ORARIO DI LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO N. 213/2004 - MODIFICHE AL D.LGS. N. 66/2003

Nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto scorso è stato pubblicato il decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro”, (cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 5/2003) le cui norme sono entrate in vigore il 1° settembre 2004.

Si segnalano di seguito le disposizioni di maggior rilievo del provvedimento in esame.

1) Comunicazione lavoro straordinario

La comunicazione del superamento della media delle 48 ore di lavoro settimanale comprensive del lavoro straordinario deve essere effettuata, laddove dovuta, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento. E’ stato quindi modificato il precedente termine fissato in un mese.

Al riguardo si rammenta che l'Accordo 20 maggio 2004, di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro.

In particolare, si è convenuto che per gli operai e per gli impiegati di cantiere la media delle 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario, debba essere computata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi. Di conseguenza la comunicazione del superamento delle 48 ore di media settimanale comprensive di lavoro straordinario dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del predetto periodo di riferimento, cioè entro il 28 maggio 2005 (e non entro il 30 maggio come stabilito dalla previgente disciplina e riportato nelle precedenti note informative, cfr. suppl. n. 2 al Not. n. 6/2004 e Not. n. 7/2004).

Invece, per gli impiegati "di sede", la citata media continuerà ad essere calcolata nell'arco del quadrimestre, con conseguente comunicazione dello straordinario, laddove dovuta, entro trenta giorni dallo scadere del periodo di riferimento di quattro mesi.

Pertanto, per il quadrimestre 29 aprile - 29 agosto 2004, la comunicazione di cui trattasi, relativa ai citatati impiegati, dovrà essere effettuata entro il prossimo 28 settembre 2004.

Si ricorda che la comunicazione in oggetto è dovuta per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti.

2) Ferie

Fermo restando che il periodo di ferie deve essere fissato nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei prestatori di lavoro, come previsto dall'art. 2109 del c.c., é confermata l’obbligatorietà di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

La norma specifica che il suddetto periodo deve essere goduto per almeno due settimane (continuative su richiesta del lavoratore) nell'anno di riferimento, mentre le restanti due settimane possono essere usufruite nell'arco dei 18 mesi successivi allo scadere dello stesso anno di riferimento. Peraltro, il provvedimento fa salve le diverse previsioni della contrattazione collettiva. A tal proposito si rinvia alle note disposizioni del contratto collettivo provinciale di lavoro.

3) Lavoro notturno

Lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere accertato a cura e spese del datore di lavoro, facendo ricorso o alle competenti strutture sanitarie o al medico competente di cui al D.Lgs. n. 626/94. I controlli devono essere preventivi e periodici, almeno ogni due anni, e finalizzati alla verifica dell'assenza di controindicazioni al lavoro notturno.

4) Apparato sanzionatorio

Viene aggiunto al decreto legislativo n. 66/03 l'art. 18 bis, che contiene le sanzioni per le violazioni alla nuova normativa sull'orario di lavoro secondo il seguente schema.

- Violazione

Divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno di età del bambino.

Utilizzo nel lavoro notturno, nonostante l'espresso dissenso manifestato in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro le 24 ore precedenti all'inizio della prestazione lavorativa:

- della lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o in alternativa del lavoratore padre convivente con la stessa;

- della lavoratrice o lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente con meno di 12 anni;

- della lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.

Sanzione

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro.

 

 

- Violazione

Mancata valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni.

Sanzione

Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 euro.

- Violazione

Superamento del tetto massimo di 48 ore settimanali medie nel periodo di riferimento (in edilizia un anno per gli operai ed impiegati di cantiere e 4 mesi per gli impiegati di sede).

Mancato rispetto delle norme sulle ferie.

Sanzione

Sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento.

- Violazione

Mancato rispetto del riposo giornaliero.

Mancato rispetto del riposo settimanale

Sanzione

Sanzione amministrativa da 105 a 630 euro.

- Violazione

Mancata comunicazione del superamento di 48 ore con lavoro straordinario, laddove dovuta.

Sanzione

Sanzione amministrativa da 103 a 200 euro.

- Violazione

Mancato rispetto dell'orario ordinario di lavoro.

Mancato rispetto del tetto di 250 ore di straordinario.

Mancata compensazione dello straordinario con le maggiorazioni contrattuali previste.

Sanzione

Sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori oppure si é verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giornate lavorative la sanzione amministrativa é elevata da 154 a 1.032 euro e non é ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

- Violazione

Mancato rispetto dei limiti previsti in materia di orario di lavoro dei lavoratori notturni.

Sanzione

Sanzione amministrativa da 51 a 154 euro per ogni giorno e lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.