INPS
- RIFORMA DELLE PENSIONI - LEGGE DELEGA
Il 28 luglio
scorso la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la legge delega che
contiene “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e
all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza
obbligatoria”.
Questa appena
approvata è la terza modifica al sistema previdenziale italiano, dopo le
riforme varate dai Governi Amato nel 1992 e Dini nel 1995.
Si richiamano qui
di seguito i punti principali del provvedimento appena varato.
- La riforma
complessivamente andrà in vigore dal 1° gennaio 2008.
- Dal 1°
gennaio 2008 saranno necessari 60 anni di età (61 per gli autonomi) e 35 di
contributi per andare in pensione. Con 40 anni di contributi, invece, si potrà
andare in pensione a prescindere dall’età.
Dal 2010
l’età anagrafica salirà a 61 anni (62 per gli autonomi); dopo la verifica
prevista per il 2013 si deciderà se portare tale età a 62 anni (63 per gli
autonomi).
Anche dopo il 2008
le donne potranno continuare ad andare in pensione a 57 anni di età se avranno
maturato almeno 35 anni di contributi, ma il calcolo della pensione avverrà con
il cosiddetto “metodo contributivo”.
- Coloro che entro
il 31 dicembre 2007 avranno maturato i requisiti per la pensione di anzianità
potranno chiedere all’ente previdenziale di appartenenza un certificato che
attesterà i diritti acquisiti, indipendentemente da ogni modifica della
normativa successiva alla certificazione.
- Si riducono le
uscite annuali, le cosiddette “finestre”, per accedere alla pensione di
anzianità: passano da quattro a due.
È stata invece
rinviata ai decreti delegati la decisione sulle cosiddette “finestre” di uscita
per coloro che vanno in pensione con 40 anni di contributi.
- I lavoratori
dipendenti dovranno attendere da sei mesi ad un anno, invece, per avere diritto
alla pensione, una volta raggiunti i requisiti. Per i lavoratori autonomi le
attese sono di un anno e al massimo di un anno e mezzo. La norma in parola non
si applica ai lavoratori che hanno chiesto la “certificazione” dei diritti e
hanno continuato a lavorare.
- È previsto un
“superbonus” per i lavoratori dipendenti che raggiungono i requisiti per la
pensione di anzianità entro il 31
dicembre 2007 e decidono di restare al lavoro: si vedranno versare interamente
in busta paga ed esentasse i contributi previdenziali destinati all’Inps
(32,70%). Sono previsti incentivi anche per chi sceglie di continuare a
lavorare a part-time.
- Il trattamento
di fine rapporto verrà attribuito ai fondi pensione con la formula del silenzio-assenso del lavoratore. Il
lavoratore ha sei mesi di tempo dai decreti attuativi (o sei mesi
dall’assunzione per i neo-assunti) per dichiarare di non volere accantonare il
trattamento di fine rapporto ai fini pensionistici.
- Viene stabilita l’equiparazione tra tutte le forme di previdenza
complementare con regole comuni per i fondi pensionistici (chiusi e aperti) e
per le polizze individuali assicurative.