IRPEF - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - RIVALUTAZIONI ANNUALI - ACCONTO
IMPOSTA SOSTITUTIVA 11% - ANNO 2004 - MODALITA’ DI
VERSAMENTO
La
nuova disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto prevede (cfr. suppl. n. 1 al Not. n. 11/2001) che sull’importo
delle rivalutazioni dei trattamenti di fine rapporto, maturato a favore di ogni
dipendente, sia trattenuta, annualmente, un’imposta sostitutiva stabilita nella
misura dell’11%. Detta imposta sostitutiva, da imputare a riduzione del fondo
TFR, deve essere calcolata e versata a cura del sostituto d’imposta alle
seguenti scadenze fisse: entro il 16 dicembre in acconto, nella misura del
90%, ed entro il 16 febbraio dell’anno successivo, a saldo.
Pertanto
entro il 16 dicembre 2004 è dovuto, per l’anno
stesso, l’acconto della predetta imposta sostitutiva calcolato sul 90% delle
rivalutazioni maturate nell’anno 2003, tenendo conto anche delle rivalutazioni
relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso di detto anno 2003
(c.d. metodo storico). In alternativa l’acconto può
essere determinato avendo riguardo all’importo delle rivalutazioni che si stima
maturino nel corso dell’anno 2004 (c.d. metodo previsionale).
Per
la determinazione dell’acconto, in tale ipotesi alternativa, il sostituto di imposta calcolerà la rivalutazione presuntiva applicando
ai TFR maturati al 31 dicembre 2003, e relativi ai dipendenti in forza al 30
novembre 2004, la percentuale Istat relativa al mese
di dicembre 2003, che è pari a 3,2003%. A tale rivalutazione presuntiva si
dovrà sommare la rivalutazione effettiva relativa ai
TFR erogati ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30
novembre 2004. Sul totale così ottenuto si applicherà l’imposta sostitutiva dell’11%. Di tale importo dovrà, quindi, essere calcolato il
90% che costituisce l’ammontare dell’acconto da versare entro il 16 dicembre
2004.
Si rammenta che, nell'ipotesi di stime
errate che comportino un versamento dell'acconto inferiore a quello dovuto, verranno applicate le sanzioni previste.
L’acconto
deve essere versato con il mod. F24 utilizzando il codice
tributo 1712. Il periodo di riferimento, da indicare nella
Sezione Erario, è l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, cioè 2004.
Infine,
si rammenta che sia per il versamento dell’acconto che del saldo può essere
utilizzato il credito di imposta di cui all’art. 3,
comma 213, della legge n. 662/96 (credito di imposta relativo ai versamenti
effettuati dalle imprese negli anni 1997 e