INPS
- RIFORMA DELLE PENSIONI - LEGGE DELEGA 23 AGOSTO 2004, N. 243
Si fa seguito alle
precedenti comunicazioni in materia (cfr. Not. n. 8-9/2004) per comunicare che
nella Gazzetta Ufficiale n. 222, del 21 settembre scorso, è stata pubblicata la
legge delega di riforma delle pensioni n. 243, del 23 agosto 2004.
Nell’evidenziare
che tale legge è entrata in vigore il giorno 6 ottobre (quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione) va tuttavia sottolineato che la maggior parte
delle misure previste dalla normativa di cui trattasi, come i nuovi requisiti
per l’accesso alla pensione di anzianità, acquisteranno piena operatività dal
1° gennaio 2008.
Inoltre molte
innovazioni normative avranno bisogno, per divenire efficaci, dell’emanazione
dei provvedimenti attuativi delegati di competenza del Governo, che dovrà
compiere almeno altri 16 interventi, fra verifiche, decreti legislativi e
decreti ministeriali.
Pertanto si
ritiene utile elencare, qui di seguito, uno scadenzario degli adempimenti
futuri di maggiore rilevanza.
- Entro il 6
ottobre 2004, il Governo ha dichiarato che provvederà a emanare il
Decreto interministeriale sul cosiddetto “Superbonus”, cioè la disciplina
che consentirà a tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, in possesso
dei requisiti per il pensionamento di anzianità (cioè 57 anni di età e 35 anni
di contributi, oppure 38 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica),
di congelare il pensionamento, di restare al lavoro e di percepire, in aggiunta
alla consueta retribuzione, un “superbonus” esentasse in busta paga pari al
32,7 per cento della retribuzione lorda (pari cioè alla contribuzione per
invalidità, vecchiaia e superstiti I.V.S. che il datore di lavoro non dovrà più
versare all’INPS). Tale “superbonus” esaurirà i suoi effetti entro il 31
dicembre 2007 o la data precedente entro la quale il lavoratore avrà raggiunto
i requisiti per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 per le
donne).
- Entro il 6
dicembre 2004 (due mesi dopo l’entrata in vigore della legge delega)
dovranno essere pronte le regole per l’istituzione del “Casellario centrale”
delle posizioni previdenziali attive. I Ministeri del Lavoro e
dell’Economia dovranno indicare le informazioni da trasmettere al nuovo organismo,
comprese quelle contenute nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
- Entro il 6
aprile 2005 (18 mesi dopo l’entrata in vigore della Legge n. 243/04) tutte
le norme sulla materia dovranno essere ricondotte in un Testo Unico delle
discipline previdenziali. Il provvedimento, di competenza del Ministero del
Lavoro, avrà l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative ed
armonizzare le aliquote contributive, modificando o abrogando, se necessario,
le disposizioni in vigore. Entro la stessa data il Governo avrà la possibilità
di definire misure alternative, ma coerenti con l’obiettivo di alzare l’età
media dei pensionamenti e tenere sotto controllo la spesa previdenziale, a
quelle che, a partire dal 2008, cambieranno l’accesso alla pensione di
anzianità.
- Entro il 6
ottobre 2005, dovranno essere varati i decreti legislativi necessari
a dare corpo al riordino, quali liberalizzare l’età pensionabile,
eliminare il divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro, rendere più
accessibile la “totalizzazione” (intendendo con tale termine la possibilità di
cumulare periodi contributivi accreditati in gestioni diverse) e sostenere lo
sviluppo della pensione complementare.
- Dal 1° gennaio 2008 diventerà operativa la riduzione da quattro
a due delle “finestre d’uscita” per le pensioni di anzianità.