AUMENTO
DELL'IMPOSTA SUI MUTUI E DEI COEFFICIENTI CATASTALI
(D.L. 168/2004)
Sul S.O. n. 136/L
alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004 è stata pubblicata la legge
30 luglio 2004, n. 191 con la quale è stato convertito in legge il D.L. 12
luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa
pubblica.
Diventano, in tal
modo, definitive le norme che prevedono, tra l'altro, un pesante aggravio della
tassazione sulle compravendite immobiliari, con esclusione della "prima
casa".
La legge è entrata
in vigore il 1° agosto 2004 (ossia il giorno successivo alla relativa
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Queste, in
particolare, le disposizioni che più interessano il settore:
- viene elevata
dallo 0,25 al 2% l'imposta sostitutiva (di cui agli art. 15 e sgg., DPR
601/1973) sull'ammontare dei mutui diretti all'acquisto di abitazioni diverse
da quelle destinate a "prima casa" di abitazione (ovvero per le quali
non ricorrono le condizioni di cui alla Nota II-bis, art.1 della Tariffa, Parte
Prima, DPR 131/1986) e delle relative pertinenze, erogati in ciascun esercizio
- Art.1-bis, comma 6, dell'attuale testo del D.L. 168/2004;
- ai fini
dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale viene stabilito un ulteriore
aumento dal 10% (già previsto dall'art.2, comma 63 della legge
350/2003-Finanziaria 2004) al 20% dei coefficienti stabiliti dall'art.52 del
D.P.R. 131/1986 per i beni immobili diversi dalla "prima casa" di
abitazione - Art.1-bis, comma 7, dell'attuale testo del D.L. 168/2004;
- ai fini dell'imposta
di bollo, tra le diverse misure, sono state apportate modifiche alla Tariffa,
allegata al DPR 642/1972, con le quali è stato innalzato il valore dell'imposta
da Euro
Di seguito, si
analizzano nel dettaglio le nuove disposizioni.
Incremento
dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine
L'attuale testo
dell'art.1-bis del decreto legge 168/2004, così come risultante dalle modifiche
apportate dalla legge di conversione n.191/2004, prevede, al comma
In particolare, la
più alta aliquota del 2%:
- si applica
sull'ammontare complessivo dei finanziamenti a medio-lungo termine, ossia
superiori a 18 mesi, erogati in ciascun esercizio;
- interessa i
finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dall'entrata in
vigore della legge di conversione 191/2004 (ossia dal 1° agosto 2004).
Ciò implica, in
sostanza, che saranno interessati dall'aumento dell'aliquota d'imposta solo i
finanziamenti contratti a partire dal 1° agosto 2004, mentre i mutui stipulati
precedentemente, anche se erogati nell'arco di più esercizi, restano
assoggettati all'aliquota dello 0,25%;
- non si applica
ai finanziamenti relativi all'acquisto della "prima casa", ossia
quando ricorrono i requisiti stabiliti dalla Nota II-bis, art.1 della Tariffa,
Parte Prima, DPR 131/1986, che danno diritto all'applicazione dell'imposta di
registro al 3% o dell'IVA al 4% più le imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa.
Al riguardo, si
ricorda che i requisiti (da dichiarare nell'atto di compravendita) sono i
seguenti:
- l'immobile deve
essere ubicato nel Comune in cui l'acquirente ha, o stabilisca entro 18 mesi,
la propria residenza;
- l'acquirente non
deve essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge della proprietà,
dell'usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel Comune dove è
situato l'immobile da acquistare;
- l'acquirente non
deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su
tutto il territorio nazionale, della proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà di altra abitazione acquistata con le medesime agevolazioni
fiscali.
In presenza di
tali requisiti, quindi, ai finanziamenti contratti per l'acquisto delle
abitazioni continua ad applicarsi l'imposta sostitutiva dello 0,25%. In caso
contrario l'aliquota si applicherà nella misura del 2%.
L'aumento
dell'imposta, inoltre, non si applica ai finanziamenti erogati alle imprese,
ivi compresi quelli stipulati dalle imprese del settore delle costruzioni per
l'acquisto, la realizzazione o la ristrutturazione di abitazioni (destinate
alla vendita o alla locazione).
Questo è, ad
avviso dell'ANCE, il senso dell'interpretazione autentica alla disposizione in
esame, fornita dal decreto legge approvato da Consiglio dei Ministri il 29
luglio u.s..
In particolare,
viene precisato che l'aumento dell'imposta sostitutiva si applica esclusivamente
"ai soli finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e relative pertinenze, per i
quali non ricorrono le condizioni di cui alla nota II-bis, all'art.1, della
tariffa, parte I, annessa al Testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n.131".
Il chiaro rinvio
alle citate condizioni previste per le agevolazioni fiscali in caso di acquisto
di una "prima casa" rende applicabile l'aumento dell'imposta
sostitutiva alle sole persone fisiche, non esercenti attività commerciale, per
le quali possono sussistere tali requisiti.
Pertanto,
l'aumento del prelievo, così come non interessa tutti i finanziamenti a medio-lungo
termine (superiori a 18 mesi) contratti dalle imprese per l'acquisto di
immobili o di altri beni strumentali per l'esercizio dell'attività, non
riguarda i mutui contratti per la realizzazione, l'acquisto o la
ristrutturazione di beni immobili a destinazione abitativa destinati alla
vendita (beni merce), ovvero oggetto dell'attività (ad esempio da destinare
alla locazione).
