VALIDITA'
CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE – NOTA MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA
Talune amministrazioni committenti prospettano dubbi
interpretativi in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni
contenute nella legge n. 127/97 (c.d. Bassanini 1), in tema di validita' dei
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.
In particolare, le perplessita' riguardano la possibilita' di
attribuire validita' semestrale al certificato del Casellario giudiziale, sulla
base delle previsioni specifiche dell'art. 2, comma 3 della legge citata.
Attesa la rilevanza del certificato in parola ai fini
dell'ammissione dei concorrenti alle gare d'appalto, l'ANCE e' intervenuta
nelle sedi competenti, per ottenere un chiarimento interpretativo delle
previsioni contenute nel citato art. 2.
L'assenza di pronunce definitive di condanna per qualsiasi reato
che incida sulla moralita' professionale del concorrente ....” (cfr. art. 24,
primo comma, della direttiva n. 93/37 CEE - art. 8, comma 7, legge n. 109/94 e
succ. mod.) puo' essere provata mediante la produzione di un estratto del
Casellario giudiziale o, in mancanza, di un documento equipollente rilasciato
da un'Autorita' giudiziaria o amministrativa competente.
Da quanto sopra emerge, dunque, sia l'esigenza delle
amministrazioni appaltanti di acquisire il certificato del Casellario
giudiziale, ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare e sia la
necessita' per quest'ultimi di potersi avvalere di un certificato con validita'
doppia rispetto a quella finora ad esso attribuita, onde evitare il ricorso
frequente ad una pluralita' di richieste del medesimo.
Con lettera del 10 febbraio u.s., il Ministero di Grazia e
Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali, Grazie e Casellario, ha
ritenuto di accogliere l'interpretazione fornita dall'ANCE circa la validita'
semestrale, e non piu' trimestrale, del suddetto certificato, in attuazione
dell'art. 2 della legge n. 127/97 citata.
In particolare, il Ministero ha reso noto il contenuto di una
circolare [circ.31 gennaio 1998 n. (VI) 373/DG] diramata alle Procure della
Repubblica presso i tribunali, con cui ha precisato che, ai sensi della legge
n. 127/97, “i certificati rilasciati in materia di iscrizioni nel Casellario
Giudiziale hanno validita' di sei mesi dalla data del rilascio”.
Il Ministero ha chiarito, altresi', che “resta ferma, in ogni caso,
la facolta' delle pubbliche amministrazioni di accertare d'ufficio, in
qualsiasi momento, le variazioni nelle informazioni contenute nei certificati,
eventualmente intervenute dopo la data del loro rilascio”.
L'indicazione ministeriale dovrebbe, quindi, fugare
definitivamente i dubbi interpretativi sollevati dalle amministrazioni
appaltanti, in ordine al periodo di validita' del certificato in parola.