INAIL
- ADDIZIONALE SUL PREMIO ASSICURATIVO PER L’ANNO 2002 - COPERTURA DANNO
BIOLOGICO - D.M. 24 MARZO 2004
Il danno
biologico, ossia la “lesione all’integrità psico-fisica, suscettibile di
valutazione medico-legale” di origine professionale occorsa al lavoratore,
secondo quanto previsto dal D.Lgs. 38/2000, rientra nell’ambito
dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Al fine di
garantire la copertura del maggiore onere economico derivante dall’applicazione
della nuova disciplina, lo stesso D.Lgs. 38/2000, ha disposto l’introduzione di
una specifica addizionale sui premi e contributi assicurativi, rinviando ad un
successivo decreto ministeriale l’individuazione della misura e delle modalità
per la corresponsione dell’addizionale stessa. Per l’anno 2002 tale
individuazione è intervenuta con il Decreto Ministeriale del 24 marzo 2004
stabilendo che la misura dell’addizionale da applicare ai premi dovuti
all’Inail per l’anno 2002 è pari all’1,71% dei premi dovuti per lo stesso anno.
Circa le modalità
per il calcolo ed il seguente versamento dell’addizionale valgono le istruzioni
che l’Inail ha fornito con la circolare n. 54 del 10 settembre 2003 (cfr.
suppl. n. 1 al Not. n. 8-9/2003).
Si ricorda che,
secondo quanto precisato dall’Istituto, l’addizionale nella misura sopra
indicata, sarà applicata a tutti i premi dovuti, ancorché non versati, e cioè
sui premi ordinari, sui premi speciali unitari e sui premi supplementari per
silicosi e asbestosi. La base di calcolo è costituita dal solo premio dovuto
per l’anno di riferimento, ossia il 2002, al netto dell’addizionale “Anmil”
dell’’1%. Quest’ultima verrà, infatti, calcolata sull’importo dell’addizionale
per danno biologico determinata secondo il criterio sopra indicato. L’Istituto
provvederà sia alla determinazione dell’importo complessivamente dovuto da
ciascun datore di lavoro nonché all’invio della richiesta di pagamento, con
l’indicazione dei relativi termini e modalità.
Negli ultimi
giorni del mese di agosto 2004, l’Inail ha spedito ai datori di lavoro le
lettere di richiesta dell’addizionale sui premi di assicurazione a copertura
degli oneri per danno biologico relativi agli anni 2000-2001-
I datori di
lavoro, ai fini del corretto versamento,
devono tenere conto esclusivamente dell’importo complessivo
dell’addizionale indicato nella lettera di richiesta, senza considerare l’analogo
dato riportato nel prospetto allegato.
Infine, si ricorda che il tardato o mancato pagamento dell’addizionale
per danno biologico comporterà l’applicazione delle sanzioni e l’attivazione
delle procedure di recupero coattivo previste dalla normativa vigente.