TARSU - APPLICAZIONE AI RIFIUTI DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI, ATTIVITA' COMMERCIALI E SERVIZI

(Cass., Sez. trib., Sent. 23/7/04, n. 13851)

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittima l'imposizione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ai rifiuti da lavorazioni industriali, attività commerciali e di servizi.

La legge aveva infatti stabilito l'assimilazione "ope legis" di tutti i rifiuti speciali ai rifiuti urbani, fatta eccezione solo per quelli ospedalieri, tossici e nocivi, eliminando la discrezionalità del Comune in ordine alla assimilabilità o meno dei rifiuti speciali a quelli urbani e riservando l'autosmaltimento anche in regime di convenzione esclusivamente alle ultime tre categorie di rifiuti indicate (art. 39, legge n. 146/1994).

In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono ritenersi non imponibili solo le superfici strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente di rifiuti speciali.

La Corte di Cassazione ha ritenuto non rinvenibili tali presupposti nel caso di un'aera adibita a deposito di merce per conto terzi all'interno e all'esterno della quale i rifiuti "speciali", derivanti cioè dall'attività di servizi ivi esercitata, si formavano non in maniera ordinaria ma solo a seguito di accidentale dispersione di piccole parti della merce ricevuta in consegna, durante le operazioni di magazzinaggio.