LABORATORI
DI PROVA; PUNTELLI TELESCOPICI IN ACCIAIO; LAVORI SU RETI DI TELECOMUNICAZIONE
- NUOVE DISPOSIZIONI
Sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2004, n. 211, sono pubblicati
tre decreti interministeriali che portano la stessa data del 6 agosto 1994.
Col primo decreto ''Autorizzazione ai laboratori di certificazione, ai
fini degli accertamenti previsti dalle disposizioni di cui ai decreti adottati
ai sensi dell'art. 28 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e
dalle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164'', si
fissano le procedure che i laboratori di prova devono seguire per essere
autorizzati ad emettere i certificati di prova previsti dai cosiddetti
''decreti di pari efficacia" di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 626/94 e
dall'art. 30 e seguenti del DPR n.
164/56.
Evidentemente il provvedimento non riguarda direttamente le imprese di
costruzione ma i laboratori di prova di cui si avvalgono i fabbricanti di
attrezzature.
Col secondo decreto ''Riconoscimento di conformitą alle vigenti norme di
mezzi e sistemi di sicurezza, relativi alla costruzione ed all'impiego di
puntelli telescopici regolabili in acciaio", si attesta che i puntelli
realizzati in conformitą alla norma UNI EN 1065/99, il cui fabbricante sia in
possesso delle certificazioni emesse da laboratori ufficiali e accompagnati dal
libretto recante descrizione dell'attrezzatura, indicazioni per il corretto impiego,
istruzioni per la manutenzione, estremi del certificato di prova e
dichiarazione di conformitą del costruttore, rispondono a quanto richiesto
dall'art. 7 del DPR n. 164/56 che, a proposito delle opere provvisionali,
prevede che esse siano ''allestite con buon materiale e a regola d'arte,
proporzionate ed idonee allo scopo".
Naturalmente la nuova norma non esclude l'utilizzo dei puntelli
tradizionali: essa indica semplicemente una presunzione di conformitą per il
nuovo tipo di puntelli.
Col decreto ''Riconoscimento di conformitą
alle vigenti norme di sistemi di sicurezza, per i lavori da eseguirsi sulle
apparecchiature e sulle reti di telecomunicazione", si stabilisce che le
disposizioni contenute nella norma CEI EN 60950 garantiscono le stesse condizioni
di sicurezza previste dagli artt. 10 (Rivestimento e protezione di conduttori
ed elementi nudi a bassa tensione), 15 (Copertura delle parti nudi in tensione
di macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori) e 21 (Lavori su parti
in tensione) del DPR n. 323/56.