TARSU
- APPLICAZIONE AI RIFIUTI DA LAVORAZIONI INDUSTRIALI, ATTIVITA' COMMERCIALI E
SERVIZI
(Cass., Sez. trib., Sent. 23/7/04, n. 13851)
La Corte di
Cassazione ha ritenuto legittima l'imposizione della tassa per lo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani ai rifiuti da lavorazioni industriali, attività
commerciali e di servizi.
La legge aveva
infatti stabilito l'assimilazione "ope legis" di tutti i rifiuti
speciali ai rifiuti urbani, fatta eccezione solo per quelli ospedalieri,
tossici e nocivi, eliminando la discrezionalità del Comune in ordine alla
assimilabilità o meno dei rifiuti speciali a quelli urbani e riservando
l'autosmaltimento anche in regime di convenzione esclusivamente alle ultime tre
categorie di rifiuti indicate (art. 39, legge n. 146/1994).
In tema di tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani devono ritenersi non imponibili
solo le superfici strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria
e prevalente di rifiuti speciali.
La Corte di Cassazione ha ritenuto non rinvenibili tali presupposti nel
caso di un'aera adibita a deposito di merce per conto terzi all'interno e
all'esterno della quale i rifiuti "speciali", derivanti cioè
dall'attività di servizi ivi esercitata, si formavano non in maniera ordinaria
ma solo a seguito di accidentale dispersione di piccole parti della merce
ricevuta in consegna, durante le operazioni di magazzinaggio.