DPCM 517/97 – INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI SOTTRATTI ALLA APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 158/95

 

D.P.C.M. 5 agosto 1997, n. 517, recante “Regolamento per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie dei lavori sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e assoggettate alla normativa in materia di lavori pubblici”.

 

In virtu' di quanto disposto dall'art. 3, le disposizioni del D.P.C.M. saranno applicabili ai soli bandi pubblicati successivamente alla data della relativa entrata in vigore, vale a dire, decorso il periodo ordinario di “vacatio legis”, e dunque a partire dal 1^ aprile 1998.

Si tratta di un provvedimento che riveste notevole rilievo per il settore delle costruzioni, anche in considerazione del fatto che ad esso (oltreche' all'emanando decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in materia di sistemi di qualificazione, previsto dall'art. 15 del D. Lgs. n. 158) e' demandato il completamento del quadro normativo in materia di settori esclusi.

Come si ricordera', il D. Lgs. n. 158/95, nel recepire le direttive comunitarie n. 90/531 e n. 93/38 relative agli appalti di lavori, forniture e servizi nell'ambito dei settori dei trasporti, acqua, energia e telecomunicazioni, aveva, all'art. 8, comma 6, previsto l'individuazione, tramite D.P.C.M., da emanarsi su proposta del Ministero dei Lavori Pubblici, di due “categorie” di lavori da sottrarre al relativo ambito di applicazione:

1. i lavori non strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti operanti nei c.d. settori esclusi;

2. i lavori che, pur essendo funzionali a detti scopi, riguardano pero' opere il cui contenuto non e' direttamente condizionato dalle specificita' proprie di tali settori.

Per l'affidamento delle tipologie dei lavori cosi' individuate non opererebbero, a tenore del citato art. 8, comma 6, le prescrizioni di cui al citato D. Lgs. n. 158, bensi' le norme vigenti in materia di lavori pubblici (per tali dovendosi intendere la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche; nonche' altre leggi, anche regionali, regolamenti e normativa tecnica).

Certamente notevole appare, dunque, l'impatto del provvedimento “de quo” sull'assetto normativo vigente, posto che, mediante esso, trovano puntuale definizione gli effettivi ambiti di applicazione rispettivamente della disciplina sui c.d. settori esclusi, da un lato, e della normativa generale sui lavori pubblici, dall'altro.

Cio' premesso, omettendo di soffermarsi sul travagliato iter di approvazione del D.P.C.M. (il cui testo e' stato oggetto di successive diverse stesure),e venendo ora ai relativi contenuti, va, in primo luogo, osservato come il decreto non contenga alcuna esplicita elencazione dei lavori non strettamente legati agli scopi istituzionali dei soggetti operanti nei settori dell'acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni.

Tale circostanza - che potrebbe “prima facie” indurre a ravvisare una disapplicazione rispetto al contenuto della delega di cui all'art. 8, comma 6 - trova giustificazione nella consapevolezza dell'inutilita' di predisporre una classificazione di detta categoria di lavori, stante, da un lato, l'impossibilita' che la medesima possa assumere carattere esaustivo e, dall'altro, l'evidente inadeguatezza ed inutilita' di eventuali enumerazioni di natura meramente esemplificativa.

Infatti, cosi' come rilevato dal Ministero dei Lavori Pubblici (nota 20 gennaio 1998, 64/U.L.) ogni ipotesi di lavoro non rientrante nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali e' in teoria suscettibile di essere oggetto di realizzazione da parte degli enti aggiudicatori operanti nei settori esclusi, essendo estremamente vasto il novero delle opere in astratto idonee ad assolvere ad una qualche utilita' per detti soggetti.

Alla luce di cio', ne consegue che, stante il contenuto del D.P.C.M., il solo criterio interpretativo da utilizzare in concreto ai fini della individuazione della normativa alla quale debba essere assoggettato un determinato intervento, non potra' che essere basato sulla valutazione della esistenza ovvero della mancanza di correlazione tra lo specifico intervento costruttivo e lo scopo istituzionale dell'ente aggiudicatore.

Per quanto riguarda, invece, i lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificita' tecniche dei c.d. settori esclusi, l'art. 2 del provvedimento individua espressamente le seguenti tipologie:

a) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri;

b) realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;

c) lavori di restauro di edifici e di scavi archeologici;

d) opere speciali in cemento armato;

e) impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili nonche' fornitura in opera di componenti speciali quali:

1) impianti igienici, idrosanitari, cucine lavanderie e del gas;

2) impianti elettrici;

3) isolamenti termici, acustici e impermeabilizzazioni;

f) gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali;

g) lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe;

h) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

L'art. 2 del D.P.C.M., nel ribadire che le procedure di affidamento di tali lavorazioni saranno disciplinate dalla normativa in materia di lavori pubblici, precisa altresi' che l'unica eccezione a tale regola e' costituita dall'eventualita' che le lavorazioni medesime non possano ne' essere progettate separatamente, ne' essere appaltate separatamente da opere comprese nella disciplina di cui al decreto legislativo n. 158/95, in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di queste ultime, nella cui disciplina verrebbero in tale ipotesi attratte.

Secondo quanto precisato dal Ministero dei Lavori Pubblici, l'art. 2, nel far riferimento al concetto di “impossibilita'”, ha inteso escludere che la scelta tra un sistema normativo (legge n. 109/94) o l'altro (D.Lgs. n. 158/95) possa discendere da una mera facolta' del soggetto aggiudicatore nell'operare le scelte progettuali od esecutive; si deve, al contrario, affermare, secondo il Ministero, che l'inclusione nella disciplina dei settori esclusi puo' conseguire soltanto alla insuscettibilita' “ex se” del lavoro ad essere disgiunto progettualmente od esecutivamente dalle opere proprie dei settori stessi.

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regolamento per la individuazione delle ipotesi e delle fattispecie di lavori, sottratte all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ed assoggettate alla normativa sui lavori pubblici.

 

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, gli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 o che, pure essendo funzionali a detti scopi, riguardano opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui ai suddetti articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 158.

2. Ai lavori individuati sulla base del criterio di cui alla prima parte del comma precedente ed a quelli indicati al successivo articolo 2 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre leggi anche regionali, dei regolamenti e delle normative tecniche in materia di lavori pubblici.

 

Art 2.

(Lavori il cui contenuto specialistico e tecnico non è direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.158. e come tali esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute)

1. Sono assoggettati alle disposizioni in materia di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto i lavori di seguito indicati, a meno che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158:

a) lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente; demolizioni e sterri;

b) realizzazione di edifici civili, industriali, monumentali completi di impianti e di opere connesse ed accessorie;

c) lavori di restauro di edifici e di scavi archeologici;

d) opere speciali in cemento armato;

e) impianti tecnologici e speciali relativi ad opere civili nonché fornitura in opera di componenti speciali quali:

1) impianti igienici, idrosanitari, cucine lavanderie e del gas;

2) impianti elettrici;

3) isolamenti termici, acustici e impermeabilizzazioni;

f) gallerie, costruzioni e pavimentazioni stradali;

g) lavori relativi ad acquedotti, fognature, impianti di irrigazione e di difesa e sistemazioni idrauliche, dighe;

h) lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico.

 

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Le norme di cui: al presente decreto non si applicano ai bandi pubblicati sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.