INPS - RIFORMA DELLE PENSIONI - DECRETO INTERMINISTERIALE 6 OTTOBRE 2004 - “SUPERBONUS” PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO

 

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. Not. n. 8-9/2004) per informare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro 6 ottobre 2004 recante “Incentivi al posticipo del pensionamento attuativo dell’articolo 1, commi 12, 13, 14 e 15 della legge del 23 agosto 2004, n. 243”.

Il provvedimento in esame rende operativa l’agevolazione prevista dalla legge delega di riforma del sistema previdenziale per i lavoratori dipendenti del settore privato che intendano posticipare il pensionamento.

In base alla nuova disciplina, coloro che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità potranno decidere di continuare a lavorare, rinunciando all’accredito delle somme dovute a titolo di contributi obbligatori per invalidità, vecchiaia e superstiti. Tali somme verranno riconosciute esentasse direttamente in busta paga, in aggiunta alla normale retribuzione a titolo di incentivo al posticipo del pensionamento (c.d. “superbonus”).

 

Si illustra di seguito il dettato legislativo in parola anche alla luce delle prime indicazioni fornite dall'Inps e dal Ministero del Lavoro.

 

Soggetti interessati

Possono esercitare l'opzione i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di età e di anzianità contributiva oppure di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica per il diritto alla pensione di anzianità.

Tali requisiti minimi, stabiliti dalle leggi 335/1995 e 449/1997, sono rispettivamente:

a) Requisiti di anzianità e di età: 57 anni di età e 35 di contributi. Fanno eccezione i lavoratori precoci, cioè coloro che possono vantare almeno 1 anno di contribuzione derivante da attività lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età. Per tali soggetti e limitatamente agli anni 2004 e 2005 il requisito pensionistico si perfeziona con 56 anni di età e 35 di contributi.

b) Requisito di sola anzianità contributiva:

- per gli anni 2004 e 2005: 38 anni di contributi;

- per gli anni 2006 e 2007: 39 anni di contributi.

 

Il Ministero del Lavoro con la circolare del 30 settembre 2004 ha precisato che per il conseguimento del requisito contributivo minimo è possibile chiedere la totalizzazione della contribuzione maturata in Italia con quella maturata in Paesi Esteri in regime di convenzione con l'Italia.

 

Importo dell'incentivo e trattamento tributario

I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati, come detto, possono rinunciare all’accredito dei contributi relativi alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (pari al 32,70% elevato al 33,70% per le quote di retribuzione eccedenti la 1^ fascia che per l'anno 2004 è fissata in euro 37.883 annui). L’importo dei contributi non versati all’Inps verrà interamente corrisposto al lavoratore in busta paga esente da imposte.

Tale importo, pertanto, andrà calcolato sul totale delle voci imponibili ai fini previdenziali e verrà corrisposto senza operare alcuna ritenuta fiscale.

In particolare l'incentivo si compone della quota di contribuzione a carico del lavoratore, pari all'8,89% (elevata al 9,89% per la fascia di retribuzione eccedente i 37.883 euro annui) e della quota di contribuzione a carico dell'impresa, pari al 23,81%. L'importo in parola, come precisato dal Ministero del Lavoro, deve essere determinato al netto di eventuali sgravi di cui l'azienda benefici.

 

Contribuzioni minori

L'esonero dal versamento dei contributi rileva alla sola contribuzione IVS e pertanto i restanti contributi cosiddetti "minori" dovranno continuare ad essere versati, secondo modalità che verranno definite dall’Inps.

 

Periodo di operativita' della norma

La facoltà del posticipo della pensione di anzianità con diritto al "superbonus" è stabilita per il periodo dal 2004 al 31 dicembre 2007. Il beneficio potrebbe comunque cessare prima della precitata scadenza ed in particolare:

- dal mese successivo al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini) se interviene prima della fine del 2007;

- dal momento nel quale il lavoratore decide di risolvere il rapporto di lavoro e di richiedere la corresponsione della pensione di anzianità. Ottenuta la pensione il lavoratore non può richiedere nuovamente il beneficio. Tali indicazioni sono state confermate dalla circolare emanata dal Ministero del Lavoro in data 30 settembre 2004.

 

Decorrenza

Il Decreto Interministeriale 6 ottobre 2004, all’art. 1, comma 2, prevede che, in conseguenza dell'esercizio dell’opzione da parte del lavoratore, viene meno l’obbligo del versamento della contribuzione IVS da parte del datore di lavoro, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della opzione medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza.

Peraltro, il Ministero del Lavoro nel comunicato di rettifica al citato Decreto Interministeriale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004 ha disposto che il diritto al "superbonus" decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha esercitato l'opzione.

Su tale questione si resta in attesa dei necessari chiarimenti, con riserva pertanto di tornare sull’argomento.

Si rammenta che, in ogni caso, il datore di lavoro, come meglio si dirà più avanti, deve iniziare a riconoscere il superbonus in busta paga solo dopo aver ricevuto dall’Inps la certificazione attestante il diritto del lavoratore alla pensione di anzianità.

 

Modulistica

I lavoratori che intendono avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento devono comunicarlo alla sede Inps competente per territorio e al proprio datore di lavoro utilizzando il modulo appositamente predisposto, che è reperibile anche sul sito internet dell’Inps, all’indirizzo www.inps.it nella sezione appositamente dedicata al “superbonus”.

Successivamente l’Inps provvederà a rilasciare al datore di lavoro un certificato attestante il diritto del lavoratore alla pensione di anzianità.

 

Adempimenti a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro, dopo aver ricevuto la comunicazione del lavoratore e la certificazione dell’Inps:

- deve cessare di versare all’Inps la contribuzione pensionistica, sia la quota di contribuzione a carico del lavoratore, attualmente pari all'8,89% (elevata al 9,89% per la fascia di retribuzione eccedente i 37.883 euro annui) sia quella a carico dell’impresa, generalmente pari al 23,81%. La determinazione del relativo ammontare è effettuata secondo le regole ordinarie. Continua invece a versare le contribuzioni c.d. “minori”;

- deve riconoscere direttamente in busta paga al lavoratore l’intero importo corrispondente ai contributi non versati. Come detto, l’importo in parola non concorre a formare l’imponibile fiscale;

- deve recuperare dal DM10, tramite autoconguaglio, l’eventuale contribuzione pensionistica versata per i periodi successivi alla decorrenza del diritto al superbonus ma antecedenti il rilascio della certificazione da parte dell’Inps. Tali somme devono essere corrisposte al lavoratore.

Anche a tal proposito si formula riserva di ulteriori istruzioni alla luce delle necessarie indicazioni dell’Inps.

 

Infine, si fa presente che sul sito del Ministero del Lavoro, all’indirizzo www.welfare.gov.it, è consultabile un dossier ad hoc sulla riforma previdenziale di cui trattasi comprendente un’apposita guida al “superbonus”.