DEDUCIBILITA' DELLE
SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI PARCHEGGI PERTINENZIALI - CHIARIMENTI
In
riferimento alla nota interministeriale illustrativa dell'articolo 1 della
legge 449/97sulla cosiddetta “rottamazione degli immobili” si forniscono alcuni
chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire delle agevolazioni per i
parcheggi pertinenziali ed in particolare per quelli realizzati da
concessionari su aree in diritto di superficie concesse dai Comuni.
La Circolare
interministeriale è intervenuta in modo assai positivo su vari aspetti e tra
questi l'applicabilità dell'art.1 della legge 449/97 ai parcheggi pertinenziali
realizzati non solo dai condomini e dai privati, ma anche da soggetti
concessionari del diritto di superficie (da parte dei Comuni) per la cessione a
terzi con vincolo di pertinenzialità a favore delle abitazioni.
Infatti
quest'ultima tipologia di interventi non era in origine ricompresa
espressamente tra quelle ammissibili ai benefici fiscali ai sensi dell'art. 1
della legge 449, ma la Circolare interministeriale ha esteso l'applicabilità
dei citati benefici anche ai parcheggi realizzati dai concessionari del diritto
di superficie su aree assegnate dai Comuni.
Per
l'estensione dei benefici anche a questa tipologia di parcheggi sono
individuate nella Circolare tre condizioni e cioè :
1. Rapporto
di proprietà o di patto di vendita di cosa futura (è da ritenere assimilabile a
questa seconda ipotesi l'atto di compravendita ex art. 1351 cod. civ).
2. Vincolo di
pertinenzialità del parcheggio a favore di un'unità immobiliare di proprietà
del contribuente soggetto IRPEF.
3.
Contabilizzazione distinta dei costi imputabili alla sola realizzazione dei
parcheggi da quelli relativi ai costi accessori.
Per usufruire
delle agevolazioni l'acquirente dovrà dare comunicazione dell'acquisto
all'Ufficio finanziario territorialmente competente.
La
comunicazione potrà intervenire anche successivamente all'inizio dei lavori
poiché si tratta di un acquisto e non di opere oggetto di appalto tra
beneficiario delle agevolazioni ed esecutore.
Si ritiene,
per quanto non espressamente indicato, che la medesima possibilità sia
applicabile anche alla comunicazione alla ASL per l'inizio dei lavori.
Per i
parcheggi (da costruire, o in costruzione, o costruiti) acquistati (anche
mediante atto preliminare di compravendita) nel 1997, ovvero prima dell'entrata
in vigore del Regolamento, l'agevolazione fiscale si applicherà alle somme
corrisposte dal 1 gennaio 1998.
Si ritiene,
altresì, che la comunicazione dell'acquisto, per quanto non espressamente detto
nella Circolare, debba avvenire nei 40 gg. successivi all'entrata in vigore del
Regolamento (entro il 7 maggio 1998).
Infine si
ricorda che per i pagamenti da effettuare dopo l'entrata in vigore del Regolamento
sarà necessario il bonifico bancario. Tale disposizione non si applica a quelli
successivi al primo gennaio 1998 e antecedenti all'entrata in vigore del
regolamento non avendo il Regolamento stesso efficacia retroattiva e vigendo le
indicazioni generali dell'art. 1 n. 3 della legge 449/97 (“mediante
l'intervento delle banche”).