SICUREZZA
SUL LAVORO - D.LGS. N. 25/2002 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO IN CASO DI
ESPOSIZIONE AD AGENTI SENSIBILIZZANTI - CEMENTO
Con precedenti
note informative (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 5/2002, suppl. n. 1 al Not. n.
6/2002 e Not. n. 8-9/2003), nel fornire indicazioni per la valutazione
dell’esposizione dei lavoratori ad agenti, sostanze e preparati chimici
pericolosi nel settore delle costruzioni, si consigliava, quale criterio base
per valutare se l’esposizione rientrasse nei limiti del cosiddetto ‘’rischio
moderato”, di fare riferimento ai TVL fissati dall’ACIGH (Associazione degli
igienisti industriali americani), convenientemente ridotti.
In tali
indicazioni si avvertiva che per gli agenti sensibilizzanti ‘’non possono
essere fissati valori limiti di validità generale” in considerazione del fatto che, per ridotte
percentuali di lavoratori, anche minime esposizioni possono provocare effetti
allergici.
Tra i prodotti
sensibilizzanti di più comune utilizzo nei cantieri è presente il cemento in
quanto esso contiene cromo esavalente: secondo le interpretazioni di alcune ASL
tale fatto escluderebbe a priori che, nei cantieri in cui si faccia uso di
cemento o di prodotti che lo contengono, si possa parlare di rischio moderato.
Ciò comporterebbe
che quasi tutti i lavoratori dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria specifica e quindi sottoposti a test allergologico.
Vista la rilevanza
del tema l’Ance ha rivolto specifico quesito al Ministero del Lavoro
segnalando, fra l’altro:
- che i metodi
clinici per evidenziare predisposizioni ad allergie possono avere effetti
scatenanti in presenza di allergie non ancora manifestate, e che, pertanto, non
si ritiene ragionevole assoggettare a detti test clinici tutti i lavoratori
esposti al cemento ed alle sostanze che lo contengono, tranne ovviamente il
caso di soggetti esposti con continuità al rischio;
- che i dati Inail
dimostrano che il fenomeno delle malattie professionali legate ad affezioni cutanee
nel settore delle costruzioni (di cui le dermatosi da cemento sono solo una
parte) è di modeste dimensioni e che, specie negli ultimi anni, si è ridotto
drasticamente grazie al progresso tecnico e all’utilizzo sempre più
generalizzato dei dispositivi di protezione individuale;
- che in base alle
considerazioni suesposte si ritiene corretto, indicare alle imprese, a
proposito di eventuale presenza di agenti sensibilizzanti tra i prodotti
utilizzati nel ciclo lavorativo, di attenersi ai seguenti principi:
a) sorveglianza
sanitaria solo in caso di esposizione continuativa all’agente;
b) utilizzo
scrupoloso dei dispositivi di protezione individuale in tutti i casi di
esposizione, anche minima, e sorveglianza sanitaria immediata al primo apparire
di manifestazioni allergiche;
c) informazioni
specifiche ai lavoratori.
La Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, con nota 15/0004294 dell’11 giugno 2004 indirizzata
all’Ance, segnala quanto segue:
‘’Oggetto:
valutazione del rischio chimico. Esposizione ad agenti sensibilizzanti. Cromo
esavalente
Con riferimento alla nota n.22/A1/9 del 5 maggio 2004, si fa presente
che questa Direzione generale concorda con le indicazioni fornite da codesta
Associazione alle imprese di costruzione in merito all’argomento indicato in
oggetto”.