L'ANCE ha già
intrapreso le più opportune iniziative, affinchè tale interpretazione possa
trovare conferma ufficiale nei chiarimenti ministeriali di prossima emanazione.
Rivalutazione
del 20% dei coefficienti catastali ai fini dell'imposta di registro
Un'altra
disposizione che incide sulle operazioni di compravendita di abitazioni diverse
dalla "prima casa" è quella contenuta nell'attuale art.1-bis, comma
7, del D.L. 168/2004, che prevede l'innalzamento dal 10% (incremento già
previsto, dal 1° gennaio 2004, dall'art.2, comma 63, della Finanziaria 2004,
legge 350/2003) al 20% dei coefficienti stabiliti dall'art.52 del D.P.R. 131/1986,
ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Viene in tal modo
nuovamente innalzato il valore "minimo" che deve essere dichiarato
negli atti di compravendita di immobili soggetti ad imposta di registro
(rendita catastale rivalutata del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni
agricoli, moltiplicata per tali coefficienti), per bloccare il potere di
accertamento degli uffici finanziari.
A decorrere,
quindi, dal 1° agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge di
conversione 191/2004), ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e
catastali, i coefficienti risultano pari a:
vecchi
coefficienti (sino al 31 dicembre 2003)
· A, B e C 100
· A/10 e D 50
· C/1 e E 34
· Aree agricole 75
coefficienti
aggiornati (dal 1 gennaio 2004, prima casa ed altri immobili)
coefficienti
aggiornati
· A, B e C 110
· A/10 e D 55
· C/1 e E 37,4
· Aree agricole 82,5
(dal 1° agosto
2004, con esclusione della prima casa)
· A, B e C 120
· A/10 e D 60
· C/1 e E 40,8
· Aree agricole 90
Tale disposizione
si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati, alle
scritture private autenticate e non autenticate presentate per la registrazione
ed alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° agosto 2004.
Da segnalare,
comunque, che la rivalutazione al 20% dei coefficienti non interessa le
abitazioni costituenti "prima casa".
Per semplicità si
riportano degli esempi numerici relativi all'acquisto di un'abitazione
differenziando l'ipotesi di ricorrenza o meno dei requisiti "prima
casa".
Esempi di
calcolo
Ipotesi: Acquisto
abitazione con rendita catastale pari a Euro 1.000
Caso A: Possidenza
dei requisiti per le agevolazioni "prima casa" (nota II bis, art.1,
tariffa, DPR 131/1986)
Valore minimo da
dichiarare nell'atto = Euro 115.500
(rendita
rivalutata del 5% x il valore del coefficiente dal 1° gennaio 2004, pari a 110)
Ipotesi B: non
possidenza dei requisiti per le agevolazioni "prima casa" (nota II
bis, art.1, tariffa, DPR 131/1986)
Valore minimo da dichiarare
nell'atto = Euro 126.000
(rendita
rivalutata del 5% x il nuovo valore del coefficiente, pari a 120)
Si precisa,
inoltre, che, analogamente a quanto disposto dall'art. 2, comma 63 della legge
350/2003, il testo letterale della nuova disposizione fa esplicito riferimento,
ai fini dell'applicabilità dei coefficienti così rivalutati, alle sole imposte
di registro, ipotecarie e catastali.
Gli stessi non
hanno, quindi, efficacia per gli atti di compravendita soggetti ad IVA (ad
esempio, acquisto da impresa di costruzioni) anche se, ai sensi dell'art. 15,
comma 1, del D.L. 41/1995 (convertito dalla legge 85/1995) viene disposto, per
le cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C
soggette ad IVA, che gli Uffici non possano procedere alla rettifica del
corrispettivo dichiarato nell'atto, se lo stesso è indicato in misura non
inferiore al valore determinato ai sensi dell'art.52 del DPR 131/1986.
Al riguardo, si
evidenzia che tale disposizione non deroga al principio generale, sancito dal
DPR 633/1972, per cui la base imponibile IVA è costituita dal corrispettivo
contrattuale, ma, come precisato dall'Amministrazione finanziaria con la
Risoluzione 62/E del 29 aprile 1996, la stessa è volta ad "individuare
situazioni che suggeriscono l'opportunità di eseguire controlli da cui possano
emergere elementi concreti che gli Uffici IVA possono utilizzare per
l'esercizio dei poteri di accertamento".
Allo stesso modo,
i nuovi coefficienti non assumono valore nemmeno ai fini dell'ICI e dell'IRPEF.
Modifiche
all'imposta di bollo
L'art.1-bis del
D.L. 168/2004, così come risultante dalle modifiche apportate dalla legge di
conversione 191/2004, introduce infine, al comma 10, delle modifiche alla
disciplina dell'imposta di bollo stabilita dal D.P.R. 642/1972.
Tra queste si
segnala in particolare:
- l'innalzamento
del valore dell'imposta da Euro
- l'incremento da
Euro
- la possibilità di pagare l'imposta (oltre che tramite l'utilizzo della
carta bollata, di marche da bollo, o versandola agli uffici competenti oppure
mediante pagamento in conto corrente postale) anche ad intermediari
convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, con rilascio di un contrassegno
sostitutivo delle marche da bollo. Le modalità applicative verranno stabilite
con successivo provvedimento ministeriale (art.1-bis, comma 10, lett.a e b).