ESCLUSIONE
AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE A 5 MILIONI DI ECU
Si ritiene utile segnalare due recenti pronunce giurisprudenziali,
riguardanti diversi profili della tematica relativa alle “offerte anomale”,
entrambe di rilevante interesse, in quanto pongono alcuni punti fermi nella
interpretazione delle disposizioni normative che si sono succedute in materia.
In primo luogo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 del 25
febbraio - 5 marzo 1998, ha escluso l'illegittimita' costituzionale, per
contrasto con l'art. 97 Cost., della disposizione transitoria contenuta
nell'art. 21, comma 1 bis della legge 109/94, nella parte in cui prevedeva
l'esclusione automatica delle offerte che presentassero un ribasso superiore di
oltre un quinto alla media dei ribassi delle offerte ammesse.
Non e' stato, dunque, accolto il rilievo che, come si ricordera',
fu sollevato dal Tar Emilia Romagna, secondo cui l'esclusione automatica
contrasterebbe con il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, perche' priverebbe irragionevolmente quest'ultima della
possibilita' di scegliere l'offerta con il prezzo piu' vantaggioso.
Secondo la Corte il contrasto non sussiste, in quanto va tenuto
presente l'interesse pubblico ad evitare che un ribasso eccessivo sia
significativo di un'offerta non affidabile e ponga a rischio, nella esecuzione
della prestazione, l'esatto o il tempestivo adempimento.
Tale interesse puo' essere egualmente perseguito con strumenti
diversi.
La disciplina comunitaria prevede lo strumento della verifica
delle offerte, sulla base delle giustificazioni fornite; tuttavia per gli
appalti di rilievo nazionale, l'esigenza di garantire la serieta' dell'offerta,
in relazione al ribasso proposto, puo' essere perseguita anche con modalita'
diverse (scelta del prezzo piu' basso in una fascia delimitata secondo un
criterio predeterminato, nel cui ambito si presume che l'offerta sia
affidabile), giacche' si tratta di appalti di minore importo, per i quali una
piu' complessa procedura di analisi delle offerte sarebbe eccessivamente
onerosa rispetto al beneficio che deriverebbe dal minor prezzo eventualmente
ottenibile e tale da rendere meno tempestiva l'aggiudicazione dei lavori.
E' da tenere presente che la Corte Costituzionale si e'
pronunciata sulla disposizione transitoria di cui all'ultima parte dell'art.
21, comma 1 bis, che era ancora in vigore all'epoca dell'ordinanza di
rimessione del Tar Emilia Romagna e che le motivazioni espresse dalla Corte
stessa accennano anche al “carattere temporaneo” della normativa.
Tuttavia, si ritiene che la motivazione relativa al carattere di
eccessiva onorosita', che la procedura di verifica delle offerte rivestirebbe
negli appalti di livello non comunitario, possa estendersi fino a giustificare
anche la legittimita' costituzionale della disposizione a regime di cui alla
prima parte dell'art. 21, comma 1 bis ed alla normativa di attuazione del
decreto ministeriale del 18 dicembre 1997, secondo le quali la amministrazione,
negli appalti sotto soglia, procede all'esclusione automatica delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso superiore alla media dei ribassi,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media
stessa.
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La seconda pronuncia giurisprudenziale che si ritiene utile
segnalare e' la recente sentenza del TAR Emilia Romagna, Sez. II, 16 gennaio
1998, n. 10, relativa alle gare di appalto, il cui bando e' stato pubblicato
durante la vigenza del D.L. 31 dicembre 1997, n. 670, mai convertito in legge.
Come si ricordera', il D.L. in parola, prorogando sostanzialmente
la disciplina transitoria di cui all'art. 21, comma 1 bis, consentiva, per gli
appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, di escludere
automaticamente le offerte che presentassero una percentuale di ribasso
superiore di oltre un quinto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte ammesse. Negli appalti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, le offerte che superassero il limite di anomalia come sopra
indicato venivano sottoposte a verifica.
Secondo la sentenza in argomento, le procedure di affidamento
bandite in vigenza del decreto legge, se non annullate in via di autotutela
dall'amministrazione appaltante, restano disciplinate da quella stessa normativa
e, pertanto, nelle gare di livello nazionale, e' ad esse applicabile
l'esclusione automatica delle offerte sospette di anomalia.
Ne' rileva il fatto che il D.L. in parola non sia mai stato
convertito in legge, in quanto “la mancata conversione di un decreto-legge non
comporta caducazione automatica degli atti adottati nella vigenza di questo ed
in conformita' dello stesso, ove non annullati dal giudice o rimossi dalla
stessa amministrazione”.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale viene, percio', a
confermare le direttive impartite dal Ministro dei Lavori Pubblici con la
circolare del 3 aprile 1977, n. 1092/UL.
La sentenza si viene ad inserire in un quadro di giurisprudenza
amministrativa caratterizzata da posizioni non univoche.
A favore di una “tesi rigorista”, secondo la quale la caducazione
del decreto legge non convertito avrebbe comportato la cancellazione
retroattiva degli effetti, con la conseguenza di non poter procedere alla
esclusione automatica delle offerte anomale, si sono espressi, in sede di
procedimento cautelare, TAR Lazio, Sez. II, ordinanza 19 aprile 1997, n. 919 e
TAR Lombardia, Sez. III, ordinanza 29 maggio 1997, n. 172 e, in sede di
giudizio di merito, TAR Calabria, 22 dicembre 1997 n. 777.
Hanno, invece, confermato la tesi espressa nella circolare del
Ministro dei Lavori Pubblici, secondo cui i provvedimenti emanati sulla base
del decreto legge non convertito, pur se illegittimi, producono effetti
fintantoche' non vengano annullati dal giudice o rimossi dall'amministrazione
in sede di autotutela, con la conseguente validita' dell'esclusione automatica
delle offerte anomale, oltre alla sentenza oggetto del presente articolo, il
TAR Puglia, Bari, Sez. II, 27 settembre 1997, n. 705 e, soprattutto, il
Consiglio di Stato, Sez. IV, con ordinanza 16 settembre 1997, n. 1827, che ha
annullato l'ordinanza del TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 1790/1997.