ORARIO DI
LAVORO - DECRETO LEGISLATIVO N. 213/2004 - MODIFICHE AL D.LGS. N. 66/2003
Nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto scorso
è stato pubblicato il decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004 recante
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
Si segnalano di seguito le disposizioni di maggior
rilievo del provvedimento in esame.
1) Comunicazione lavoro
straordinario
La comunicazione del superamento della media delle 48
ore di lavoro settimanale comprensive del lavoro straordinario deve essere effettuata, laddove dovuta, entro trenta giorni dalla
scadenza del periodo di riferimento. E’ stato quindi modificato il precedente
termine fissato in un mese.
Al riguardo si rammenta che l'Accordo 20 maggio 2004,
di rinnovo del c.c.n.l. 29 gennaio
In particolare, si è convenuto che per gli operai e
per gli impiegati di cantiere la media delle 48 ore settimanali, comprensive
dello straordinario, debba essere computata nell'arco
di un periodo di riferimento di 12 mesi. Di conseguenza la comunicazione del
superamento delle 48 ore di media settimanale comprensive di lavoro
straordinario dovrà essere effettuata entro trenta
giorni dalla scadenza del predetto periodo di riferimento, cioè entro il 28
maggio 2005 (e non entro il 30 maggio come stabilito dalla previgente
disciplina e riportato nelle precedenti note informative, cfr.
suppl. n. 2 al Not. n. 6/2004 e Not. n. 7/2004).
Invece, per gli impiegati "di sede", la citata
media continuerà ad essere calcolata nell'arco del quadrimestre, con
conseguente comunicazione dello straordinario, laddove dovuta,
entro trenta giorni dallo scadere del periodo di riferimento di quattro
mesi.
Pertanto, per il quadrimestre 29 aprile - 29 agosto
2004, la comunicazione di cui trattasi, relativa ai citatati
impiegati, dovrà essere effettuata entro il prossimo 28 settembre 2004.
Si ricorda che la comunicazione in oggetto è dovuta per le unità produttive che occupano più di dieci
dipendenti.
2) Ferie
Fermo restando che il periodo di ferie deve essere
fissato nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze
dell'impresa e degli interessi dei prestatori di lavoro, come previsto
dall'art. 2109 del c.c., é
confermata l’obbligatorietà di un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore
a quattro settimane.
La norma specifica che il suddetto periodo deve
essere goduto per almeno due settimane (continuative su
richiesta del lavoratore) nell'anno di riferimento, mentre le restanti due
settimane possono essere usufruite nell'arco dei 18 mesi successivi allo
scadere dello stesso anno di riferimento. Peraltro, il provvedimento fa salve le
diverse previsioni della contrattazione collettiva. A tal proposito si rinvia
alle note disposizioni del contratto collettivo provinciale di lavoro.
3) Lavoro notturno
Lo stato di salute dei lavoratori notturni deve
essere accertato a cura e spese del datore di lavoro, facendo
ricorso o alle competenti strutture sanitarie o al medico competente di cui al D.Lgs. n. 626/94. I controlli devono
essere preventivi e periodici, almeno ogni due anni, e finalizzati alla
verifica dell'assenza di controindicazioni al lavoro notturno.
4) Apparato sanzionatorio
Viene
aggiunto al decreto legislativo n. 66/03 l'art. 18 bis, che contiene le
sanzioni per le violazioni alla nuova normativa sull'orario di lavoro secondo
il seguente schema.
- Violazione
Divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24
alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza al compimento di un anno
di età del bambino.
Utilizzo nel lavoro notturno, nonostante l'espresso
dissenso manifestato in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro le
24 ore precedenti all'inizio della prestazione lavorativa:
- della lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a 3 anni o in alternativa del lavoratore
padre convivente con la stessa;
- della lavoratrice o lavoratore unico genitore affidatario di un figlio convivente con meno di 12 anni;
- della lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio
carico un soggetto disabile.
Sanzione
Arresto da
- Violazione
Mancata valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni.
Sanzione
Arresto da
- Violazione
Superamento del tetto massimo di 48 ore settimanali
medie nel periodo di riferimento (in edilizia un anno per gli operai ed
impiegati di cantiere e 4 mesi
per gli impiegati di sede).
Mancato rispetto delle norme sulle ferie.
Sanzione
Sanzione amministrativa da
- Violazione
Mancato rispetto del riposo giornaliero.
Mancato rispetto del riposo settimanale
Sanzione
Sanzione amministrativa da
- Violazione
Mancata comunicazione del superamento di 48 ore con
lavoro straordinario, laddove dovuta.
Sanzione
Sanzione amministrativa da
- Violazione
Mancato rispetto dell'orario ordinario di lavoro.
Mancato rispetto del tetto di 250 ore di straordinario.
Mancata compensazione dello straordinario con le
maggiorazioni contrattuali previste.
Sanzione
Sanzione amministrativa da
- Violazione
Mancato rispetto dei limiti previsti in materia di orario di lavoro dei lavoratori notturni.
Sanzione
Sanzione amministrativa da