INPS - RIFORMA DELLE PENSIONI - DECRETO INTERMINISTERIALE 6 OTTOBRE 2004
- “SUPERBONUS” PER IL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO
Si fa seguito alle
precedenti comunicazioni in materia (cfr. Not. n. 8-9/2004) per informare
che sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 2004 è stato pubblicato il
Decreto del Ministero del Lavoro 6 ottobre 2004 recante “Incentivi al posticipo
del pensionamento attuativo dell’articolo 1, commi
12, 13, 14 e 15 della legge del 23 agosto 2004, n.
Il provvedimento in esame
rende operativa l’agevolazione prevista dalla legge delega di riforma del
sistema previdenziale per i lavoratori dipendenti del settore privato che intendano posticipare il pensionamento.
In base alla nuova
disciplina, coloro che abbiano maturato i requisiti
per la pensione di anzianità potranno decidere di continuare a lavorare,
rinunciando all’accredito delle somme dovute a titolo di contributi obbligatori
per invalidità, vecchiaia e superstiti. Tali somme verranno
riconosciute esentasse direttamente in busta paga, in aggiunta alla normale
retribuzione a titolo di incentivo al posticipo del pensionamento (c.d.
“superbonus”).
Si illustra di seguito il
dettato legislativo in parola anche alla luce delle prime indicazioni fornite
dall'Inps e dal Ministero del Lavoro.
Soggetti interessati
Possono esercitare l'opzione i lavoratori dipendenti del settore privato che
abbiano maturato i requisiti minimi di età e di anzianità contributiva
oppure di maggiore anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica
per il diritto alla pensione di anzianità.
Tali requisiti minimi,
stabiliti dalle leggi 335/1995 e 449/1997, sono rispettivamente:
a) Requisiti di anzianità e di età: 57 anni di età e 35 di
contributi. Fanno eccezione i lavoratori precoci, cioè
coloro che possono vantare almeno 1 anno di contribuzione derivante da attività
lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età. Per tali soggetti e
limitatamente agli anni 2004 e 2005 il requisito pensionistico si perfeziona
con 56 anni di età e 35 di contributi.
b) Requisito di sola
anzianità contributiva:
- per gli anni 2004 e 2005:
38 anni di contributi;
- per gli anni 2006 e 2007:
39 anni di contributi.
Il Ministero del Lavoro con
la circolare del 30 settembre
Importo dell'incentivo e
trattamento tributario
I soggetti in possesso dei
requisiti sopra indicati, come detto, possono rinunciare all’accredito dei
contributi relativi alla assicurazione generale
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (pari al 32,70%
elevato al 33,70% per le quote di retribuzione eccedenti la 1^ fascia che per
l'anno 2004 è fissata in euro 37.883 annui). L’importo dei contributi non
versati all’Inps verrà
interamente corrisposto al lavoratore in busta paga esente da imposte.
Tale importo, pertanto,
andrà calcolato sul totale delle voci imponibili ai fini previdenziali e verrà corrisposto senza operare alcuna ritenuta fiscale.
In particolare l'incentivo
si compone della quota di contribuzione a carico del lavoratore, pari all'8,89%
(elevata al 9,89% per la fascia di retribuzione eccedente i
37.883 euro annui) e della quota di contribuzione a carico dell'impresa, pari
al 23,81%. L'importo in parola, come precisato dal Ministero del Lavoro, deve
essere determinato al netto di eventuali sgravi di cui
l'azienda benefici.
Contribuzioni minori
L'esonero dal versamento
dei contributi rileva alla sola contribuzione IVS e pertanto i restanti
contributi cosiddetti "minori" dovranno continuare ad essere versati,
secondo modalità che verranno definite dall’Inps.
Periodo di
operativita' della norma
La facoltà del posticipo della pensione di anzianità con diritto al
"superbonus" è stabilita per il periodo dal 2004 al 31 dicembre 2007.
Il beneficio potrebbe comunque cessare prima della
precitata scadenza ed in particolare:
- dal mese successivo al
compimento dell'età per la pensione di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per
gli uomini) se interviene prima della fine del 2007;
- dal momento nel quale il
lavoratore decide di risolvere il rapporto di lavoro e di richiedere la
corresponsione della pensione di anzianità. Ottenuta
la pensione il lavoratore non può richiedere
nuovamente il beneficio. Tali indicazioni sono state confermate dalla circolare
emanata dal Ministero del Lavoro in data 30 settembre 2004.
Decorrenza
Il Decreto Interministeriale
6 ottobre 2004, all’art. 1, comma 2, prevede che, in conseguenza dell'esercizio
dell’opzione da parte del lavoratore, viene meno
l’obbligo del versamento della contribuzione IVS da parte del datore di lavoro,
a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta opzione,
ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della opzione
medesima se contestuale o posteriore alla predetta scadenza.
Peraltro, il Ministero del
Lavoro nel comunicato di rettifica al citato Decreto Interministeriale e
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre
Su tale questione si resta in attesa dei necessari chiarimenti, con riserva pertanto di
tornare sull’argomento.
Si rammenta che, in ogni
caso, il datore di lavoro, come meglio si dirà più avanti, deve iniziare a
riconoscere il superbonus in busta paga solo dopo aver ricevuto dall’Inps la certificazione attestante il diritto del lavoratore
alla pensione di anzianità.
Modulistica
I lavoratori che intendono
avvalersi dell’incentivo al posticipo del
pensionamento devono comunicarlo alla sede Inps
competente per territorio e al proprio datore di lavoro utilizzando il modulo
appositamente predisposto, che è reperibile anche sul sito internet dell’Inps, all’indirizzo www.inps.it
nella sezione appositamente dedicata al “superbonus”.
Successivamente l’Inps
provvederà a rilasciare al datore di lavoro un certificato attestante il
diritto del lavoratore alla pensione di anzianità.
Adempimenti a carico del datore
di lavoro
Il datore di lavoro, dopo aver ricevuto la
comunicazione del lavoratore e la certificazione dell’Inps:
- deve cessare di versare all’Inps
la contribuzione pensionistica, sia la quota di contribuzione a carico del
lavoratore, attualmente pari all'8,89% (elevata al
9,89% per la fascia di retribuzione eccedente i 37.883 euro annui) sia quella a
carico dell’impresa, generalmente pari al 23,81%. La determinazione del
relativo ammontare è effettuata secondo le regole ordinarie. Continua
invece a versare le contribuzioni c.d. “minori”;
- deve riconoscere direttamente in busta paga al
lavoratore l’intero importo corrispondente ai contributi non versati. Come
detto, l’importo in parola non concorre a formare l’imponibile fiscale;
- deve recuperare dal DM10, tramite autoconguaglio, l’eventuale contribuzione pensionistica
versata per i periodi successivi alla decorrenza del diritto al superbonus ma
antecedenti il rilascio della certificazione da parte dell’Inps.
Tali somme devono essere corrisposte al lavoratore.
Anche a tal proposito si formula riserva di ulteriori istruzioni alla luce delle necessarie indicazioni
dell’Inps.
Infine, si fa presente che sul sito del Ministero del
Lavoro, all’indirizzo www.welfare.gov.it, è consultabile un dossier
ad hoc sulla riforma previdenziale di cui trattasi
comprendente un’apposita guida al “superbonus”.