13^ MENSILITA’
Secondo
quanto previsto dall’art. 64 del c.c.n.l. 29.1.2000,
non modificato dal verbale di accordo per il rinnovo
del c.c.n.l. sottoscritto il 20.5.2004, si ricorda
che, entro il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti
impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre
che delle voci di stipendio, anche dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali
indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e
determinato.
Agli
impiegati che al 31 dicembre 2004 non abbiano maturato
un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione
della 13^ mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo
proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni
non deve essere computata.
La
13^ mensilità è soggetta ai contributi Inps secondo
le aliquote in vigore.
L’importo
della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del
dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla
retribuzione del periodo di paga in cui viene
corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta.