INPS - ISCRIZIONE DEI LAVORATORI OCCASIONALI ALLA GESTIONE SEPARATA - CIRCOLARE ISTITUTO N. 103/2004

 

Dal 1° gennaio 2004 i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale devono essere iscritti alla gestione separata dell’Inps se il reddito annuo derivante da tale attività supera i 5.000 euro. Inoltre, con circolare n. 9/2004, l’Inps ha chiarito che per il versamento dei contributi da parte dei tali lavoratori, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (cfr. Not. n. 2/2004). Peraltro, l’Istituto aveva richiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro e in attesa non aveva dato esecuzione al nuovo obbligo. Ottenuti i richiesti chiarimenti, con circolare n. 103/2004 l’Inps ha illustrato gli adempimenti a carico delle imprese per tale iscrizione, precisando che, in via generale si applicano i medesimi criteri validi per la Gestione Separata.

a) Definizione di lavoro autonomo occasionale

L’Istituto richiama quanto già precisato nella circolare n. 9/2004 (cfr. Not. n. 2/2004). Pertanto, è qualificabile lavoratore autonomo occasionale, alla luce dell’art. 2222 del Codice Civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

b) Individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.

Per l’iscrizione, che si rammenta deve essere effettuata dal lavoratore, l’Inps ha predisposto un apposito modello disponibile sul sito internet dell’Istituto nell’area “moduli”.

L’obbligo di iscrizione si configura solo dal momento in cui gli emolumenti percepiti nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio - 31 dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino l’importo di euro 5.000 ed a decorrere da tale momento. Al fine della corretta individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di prima iscrizione la circolare Inps chiarisce che non sono da prendere in considerazione gli emolumenti corrisposti nell’anno 2004 ma che si riferiscono a prestazioni effettuate dal lavoratore entro il 31 dicembre 2003.

L’Istituto ha precisato, inoltre, che i soggetti iscritti per l’anno 2004, non dovranno presentare una nuova domanda di iscrizione per gli eventuali anni successivi.

c) Imponibile contributivo

L’Imponibile contributivo è dato solo dalla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000 euro che fa sorgere l’obbligo di iscrizione e che i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente detta fascia.

Inoltre, in applicazione della normativa fiscale, tale reddito è determinato dalla differenza tra l’ammontare percepito dal lavoratore nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. Pertanto, la contribuzione previ-denziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.

d) Aliquote contributive

Preliminarmente si rammenta che i contributi dovuti sono per 2/3 a carico del commit-tente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Le aliquote contributive cui fare riferimento sono le stesse che si applicano per le collaborazioni coordinate e continuative e quindi sono pari, per il corrente anno:

- al 10% per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o i titolari di pensione indiretta;

- al 15% per i titolari di pensione diretta;

- al 17,80% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria.

L’aliquota del 17,80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l’anno 2004, ad euro 37.883,00. Inoltre, anche per tali lavoratori, come per tutti gli iscritti alla Gestione Separata, vige il massimale contributivo di cui alla legge n. 335/1995, (pari ad euro 80.401,00 per il 2004).

e) Modalità e termini di pagamento dei contributi

Superata dal singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di esenzione di euro 5.000, il committente o i committenti interessati devono versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel predetto anno, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite mod.F24 ed utilizzando i codici in uso per le collaborazioni coordinate e continuative (CXX o C10).

Qualora siano stati già corrisposti nel 2004 compensi eccedenti la suddetta soglia, la relativa contribuzione potrà essere versata senza aggravio di sanzioni o altri oneri accessori se la regolarizzazione viene effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della stessa circolare.

L’Istituto si è riservato di ulteriori chiari-menti in ordine alle modalità e sui termini delle denunce annuali, che per i collaboratori sono effettuate tramite il modello GLA.

f) Pluralità di rapporti

L’Inps ha precisato che nel caso di superamento dell’importo di 5.000 euro mentre sono in corso una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare all’aliquota contributiva la quota parte del reddito complessivamente eccedente la fascia esente, determinata in base al rapporto proporzionale tra l’emolumento dallo stesso erogato nel mese e la somma degli emolumenti erogati, nello stesso mese, dagli altri committenti (singolo compenso mensile moltiplicato per 100 e diviso per la somma dei compensi mensili). Così, ad esempio, qualora il collaboratore abbia percepito a tutto il mese di luglio del corrente anno euro 4.500 e nel mese di agosto riceverà altri 2.000 euro, di cui euro 400,00 dal committente A (pari al 20% di 2.000,00) e euro 1.600,00 (pari all’80% di 2.000,00) dal committente B, sui 1.500,00 euro eccedenti il limite di 5.000,00 euro ((4.500,00+2.000,00) - 5.000,00), la percentuale contributiva, secondo le aliquote dovute, sarà applicata, dal committente A, su euro 300,00 (pari al 20% di euro 1.500,00) e dal committente B su euro 1.200,00 (pari all’80% di euro 1.500,00). Da quanto precede discende l’obbligo, in capo al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di conoscere tale situazione.