SFRATTI
- NUOVE DISPOSIZIONI PER LE LOCAZIONI A INQUILINI DISAGIATI
(D.L. n.240 del
13/9/04)
In linea con la
contrarietà della Corte Costituzionale nei confronti di ulteriori proroghe, il
Decreto legge n.240 del 13 settembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.215 del 13/9/2004) non concede in realtà nessun rinvio dell'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili ma solo uno slittamento al 31 ottobre
Per favorire la
sottoscrizione delle nuove tipologie contrattuali il decreto legge prevede una
serie di contributi economici e agevolazioni fiscali a vantaggio dei
proprietari.
Soggetti
beneficiari
Possono
beneficiare delle misure agevolative gli inquilini assoggettati a procedure
esecutive di rilascio, che si trovino in condizioni di disagio
(ultrasessanta-cinquenni o che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare
portatori di handicap gravi ed il cui reddito impedisce di trovare un'altra
abitazione idonea e che abbiano beneficiato della sospensione fino al 30 giugno
scorso).
Tipologie
contrattuali
Sono disciplinate
cinque nuove tipologie contrattuali:
A.
Il primo tipo consente all'inquilino di stipulare un nuovo contratto al quale
si applicheranno esclusivamente le norme del Codice civile sulla locazione
(artt. 1571 e ss.). Fatti salvi ulteriori incrementi, il canone sarà uguale a
quello previsto dal precedente contratto di locazione.
Durata: da un anno
a 18 mesi
B.
Nel secondo tipo l'ente locale (Comune) in qualità di conduttore stipula il
contratto con il proprietario. L'immobile sarà assegnato dal Comune
all'inquilino in concessione amministrativa.
Durata: fino a 2
anni non prorogabili e non rinnovabili (salvo esplicito accordo).
C.
Il terzo tipo, analogamente al secondo, è stipulato dall'ente locale ma ha una
durata più lunga.
Durata: 3 anni
prorogabile per altri 2
Nella seconda e
terza ipotesi contrattuale l'amministrazione assicura altresì il puntuale
pagamento del canone di locazione, il rilascio dell'immobile alla scadenza
contrattuale prevista, nonchè il risarcimento al proprietario di eventuali
danni arrecati nel corso della utilizzazione da parte del concessionario.
La durata della
concessione amministrativa non potrà essere superiore alla durata del contratto
di locazione.
D.
Il quarto tipo di contratto, si differenzia dal precedente in quanto, pur
avendo la medesima durata, è sottoscritto direttamente dai privati su esplicito
accordo tra le parti e prevede forti incentivi per il proprietario. Il canone
sarà calcolato in base agli accordi locali proprietari/inquilini.
Durata: 3 anni
prorogabile per altri 2
E.
Il quinto tipo di contratto è sottoscritto solo su esplicito accordo tra le
parti. Ad esso si applicano esclusivamente le norme del Codice civile sulla
locazione (artt. 1571 e ss.).Non sono previste limitazioni circa l'entità del
canone.
Durata: 4 anni
prorogabile per altri 4
Contributi
economici
Agli enti
locali che sottoscrivono la tipologia
contrattuale B o C è assegnato un contributo massimo (art.3 co.1) che può
essere di 3000, 4000 o 5000 euro in base alla dimensione demografica del comune
in cui è sito l'alloggio.
Ai privati
che sottoscrivono la tipologia contrattuale D o E è assegnato un contributo
massimo (art.3 co.2) che può essere di 3000, 4000 o 5000 euro in base alla
dimensione demografica del comune in cui è sito l'alloggio. Qualora l'importo
complessivo dei canoni relativi ad un triennio sia inferiore alle somme
suddette il contributo spettante sarà pari a tale minore importo.
Ai privati che
sottoscrivono la tipologia contrattuale A è assegnato un contributo massimo
(art.3 co.3) che può essere di 3000, 4000 o 5000 euro in base alla dimensione
demografica del comune in cui è sito l'alloggio. Qualora l'importo complessivo
dei canoni del nuovo contratto di locazione detratto l'importo complessivo dei
canoni del precedente contratto sia inferiore alle somme suddette il contributo
spettante sarà pari a tale minore importo.
Agevolazioni
fiscali
Fatta eccezione
per la fattispecie contrattuale A, il decreto prevede le seguenti misure
fiscali a vantaggio dei proprietari degli immobili locati:
a) per
- ai fini delle
imposte dirette, il reddito imponibile è pari al canone annuo derivante dalla
locazione, ridotto forfetariamente del 15%, sul quale si applica un'ulteriore
riduzione nella misura del 70%. In sostanza, la base imponibile risulta pari al
25,5% del canone annuo,
- ai fini
dell'imposta di registro, la base imponibile è pari al 70% del canone annuo
derivante dalla locazione;
b) per
- ai fini delle
imposte dirette, il reddito imponibile è pari al canone annuo derivante dalla
locazione, ridotto forfetariamente del 15%, sul quale si applica un'ulteriore
riduzione nella misura del 30%. In sostanza, la base imponibile risulta pari al
59,5% del canone annuo,
- ai fini
dell'imposta di registro, la base imponibile è pari al 70% del canone annuo
derivante dalla locazione.
I comuni possono
deliberare aliquote agevolate o l'esenzione totale dall'imposta comunale sugli
immobili anche differenziando l'agevolazione in funzione delle diverse
tipologie di contratto.
L'erogazione dei
contributi è gestita dal Ministero delle infrastrutture mediante gli Iacp o
analoghi enti attraverso l'istituzione di uno "sportello di emergenza
sfratti".
Le disposizioni introdotte hanno efficacia fino al 31 dicembre