce i
suoi effetti patrimoniali ed è, quindi, soggetta ad imposta di registro
proporzionale, con aliquota del 3%, ai sensi dell'art.9 della Tariffa, Parte I,
del D.P.R. 131/1986.
Tenuto conto dell'obbligatorietà della clausola penale nell'ambito dei
contratti d'appalto di lavori pubblici, l'Agenzia specifica che per tali
fattispecie non rileva quanto espresso nella precedente Risoluzione 310388 del
18 giugno 1990 che ha riconosciuto, invece, l'imponibilità autonoma alle
clausole penali volontariamente (non per obbligo di legge) apposte dalle parti
contraenti.