NUOVO
TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL
- ACCORDO NAZIONALE 10 NOVEMBRE 2004
Con l’allegato 24 al verbale di accordo sottoscritto
in data 20 maggio 2004 per il rinnovo del c.c.n.l. è stata
prevista l’istituzione, a carico delle Casse Edili, di una prestazione
integrativa del trattamento economico dovuto per legge dai datori di lavoro ai
dipendenti operai e apprendisti operai per il periodo di carenza Inail (cfr. Not. n. 7/2004).
In data 10 novembre 2004 tra l’ANCE e le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore è stato sottoscritto
l’accordo con il quale sono state definite le modalità operative per il
riconoscimento di tale trattamento integrativo.
Si è stabilito che, con decorrenza dal 1° novembre
2004, la prestazione integrativa per i tre giorni di carenza Inail, è fissata
nello stesso importo che viene riconosciuto a titolo di integrazione in caso di
infortunio e/o malattia professionale per i giorni dal 4° in poi.
Pertanto per i citati tre giorni di carenza Inail le
imprese provvederanno ad anticipare agli operai e agli apprendisti operai tale
trattamento economico, trattamento che sarà poi rimborsato dalla Cassa Edile
analogamente a quanto previsto per gli importi dell’integrazione dovuti dal 4°
giorno in poi.
Infine, con la medesima decorrenza del 1° novembre
2004, è stato stabilito che per i giorni di carenza in parola l’impresa
provvederà ad erogare all’operaio ed all’apprendista operaio infortunato il 60%
del 4,95% relativo ai riposi annui (pari al 2,97%).
Ne consegue che il trattamento dovuto dall’impresa
all’operaio e all’apprendista operaio in caso di infortunio sul lavoro e/o
malattia professionale a partire dal 1° novembre 2004 e’ quello sotto
riportato, fermo restando che le percentuali intere e ridotte sia per i riposi
annui (intera 4,95% e ridotta 2,97%), sia per ferie e gratifica natalizia
(intera 18,50%, ridotta dal 4° al 90° giorno 7,40% e ridotta per i giorni
successivi al 91° giorno 4,60%) devono essere calcolate sulla retribuzione che
l’operaio avrebbe maturato se avesse lavorato secondo l’orario normale
contrattuale di lavoro. Quindi ricapitolando:
a) per il
giorno in cui si e’ verificato l’evento: pagamento dell’intera retribuzione, compresa la
percentuale del 4,95 per riposi annui, per l’orario normale della giornata ed
accantonamento alla Cassa Edile dell’intera percentuale del 14,20 (18,50%) per
ferie e gratifica natalizia;
b) per i
primi 3 giorni successivi a quello dell’evento, anche se cadenti in sabato e
domenica:
fermo restando, per ciascuno dei citati tre giorni, il pagamento del 60% della
retribuzione media giornaliera calcolata sulla base di quella dei 15 giorni
precedenti l’evento, va erogato anche il trattamento integrativo giornaliero.
Inoltre, va effettuato il pagamento diretto della percentuale
ridotta per i riposi annui pari al 2,97 (60% del 4,95%) e l’accantonamento
presso
c) per
l’ulteriore periodo di conservazione del posto (in caso di infortunio,
tale periodo si protrae sino a quando dura l’inabilita’ temporanea, comunque
non oltre la data indicata nel certificato di abilitazione alla ripresa del
lavoro; in caso di malattia professionale, la conservazione del posto e’ pari a
nove mesi consecutivi, mentre in caso di più malattie o ricadute nella stessa
malattia professionale la conservazione del posto spetta per un periodo massimo
complessivo di 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi):
- dal 4° giorno successivo al giorno
dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al
90° giorno di assenza: accantonamento alla Cassa Edile della percentuale
ridotta del 5,70 (7,40%) per ferie e gratifica natalizia e trattamento
integrativo giornaliero;
- dal 91° giorno di assenza: accantonamento
alla Cassa Edile della percentuale ridotta del 3,60 (4,60%) per ferie e
gratifica natalizia e trattamento integrativo giornaliero.
Si riportano qui di seguito gli importi in vigore dal
1°novembre 2004 dell’integrazione a carico delle imprese per i giorni di
carenza INAIL, nonché le quote degli stessi utili per il rimborso da parte
della CAPE. Restano naturalmente ferme negli importi in vigore per gli
infortuni e/o le malattie professionali dal 4° al 90° giorno e dal 91° giorno
in poi, sia le quote giornaliere di integrazione che quelle utili per il
rimborso da parte della CAPE.
CARENZA
INAIL QUOTE GIORNALIERE DAL 1° NOVEMBRE 2004
A CARICO IMPRESE
Operai
operaio IV livello 12,46 euro
operaio specializzato 11,88 euro
operaio qualificato 11,10 euro
operaio comune 10,07 euro
Apprendisti
1° semestre 6,66 euro
2° semestre 7,22 euro
3° semestre 7,77 euro
4° semestre 8,33 euro
5° semestre 8,88 euro
6°, 7° e 8° semestre 9,44 euro
UTILI PER IL RIMBORSO DALLA CAPE
Operai
operaio IV livello 11,49 euro
operaio specializzato 10,96 euro
operaio qualificato 10,23 euro
operaio comune 9,29 euro
Apprendisti
1° semestre 6,14 euro
2° semestre 6,65 euro
3° semestre 7,16 euro
4° semestre 7,68 euro
5° semestre 8,19 euro
6°, 7° e 8° semestre 8,70 euro