NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO DI CARENZA INAIL - ACCORDO NAZIONALE 10 NOVEMBRE 2004

Con l’allegato 24 al verbale di accordo sottoscritto in data 20 maggio 2004 per il rinnovo del c.c.n.l. è stata prevista l’istituzione, a carico delle Casse Edili, di una prestazione integrativa del trattamento economico dovuto per legge dai datori di lavoro ai dipendenti operai e apprendisti operai per il periodo di carenza Inail (cfr. Not. n. 7/2004).

In data 10 novembre 2004 tra l’ANCE e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del settore è stato sottoscritto l’accordo con il quale sono state definite le modalità operative per il riconoscimento di tale trattamento integrativo.

Si è stabilito che, con decorrenza dal 1° novembre 2004, la prestazione integrativa per i tre giorni di carenza Inail, è fissata nello stesso importo che viene riconosciuto a titolo di integrazione in caso di infortunio e/o malattia professionale per i giorni dal 4° in poi.

Pertanto per i citati tre giorni di carenza Inail le imprese provvederanno ad anticipare agli operai e agli apprendisti operai tale trattamento economico, trattamento che sarà poi rimborsato dalla Cassa Edile analogamente a quanto previsto per gli importi dell’integrazione dovuti dal 4° giorno in poi.

Infine, con la medesima decorrenza del 1° novembre 2004, è stato stabilito che per i giorni di carenza in parola l’impresa provvederà ad erogare all’operaio ed all’apprendista operaio infortunato il 60% del 4,95% relativo ai riposi annui (pari al 2,97%).

Ne consegue che il trattamento dovuto dall’impresa all’operaio e all’apprendista operaio in caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale a partire dal 1° novembre 2004 e’ quello sotto riportato, fermo restando che le percentuali intere e ridotte sia per i riposi annui (intera 4,95% e ridotta 2,97%), sia per ferie e gratifica natalizia (intera 18,50%, ridotta dal 4° al 90° giorno 7,40% e ridotta per i giorni successivi al 91° giorno 4,60%) devono essere calcolate sulla retribuzione che l’operaio avrebbe maturato se avesse lavorato secondo l’orario normale contrattuale di lavoro. Quindi ricapitolando:

a) per il giorno in cui si e’ verificato l’evento: pagamento dell’intera retribuzione, compresa la percentuale del 4,95 per riposi annui, per l’orario normale della giornata ed accantonamento alla Cassa Edile dell’intera percentuale del 14,20 (18,50%) per ferie e gratifica natalizia;

b) per i primi 3 giorni successivi a quello dell’evento, anche se cadenti in sabato e domenica: fermo restando, per ciascuno dei citati tre giorni, il pagamento del 60% della retribuzione media giornaliera calcolata sulla base di quella dei 15 giorni precedenti l’evento, va erogato anche il trattamento integrativo giornaliero.

Inoltre, va effettuato il pagamento diretto della percentuale ridotta per i riposi annui pari al 2,97 (60% del 4,95%) e l’accantonamento presso la Cassa Edile dell’intera percentuale del 14,20 (18,50%) per ferie e gratifica natalizia. Tale accantonamento va effettuato per le sole giornate di carenza non cadenti di sabato e domenica;

c) per l’ulteriore periodo di conservazione del posto (in caso di infortunio, tale periodo si protrae sino a quando dura l’inabilita’ temporanea, comunque non oltre la data indicata nel certificato di abilitazione alla ripresa del lavoro; in caso di malattia professionale, la conservazione del posto e’ pari a nove mesi consecutivi, mentre in caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia professionale la conservazione del posto spetta per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell’arco di 12 mesi consecutivi):

- dal 4° giorno successivo al giorno dell’infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: accantonamento alla Cassa Edile della percentuale ridotta del 5,70 (7,40%) per ferie e gratifica natalizia e trattamento integrativo giornaliero;

- dal 91° giorno di assenza: accantonamento alla Cassa Edile della percentuale ridotta del 3,60 (4,60%) per ferie e gratifica natalizia e trattamento integrativo giornaliero.

Si riportano qui di seguito gli importi in vigore dal 1°novembre 2004 dell’integrazione a carico delle imprese per i giorni di carenza INAIL, nonché le quote degli stessi utili per il rimborso da parte della CAPE. Restano naturalmente ferme negli importi in vigore per gli infortuni e/o le malattie professionali dal 4° al 90° giorno e dal 91° giorno in poi, sia le quote giornaliere di integrazione che quelle utili per il rimborso da parte della CAPE.

 

 

 

CARENZA INAIL QUOTE GIORNALIERE DAL 1° NOVEMBRE 2004

 

 

A CARICO IMPRESE

 

Operai

operaio IV livello                    12,46 euro

operaio specializzato            11,88 euro

operaio qualificato                11,10 euro

operaio comune                    10,07 euro

 

Apprendisti

1° semestre                             6,66 euro

2° semestre                             7,22 euro

3° semestre                             7,77 euro

4° semestre                             8,33 euro

5° semestre                             8,88 euro

6°, 7° e 8° semestre               9,44 euro

 

 

 

UTILI PER IL RIMBORSO DALLA CAPE

 

Operai

operaio IV livello                    11,49 euro

operaio specializzato            10,96 euro

operaio qualificato                10,23 euro

operaio comune                    9,29 euro

 

Apprendisti

1° semestre                             6,14 euro

2° semestre                             6,65 euro

3° semestre                             7,16 euro

4° semestre                             7,68 euro

5° semestre                             8,19 euro

6°, 7° e 8° semestre               8,70 euro