INPS
- ISCRIZIONE DEI LAVORATORI OCCASIONALI ALLA GESTIONE SEPARATA - CIRCOLARE
ISTITUTO N. 103/2004
Dal 1° gennaio
2004 i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale devono
essere iscritti alla gestione separata dell’Inps se il reddito annuo derivante
da tale attività supera i 5.000 euro. Inoltre, con circolare n. 9/2004, l’Inps
ha chiarito che per il versamento dei contributi da parte dei tali lavoratori,
si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi. (cfr. Not. n. 2/2004). Peraltro, l’Istituto aveva richiesto
chiarimenti al Ministero del Lavoro e in attesa non aveva dato esecuzione al
nuovo obbligo. Ottenuti i richiesti chiarimenti, con circolare n. 103/2004
l’Inps ha illustrato gli adempimenti a carico delle imprese per tale
iscrizione, precisando che, in via generale si applicano i medesimi criteri
validi per
a)
Definizione di lavoro autonomo occasionale
L’Istituto
richiama quanto già precisato nella circolare n. 9/2004 (cfr. Not. n. 2/2004).
Pertanto, è qualificabile lavoratore autonomo occasionale, alla luce dell’art.
2222 del Codice Civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con
lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun
coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve
essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della
prevalenza. Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo
occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale,
vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con
l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale
nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella
completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.
b)
Individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di iscrizione alla Gestione
Separata.
Per l’iscrizione,
che si rammenta deve essere effettuata dal lavoratore, l’Inps ha predisposto un
apposito modello disponibile sul sito internet dell’Istituto nell’area
“moduli”.
L’obbligo di
iscrizione si configura solo dal momento in cui gli emolumenti percepiti
nell’arco dell’anno solare (intendendosi per tale il periodo 1° gennaio - 31
dicembre), a fronte di un unico o di una pluralità di rapporti, superino
l’importo di euro 5.000 ed a decorrere da tale momento. Al fine della corretta
individuazione del momento in cui sorge l’obbligo di prima iscrizione
L’Istituto ha
precisato, inoltre, che i soggetti iscritti per l’anno 2004, non dovranno
presentare una nuova domanda di iscrizione per gli eventuali anni successivi.
c)
Imponibile contributivo
L’Imponibile
contributivo è dato solo dalla quota di reddito eccedente la soglia dei 5.000
euro che fa sorgere l’obbligo di iscrizione e che i contributi sono dovuti
esclusivamente sulla quota di reddito eccedente detta fascia.
Inoltre, in applicazione
della normativa fiscale, tale reddito è determinato dalla differenza tra
l’ammontare percepito dal lavoratore nel periodo di imposta e le spese
specificamente inerenti alla sua produzione. Pertanto, la contribuzione
previ-denziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore,
dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura.
d) Aliquote
contributive
Preliminarmente si
rammenta che i contributi dovuti sono per 2/3 a carico del commit-tente e per
1/3 a carico del lavoratore.
Le aliquote
contributive cui fare riferimento sono le stesse che si applicano per le
collaborazioni coordinate e continuative e quindi sono pari, per il corrente
anno:
- al 10% per i
soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o i titolari di
pensione indiretta;
- al 15% per i
titolari di pensione diretta;
- al 17,80% per i
lavoratori privi di altra tutela obbligatoria.
L’aliquota del
17,80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti
che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l’anno
2004, ad euro 37.883,00. Inoltre, anche per tali lavoratori, come per tutti gli
iscritti alla Gestione Separata, vige il massimale contributivo di cui alla
legge n. 335/1995, (pari ad euro 80.401,00 per il 2004).
e) Modalità
e termini di pagamento dei contributi
Superata dal
singolo lavoratore, in riferimento a ciascun anno solare, la fascia di
esenzione di euro 5.000, il committente o i committenti interessati devono
versare i contributi sugli ulteriori emolumenti dagli stessi corrisposti nel
predetto anno, con le modalità ed i termini previsti per i collaboratori
coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo
pagamento, tramite mod.F24 ed utilizzando i codici in uso per le collaborazioni
coordinate e continuative (CXX o C10).
Qualora siano
stati già corrisposti nel 2004 compensi eccedenti la suddetta soglia, la
relativa contribuzione potrà essere versata senza aggravio di sanzioni o altri
oneri accessori se la regolarizzazione viene effettuata entro il giorno 16 del
terzo mese successivo a quello di emanazione della stessa circolare.
L’Istituto si è
riservato di ulteriori chiari-menti in ordine alle modalità e sui termini delle
denunce annuali, che per i collaboratori sono effettuate tramite il modello
GLA.
f)
Pluralità di rapporti
L’Inps ha precisato che nel caso di superamento dell’importo di 5.000
euro mentre sono in corso una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà
assoggettare all’aliquota contributiva la quota parte del reddito
complessivamente eccedente la fascia esente, determinata in base al rapporto
proporzionale tra l’emolumento dallo stesso erogato nel mese e la somma degli
emolumenti erogati, nello stesso mese, dagli altri committenti (singolo compenso
mensile moltiplicato per 100 e diviso per la somma dei compensi mensili). Così,
ad esempio, qualora il collaboratore abbia percepito a tutto il mese di luglio
del corrente anno euro 4.500 e nel mese di agosto riceverà altri 2.000 euro, di
cui euro 400,00 dal committente A (pari al 20% di 2.000,00) e euro 1.600,00
(pari all’80% di 2.000,00) dal committente B, sui 1.500,00 euro eccedenti il
limite di 5.000,00 euro ((4.500,00+2.000,00) - 5.000,00), la percentuale
contributiva, secondo le aliquote dovute, sarà applicata, dal committente A, su
euro 300,00 (pari al 20% di euro 1.500,00) e dal committente B su euro 1.200,00
(pari all’80% di euro 1.500,00). Da quanto precede discende l’obbligo, in capo
al lavoratore, di comunicare ai committenti interessati, all’inizio dei singoli
rapporti e, tempestivamente, durante il loro svolgimento, il superamento o meno
del limite in argomento, nonché il diritto, in capo ai committenti, di
conoscere tale situazione.