INPS - RIFORMA DELLE PENSIONI - LEGGE DELEGA

 

Il 28 luglio scorso la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge delega che contiene “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”.

Questa appena approvata è la terza modifica al sistema previdenziale italiano, dopo le riforme varate dai Governi Amato nel 1992 e Dini nel 1995.

Si richiamano qui di seguito i punti principali del provvedimento appena varato.

- La riforma complessivamente andrà in vigore dal 1° gennaio 2008.

- Dal 1° gennaio 2008 saranno necessari 60 anni di età (61 per gli autonomi) e 35 di contributi per andare in pensione. Con 40 anni di contributi, invece, si potrà andare in pensione a prescindere dall’età.

Dal 2010 l’età anagrafica salirà a 61 anni (62 per gli autonomi); dopo la verifica prevista per il 2013 si deciderà se portare tale età a 62 anni (63 per gli autonomi).

Anche dopo il 2008 le donne potranno continuare ad andare in pensione a 57 anni di età se avranno maturato almeno 35 anni di contributi, ma il calcolo della pensione avverrà con il cosiddetto “metodo contributivo”.

- Coloro che entro il 31 dicembre 2007 avranno maturato i requisiti per la pensione di anzianità potranno chiedere all’ente previdenziale di appartenenza un certificato che attesterà i diritti acquisiti, indipendentemente da ogni modifica della normativa successiva alla certificazione.

- Si riducono le uscite annuali, le cosiddette “finestre”, per accedere alla pensione di anzianità: passano da quattro a due.

È stata invece rinviata ai decreti delegati la decisione sulle cosiddette “finestre” di uscita per coloro che vanno in pensione con 40 anni di contributi.

- I lavoratori dipendenti dovranno attendere da sei mesi ad un anno, invece, per avere diritto alla pensione, una volta raggiunti i requisiti. Per i lavoratori autonomi le attese sono di un anno e al massimo di un anno e mezzo. La norma in parola non si applica ai lavoratori che hanno chiesto la “certificazione” dei diritti e hanno continuato a lavorare.

- È previsto un “superbonus” per i lavoratori dipendenti che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità entro il  31 dicembre 2007 e decidono di restare al lavoro: si vedranno versare interamente in busta paga ed esentasse i contributi previdenziali destinati all’Inps (32,70%). Sono previsti incentivi anche per chi sceglie di continuare a lavorare a part-time.

- Il trattamento di fine rapporto verrà attribuito ai fondi pensione con la formula del  silenzio-assenso del lavoratore. Il lavoratore ha sei mesi di tempo dai decreti attuativi (o sei mesi dall’assunzione per i neo-assunti) per dichiarare di non volere accantonare il trattamento di fine rapporto ai fini pensionistici.

- Viene stabilita l’equiparazione tra tutte le forme di previdenza complementare con regole comuni per i fondi pensionistici (chiusi e aperti) e per le polizze individuali assicurative.